Sentenza del 12/09/2022 n. 3771 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro - Cause il cui valore non ecceda la somma di Euro 1.033,00 - Esenzione - Compete indipendentemente dal grado di giudizio, dall'ufficio giudiziario adito e dal tipo di processo (di cognizione, esecutivo o cautelare).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'accoglimento in primo grado del ricorso di B.M. contro avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro per l'ordinanza di assegnazione mobiliare. Questione giuridica centrale: se l'esenzione dall'imposta di registro prevista dall'art. 46 L. n. 374/1991 per le cause di valore non eccedente Euro 1.033,00 si applichi solo ai provvedimenti emessi dal Giudice di Pace o, in base alla ratio di tutela delle controversie di modesto valore, a qualsiasi provvedimento adottato in cause il cui valore non superi tale soglia, indipendentemente dall'ufficio giudiziario, dal grado di giudizio e dalla natura del processo (cognizione, esecuzione, cautelare). L'Amministrazione sosteneva la necessità di una interpretazione restrittiva delle norme agevolative e che l'atto impugnato fosse stato emesso dal Tribunale in sede esecutiva (non dal Giudice di Pace), ragion per cui sarebbe dovuta l'imposta; il resistente contestava la legittimità della liquidazione, richiamando la ratio sostanziale dell'art. 46 e la consolidata giurisprudenza della Cassazione che estende l'esenzione ai provvedimenti derivanti da procedimenti di valore inferiore alla soglia, anche nei gradi successivi e nelle fasi esecutive.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di B.M. La CTR ha fatto proprio l'orientamento della Corte di Cassazione (ex nn. 31278/2018, 21050/2020 e 4725/2021) secondo cui l'art. 46 L. n. 374/1991 dev'essere interpretato in base alla sua ratio: l'esenzione dall'imposta di registro si applica a tutti i provvedimenti adottati nelle cause di valore non superiore a Euro 1.033,00, indipendentemente dall'ufficio giudiziario che li ha emessi, dal grado di giudizio e dalla natura del procedimento. Pertanto l'ordinanza di assegnazione mobiliare in esecuzione di una sentenza di valore inferiore a Euro 1.033,00 è esente dall'imposta di registro. L'appellante è stata condannata al pagamento delle spese processuali (euro 500,00 oltre accessori).
Norme richiamate
«le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli altri atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato»
La norma esenta dal pagamento dell'imposta di registro le cause di valore non superiore a Euro 1.033,00 e gli atti/provvedimenti ad esse relativi; secondo la giurisprudenza interpretazione estensiva basata sulla ratio di alleggerire il carico fiscale per le controversie di modesto valore, indipendentemente dall'organo che ha emesso il provvedimento.
Prevede discipline generali sull'imposta di registro; l'art.46 della L. 374/1991 opera in deroga a talune discipline del DPR 131/1986 in ragione della finalità di esenzione per cause di esiguo valore.
"sono solidalmente obbligati al pagamento...le parti in causa"
Stabilisce la solidarietà dell'obbligo tributario tra le parti relativamente all'imposta di registro; tuttavia l'esenzione ex art.46 L.374/1991 rende la questione del destinatario dell'avviso ininfluente quando ricorrono i presupposti di valore.
art. 14 disposizioni preliminari cod. civ. (citato)
Riferito dall'Agenzia per sostenere la 'stretta interpretazione' delle norme agevolative; tuttavia la giurisprudenza ha ritenuto che la portata testuale e la ratio dell'art.46 giustifichino un'applicazione estensiva in base al valore della causa.
legge 27 luglio 2000 n. 212, art. 10 (Statuto del contribuente)
«i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede»
Richiamata dal resistente per criticare la condotta dell'Amministrazione nella notifica dell'avviso di liquidazione al кредитore invece che al debitore; non incide però sul principio di esenzione quando ricorrono i presupposti normativi.
Norma procedurale citata dall'appellata per eccepire la genericità dell'atto di appello; la CTR ha però deciso sul merito e ha respinto l'appello.
Riferito per spiegare principi di ripartizione delle spese in esecuzione; utilizzato in argomentazioni di contorno ma non decisivo rispetto all'applicazione dell'esenzione.
Massime di principio
- Se il valore della causa non eccede Euro 1.033,00, l'esenzione dall'imposta di registro prevista dall'art. 46 L. n. 374/1991 si applica agli atti e provvedimenti relativi a quella causa indipendentemente dall'ufficio giudiziario che li ha emessi (Giudice di Pace, Tribunale, ecc.), dal grado di giudizio e dalla natura del processo (cognizione, esecuzione, cautelare).
- La ratio della norma (alleggerire il carico fiscale per controversie di modesto valore) giustifica un'interpretazione estensiva dell'esenzione, prevalente nella giurisprudenza di legittimità, rispetto a una lettura formale che legherrebbe l'agevolazione solo agli atti emessi dal Giudice di Pace.
- Nei procedimenti esecutivi instaurati in virtù di una sentenza di valore inferiore alla soglia, i provvedimenti esecutivi (es. ordinanze di assegnazione mobiliare) sono in genere esenti dall'imposta di registro quando il titolo originario è soggetto all'esenzione per valore.
- L'Amministrazione finanziaria può emettere avvisi di liquidazione, ma il contribuente ha fondato motivo per impugnare tali avvisi se ricorrono i presupposti dell'esenzione; la giurisprudenza consolidata deve essere verificata per valutare la fondatezza della pretesa.
- Argomentazioni procedurali o formali (es. invio dell'avviso al creditore anziché al debitore, o invocazione della 'stretta interpretazione' delle norme agevolative) non prevalgono quando la normativa e l'interpretazione di legittimità riconoscono chiaramente il carattere oggettivo dell'esenzione basata sul valore della controversia.
- Per comportamenti analoghi, è prudente richiamare la giurisprudenza di Cassazione (es. nn. 31278/2018, 21050/2020, 4725/2021) e motivare in base alla ratio dell'art. 46 quando si difende l'applicabilità dell'esenzione.
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