Cassazione Penale, Sentenza n. 48618/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che lo ha condannato per: A) illecita coltivazione di piante di marijuana (art. 73 T.U. Stup., comma 5) e B) illecita detenzione di circa 290 g di marijuana e 110 g di hashish; era stato assolto per cocaina (capo C). I motivi di ricorso deducono: violazione di legge e vizio di motivazione per non aver riconosciuto la destinazione all'uso personale delle piante e delle sostanze sequestrate (contestando l'uso del numero di piante come parametro prevalente e sostenendo la rilevanza di tecniche rudimentali, del possesso di strumenti per consumo e della prescrizione medica); omissione o travisamento nell'esame della documentazione medica; mancata considerazione della necessità di una perizia tossicologica per accertare il principio attivo; errata assunzione che la scelta del rito abbreviato equivalga a rinuncia alla prova (con riferimento alla perizia); carenza di motivazione in ordine alla qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5; ed infine censura del rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per la presunta «tenuità» del fatto e carattere non seriale dell'autore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In particolare la Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente valutato l'insieme degli indici a sostegno della convinzione di reità: non solo il numero delle piante ma l'esistenza di una serra, impianto di illuminazione e termoregolazione, fertilizzanti, la presenza di 290 g di materiale essiccato, la varietà tipologica delle sostanze, le modalità di confezionamento, il possesso di bilancino e denaro. Ha affermato che l'assenza di accertamento del principio attivo non rende manifestamente illogica la decisione quando concorrano altri indici di carattere concreto; ha inoltre ritenuto non errata la valutazione negativa sulla applicabilità dell'art. 131-bis, per mancata tenuità dell'offesa e carattere non bagatellare dell'autore. Conseguentemente resta ferma la condanna di secondo grado (alla pena ridotta dalla Corte d'Appello: un anno e otto mesi di reclusione e 6.000 euro di multa) e l'assoluzione per il capo relativo alla cocaina permane.
Norme richiamate
art. 73 T.U. Stupefacenti
Applicato il comma 5 (ipotesi aggravata/ rilevanza penale della detenzione/coltivazione) valutando l'insieme degli indici: quantità, modalità di confezionamento, varietà delle sostanze, strumenti, impianti di coltivazione. La Corte ritiene che la mancanza di perizia sul principio attivo non impedisca l'applicazione della norma quando sussistono altri elementi concreti sintomatici di attività illecita non limitata all'uso personale.
art. 75 T.U. Stupefacenti
Riferimento normativo collegato alla distinzione tra uso personale e illecito traffico/detenzione ai fini di spaccio; la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto che il quadro fattuale non giustificasse il riconoscimento dell'uso personale.
art. 131-bis cod. pen.
La Corte ha valutato negativamente i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa: ha richiesto sia la tenuità dell'offesa sia il carattere bagatellare dell'autore; ha ritenuto che il quantitativo e gli indici di coltivazione escludano la tenuità.
artt. 438 ss. cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla produzione di prova e all'espletamento di perizie; la Corte ha osservato che la richiesta del rito abbreviato non vale automaticamente come rinuncia ad accertamenti tecnici, e che la mancata perizia tossicologica non è decisiva se esistono altri indici probatori.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente nella valutazione del possibile vizio di motivazione: la Cassazione ha ritenuto che il ricorso fosse meramente oppositivo e non fondato su vizi di motivazione denunciabili ai sensi dell'art. 606.
Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019 (Caruso)
Principio di diritto richiamato: la coltivazione non integra il reato quando, per concomitanza di elementi oggettivi (minima dimensione, svolgimento domestico, tecniche rudimentali, scarso numero di piante, mancanza di indici di inserimento nel mercato), sia prevedibile una modestissima produttività destinata esclusivamente all'uso personale. La Corte però ha ritenuto che tali condizioni non fossero tutte presenti nel caso concreto.
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
Richiamata in relazione alla necessità di valutare complessivamente gli indici per distinguere detenzione a fini personali da detenzione ai fini di spaccio; la Corte territoriale ha applicato correttamente i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità per valorizzare il dato ponderale e gli altri indici.
Massime di principio
- La qualificazione tra uso personale e illecito traffico/coltivazione si basa su una valutazione complessiva degli indici: quantità, tipologia delle sostanze, modalità di confezionamento, strumenti (bilancino), denaro, presenza di impianti/attrezzature per coltivazione e comportamenti indicativi di professionalità.
- Il mero numero di piante non è decisivo da solo: rilevano congiuntamente la dimensione complessiva della coltivazione, le tecniche adottate (serra, illuminazione, fertilizzanti) e il prodotto già essiccato trovato.
- La presenza di una prescrizione medica o di strumenti per consumo non determina automaticamente l'esclusione della responsabilità penale; occorre verifica della coerenza tra terapia prescritta e comportamento/dati oggettivi raccolti.
- L'assenza di una perizia tossicologica per determinare il principio attivo non impedisce la condanna quando sussistono altri elementi probatori convergenti; la perizia è uno degli elementi, non sempre indispensabile.
- La richiesta del rito abbreviato non può essere interpretata automaticamente come rinuncia a specifiche prove; tuttavia non impedisce ai giudici di ritenere concluse le valutazioni sulla base degli elementi acquisiti.
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è necessario dimostrare sia la particolare tenuità dell'offesa sia il carattere bagatellare dell'autore: entrambi i profili sono obbligatori e valutati in concreto.
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