Cassazione Penale, Sentenza n. 48676/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per omessa statuizione della confisca in relazione al reato contravvenuto agli artt. 110 c.p. e 8 D.Lgs. 74/2000 (frode fiscale, anno imposta 2013). Il Procuratore Generale deduce che, ai sensi dell'art. 1, comma 143, legge 24/12/2007 n.244 e dell'art. 322-ter c.p., nonché delle norme del D.Lgs. 74/2000 (oggi anche art. 12-bis), la confisca del profitto o del prezzo del reato (anche per equivalente) doveva essere disposta e la sua omissione legittima l'annullamento limitato della sentenza
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza del GUP del Tribunale di Mantova limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Mantova. La Corte ha precisato che la confisca per equivalente del profitto del reato va disposta obbligatoriamente anche senza sequestro preventivo e che la somma da confiscare non è stata determinata nella sentenza impugnata, per cui occorrono ulteriori accertamenti di merito. Ha altresì dichiarato l'irrevocabilità della sentenza rispetto all'accertamento della responsabilità penale e alle altre statuizioni (richiamando l'art. 624 c.p.p.). Il rinvio è stato disposto al Tribunale (e non alla Corte d'appello) perché la Procura generale non poteva proporre appello avverso la condanna ai sensi dell'art. 443 c.p.p.
Norme richiamate
art. 1, comma 143, legge 24/12/2007 n.244
Introdusse l'obbligatorietà della confisca del profitto del reato fiscale; la Corte ricava da questa norma l'obbligo di disporre la confisca anche quando non sia stato eseguito un sequestro
Norma che punisce le frodi fiscali; è il capo di imputazione rispetto al quale va valutata l'eventuale confisca del profitto
Prevede espressamente la facoltà/obbligo della confisca per equivalente del profitto del reato fiscale; la Corte lo richiama come norma che conferma l'obbligatorietà della confisca
Richiamato dal ricorrente come ulteriore riferimento normativo in tema di misure patrimoniali connesse a reati; la Corte valuta la necessità di applicare la confisca
Regola la partecipazione in concorso di persone nel reato; indicata nel capo di imputazione insieme all'art. 8 del D.Lgs. 74/2000
Prevede il divieto di impugnazione da parte della Procura generale avverso la sentenza di condanna pronunciata nel giudizio abbreviato; ha rilievo per stabilire che il rinvio non poteva essere disposto alla Corte d'appello
art. 569, quarto comma, c.p.p.
Norma speciale sulle impugnazioni che non si applica nel caso perché la Procura generale non poteva appellare la condanna (richiamata per escluderne l'applicabilità rispetto al rinvio alla Corte d'appello)
Stabilisce la irrevocabilità della sentenza relativamente all'accertamento della responsabilità e alle altre statuizioni di merito; la Corte la invoca per dichiarare irrevocabile la condanna mentre rimette la sola questione della confisca
Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013 (precedente giurisprudenziale)
Giurisprudenza che afferma l'obbligatorietà della confisca per equivalente del profitto del reato anche in assenza di sequestro preventivo; richiamata dalla Corte a sostegno della decisione
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale sulla limitazione della motivazione nel ricorso per cassazione; citata in relazione ai limiti dell'analisi svolta dalla Corte
Massime di principio
- In reati fiscali rilevanti (D.Lgs. 74/2000) la confisca del profitto o per equivalente va valutata come misura obbligatoria e può essere disposta anche in mancanza di un sequestro preventivo
- Se la sentenza di primo grado omette di determinare o di disporre la confisca dovuta, la parte pubblica può ottenere l'annullamento limitato della sentenza con rinvio per la sola statuizione sulla confisca
- Quando la Procura generale non ha titolo ad impugnare la condanna (es. art. 443 c.p.p.), la Corte di cassazione, se accoglie il ricorso limitato a vizi formali o materiali, deve rinviare al giudice di merito competente (Tribunale) e non alla Corte d'appello
- La determinazione dell'ammontare del profitto da confiscare richiede accertamenti di merito e, se non è stato svolto in sede di merito, la questione deve essere rimessa al giudice di merito per gli ulteriori accertamenti
- La declaratoria di irrevocabilità ex art. 624 c.p.p. comporta che, pur annullando la sentenza per la omissione della confisca, restano ferme l'accertamento di responsabilità penale e le altre statuizioni non impugnate
- La giurisprudenza consolidata consente al giudice di disporre la confisca per equivalente anche quando non sia stato effettuato un sequestro preventivo, quindi l'assenza di sequestro non esclude automaticamente la confisca
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