Sentenza del 21/07/2021 n. 20767 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia Sud (all'epoca G. Line spa) aveva chiesto il rimborso di Euro 2.455,00 pagati per visure ipotecarie e catastali sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista per i concessionari del servizio di riscossione. La società aveva conferito mandato speciale con rappresentanza a Sistemia spa, che a sua volta aveva nominato mandatari/submandatari. L'Ufficio provinciale di Teramo aveva respinto l'istanza di rimborso; la CTP di Teramo e poi la CTR de L'Aquila hanno accolto il ricorso. L'Agenzia del Territorio ha impugnato in Cassazione con tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione delle norme processuali e di rito, (2) errata estensione dell'agevolazione normativa (DPR 602/1973, art. 47-bis) ai mandatari/submandatari, e (3) violazione dell'art. 1224 c.c. in relazione alla rivalutazione monetaria. Equitalia Sud si è difesa nel controricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia del Territorio. Sulla motivazione la Corte ha ritenuto che la CTR abbia esaminato compiutamente le contestazioni e abbia adeguatamente fondato le ragioni del proprio convincimento, in particolare riguardo ai rapporti di mandato con rappresentanza e alla compatibilità dell'agevolazione con la riforma della riscossione. Sulla estensione dell'art. 47-bis la Corte ha confermato che l'agevolazione spetta anche all'incaricato/preposto nell'ambito di mandato con rappresentanza e che la modifica normativa successiva (2008) ha valore interpretativo. Il motivo relativo alla rivalutazione è stato dichiarato inammissibile perché non era dedotto in sede di appello davanti alla CTR. Il ricorso è respinto; l'Agenzia del Territorio è condannata alle spese di lite, liquidate in Euro 1.400,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%. Non è stata applicata la sanzione aggiuntiva prevista dalla L. n. 228/2012 perché la notifica del ricorso in Cassazione era anteriore al 30 gennaio 2013.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111
Richiamata in relazione all'adeguatezza della motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che il diritto alla motivazione sia rispettato dalla CTR.
Codice di procedura civile, art. 132
Riferito in tema di motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse completa e rispondente ai criteri di legge.
Disposizioni di attuazione c.p.c., art. 118
Richiamato nella censura sulla motivazione; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla apparente motivazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2
Citando norme processuali tributarie invocate dal ricorrente: la Corte ha ritenuto che la CTR abbia adeguatamente affrontato le questioni giurisdizionali sollevate.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4
Riferite nell'ambito delle censure sulle modalità di motivazione e decisione; la Corte non ha ravvisato violazioni procedurali tali da inficiare la decisione.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 47-bis
L'art. 47-bis prevedeva originariamente il rilascio a titolo gratuito delle visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati solo "ai concessionari". La Corte ha ritenuto che, per i rapporti di mandato con rappresentanza, l'attività svolta dall'incaricato è riferibile al concessionario e quindi legittimi gli effetti favorevoli anche verso il mandatario/preposto, in linea con la ratio del sistema e la giurisprudenza precedente; la successiva modifica normativa (2008) ha avuto valenza chiarificatrice/interpretativa.
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 83, comma 23-ter (conv. L. 6 agosto 2008, n. 133)
Ha esteso la gratuità anche agli "incaricati dei concessionari"; la Corte considera tale modifica come interpretativa anche ai fini di risolvere il contenzioso preesistente, confermando l'interpretazione favorevole agli incaricati nell'ambito di mandato con rappresentanza.
Richiamato nel terzo motivo relativo alla rivalutazione monetaria; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché la questione non era stata impugnata davanti alla CTR.
Codice di procedura civile, art. 91
Norma applicata per la regolazione delle spese di lite: le spese seguono la soccombenza e sono state poste a carico dell'Agenzia del Territorio.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Riferite alla norma che impone un contributo unificato supplementare in caso di impugnazione integralmente rigettata; la Corte ha escluso la sua applicazione perché la notifica del ricorso per cassazione era anteriore al 30 gennaio 2013.
Massime di principio
- Quando un concessionario affida a terzi (mandatario/incaricato) attività di riscossione con mandato con rappresentanza, gli effetti giuridici (come esenzioni o agevolazioni spettanti al concessionario) possono essere estesi al mandatario/preposto se l'operato è direttamente riferibile al mandante.
- La modifica normativa che estende un beneficio agli "incaricati" può avere funzione interpretativa e chiarificatrice rispetto a controversie nate con la formulazione anteriore; ciò rafforza l'interpretazione estensiva a favore del privato incaricato quando la natura dell'attività non sia autoritativa.
- La qualificazione dell'attività come estranea all'esercizio di poteri pubblici autoritativi è rilevante per determinare l'applicabilità di agevolazioni previste per i concessionari: attività meramente operative o amministrative riconducibili al privato incaricato sono più facilmente considerate ricomprese nell'agevolazione.
- In sede di impugnazione, le censure non sollevate in appello sono in genere inammissibili in Cassazione; occorre quindi dedurre puntualmente tutte le questioni rilevanti nei gradi di merito per poterle ri-proporre in Cassazione.
- Le pronunce di merito sono valide se motivano compiutamente le ragioni di diritto e i fatti; la mera coincidenza della motivazione con quella di primo grado non è di per sé critica quando le questioni trattate sono le stesse e i motivi di appello avversi siano stati affrontati.
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