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Sentenza

Sentenza del 12/09/2022 n. 750 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Dogane - sanzioni - normativa antidumping - importazione - Malesia - certificati di origine preferenziale - esportatore - dichiarazione - Dogana del paese di esportazione - certificazione - verifica - merce di origine cinese - importatore - "errore attivo" - configurabilità - responsabilità - esclusione - buona fede - configurabilità - fattispecie

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Contestazione di sanzioni amministrative per falsa dichiarazione dell'origine di lampade a basso consumo importate dalla Malesia: i certificati di origine preferenziale presentati indicavano origine malese mentre le merci risultavano di origine cinese, con conseguente applicazione della normativa antidumping. L'Amministrazione sosteneva la responsabilità dell'importatore per la dichiarazione doganale non veritiera; l'importatore difendeva l'esclusione della sanzione invocando l'errore attivo dell'Autorità doganale di esportazione (Malesia) nel rilasciare i certificati senza le scritture doganali di esportazione e la propria buona fede e diligenza (uso di un primario operatore del settore, prezzo coerente con il mercato, archiviazione del procedimento penale).

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale per la Liguria ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Dogane e confermato la sentenza di primo grado favorevole al C.A.D. L. Ha ritenuto che: (i) l'origine rientra nelle "qualità" della merce rilevanti ai fini della dichiarazione doganale (seguendo i principi di Cassazione), per cui può essere sanzionata una dichiarazione non veritiera; (ii) tuttavia nell'ipotesi concreta è configurabile un "errore attivo" dell'Autorità doganale malese, che ha rilasciato i certificati di origine in assenza delle scritture doganali di esportazione, e tale errore non poteva ragionevolmente essere rilevato dall'importatore di buona fede; (iii) l'importatore ha provato di aver osservato le prescrizioni richieste e la propria diligenza (archiviazione penale, affidamento a primario operatore, prezzo di acquisto compatibile), sicché ricorrono le condizioni dell'art. 202, co. 2, lett. b del Codice Doganale per escludere l'applicazione delle sanzioni. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 202, co. 2, lett. b, Codice Doganale (CDC)

    Prevede l'esenzione da responsabilità del dichiarante se il mancato pagamento dei dazi è dovuto a un errore delle autorità competenti dell'esportatore che non poteva essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede e se il dichiarante ha rispettato le prescrizioni; richiede che il dichiarante provi la propria buona fede e l'osservanza delle formalità.

  • D.P.R. n. 43/1973, art. 303 (TULD)

    I termini "qualità, quantità e valore" vanno intesi in senso estensivo: l'origine rientra nella nozione di "qualità" della merce e dunque la dichiarazione non veritiera in ordine all'origine è sanzionabile ai sensi della norma.

  • Reg. CEE n. 2454/93 (regole applicative), artt. 66 e 81

    Regolamenta le preferenze tariffarie e i criteri di prova dell'origine; il certificato EUR.1 è condizione per ottenere il beneficio daziario e l'autorità doganale importatrice deve riscontrare il certificato, non ha potere autonomo di determinare l'origine.

  • d.lgs. n. 513/1997, art. 5

    Riproduce la presunzione di colpa nell'ambito tributario: una volta integrata la fattispecie tipica, grava sul dichiarante l'onere di provare di aver agito senza colpa.

  • Cassazione, S.U. 30.9.2009, n. 20930 (giurisprudenza richiamata)

    Principio sulla "presunzione di colpa" e sulla necessità per l'autore dell'illecito di allegare circostanze anomale che giustifichino l'assenza di rimproverabilità; utile per valutare l'onere probatorio in materia di illeciti di mera trasgressione.

Massime di principio

  • L'origine della merce costituisce una "qualità" rilevante ai fini della dichiarazione doganale: una dichiarazione di origine non veritiera rientra nella fattispecie sanzionatoria prevista dall'art. 303 TULD.
  • L'importatore può essere esentato dalle sanzioni se prova i tre requisiti dell'art. 202(2)(b) CDC: errore attivo delle autorità competenti (dell'export), errore non ragionevolmente rilevabile da un debitore di buona fede, e rispetto delle prescrizioni formali nella dichiarazione.
  • Per qualificare un "errore attivo" dell'autorità estera occorre che la certificazione di origine sia stata rilasciata in assenza degli elementi documentali indispensabili (es. scritture doganali di esportazione): in tale ipotesi la responsabilità ricade sull'errore dell'Autorità estera e non sull'importatore, se dimostra di aver agito con diligenza.
  • La buona fede dell'importatore si valuta in concreto e si prova con elementi oggettivi: rilascio del certificato dall'autorità locale competente, affidamento a operatori primari per le attività logistiche/tributarie, prezzo coerente con il mercato, e atti processuali favorevoli (es. archiviazione penale) sono elementi forti a favore dell'esimente.
  • Gli operatori professionali (spedizionieri/dichiarante) sono tenuti a un maggior grado di diligenza: quando la dichiarazione è resa tramite tali soggetti, l'onere probatorio per escludere la colpa è più stringente e tali soggetti devono fornire elementi concreti di discolpa.
  • L'autorità doganale importatrice, pur potendo effettuare controlli, in linea generale si basa sul certificato di origine rilasciato dall'autorità doganale del Paese esportatore; se tale autorità ha errato attivamente, l'importatore può non essere sanzionato se dimostra la propria buona fede.

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