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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48625/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per vari reati connessi allo spaccio (tra cui detenzione di stupefacenti e armi), censurando in particolare: la mancata prova che le chiavi trovate fossero effettivamente quelle delle serrature dei locali dove erano occultati droga e armi (assenza di accertamenti tecnici); la possibilità che più soggetti avessero accesso ai luoghi e che le telecamere fossero installate per ragioni lecite; l'assenza di riscontri probatori su analogie tra buste di denaro; la mancata prova di un laboratorio di produzione di marijuana; la ingiustificata negazione delle circostanze attenuanti e la contestata applicazione della confisca ex art. 240-bis c.p. ritenuta, secondo il ricorrente, una reformatio in peius o comunque non sufficientemente motivata rispetto all'origine lecita dei beni (orologi e gioielli).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito processuale ha ritenuto che gran parte delle censure attengano a valutazioni di fatto e di attendibilità delle prove riservate al giudice di merito; ha condiviso la motivazione della Corte d'appello secondo cui gli operanti verificarono la corrispondenza delle chiavi alle serrature, non risultando altri soggetti visti accedere alla struttura, e valutando altresì il contesto di precedenti e l'ammontare di droga, armi e beni rinvenuti. Quanto alla confisca, la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la confisca allargata ex art. 240-bis c.p. ha natura di misura di sicurezza (non meramente sanzionatoria) e, dato che una misura ablatoria era già stata disposta in primo grado (per diverso titolo), la Corte d'appello non avrebbe applicato una misura nuova o più grave; inoltre la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente l'insufficiente prova di lecita provenienza dei beni. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 240-bis c.p.

    La confisca cd. "allargata" è interpretata come misura di sicurezza (anche atipica), volta a prevenire il reimpiego di ricchezze di provenienza non giustificata; può essere disposta in appello se ne ricorrono i presupposti e non costituisce automaticamente una reformatio in peius se non è nuova o più grave rispetto alla statuizione di primo grado.

  • art. 85-bis D.P.R. 9/10/1990 n. 309

    Prevede obbligatorietà della confisca per i proventi e gli strumenti del reato in materia di stupefacenti quando ricorrano i presupposti; la Corte territoriale l'ha applicata ritenendo non giustificata la provenienza lecita dei beni.

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    Richiamato in relazione al divieto di reformatio in peius: la Corte ha ritenuto che non sussista violazione perché la confisca non è nuova né più grave rispetto a quanto già disposto in primo grado (seppur inquadrata diversamente).

  • art. 81 c.p., comma finale (aumento)

    Richiamato dal ricorrente nella censura sul trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito alla luce dei precedenti e della gravità dei fatti.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U, n. 26654/2008; Sez. U, n. 29022/2001)

    La giurisprudenza delle Sezioni Unite è richiamata per consolidare il principio che la confisca allargata ha funzione preventiva/sicurezza e per precisare i limiti del sindacato di Cassazione sulle valutazioni di fatto del giudice di merito.

Massime di principio

  • Le censure basate su valutazioni di fatto (attendibilità delle prove, identificazione di autorevolezza di accessi ai locali, ruolo di terzi presenti) sono difficilmente riesaminabili in Cassazione se la motivazione di merito è congrua e logica.
  • Il possesso di chiavi e la loro verifica operativa da parte delle forze dell'ordine possono costituire elemento significativo di disponibilità e collegamento con luoghi in cui sono occultati stupefacenti o armi; la mancanza di analisi tecnica sulle chiavi può essere una censura, ma va valutata nel complesso delle risultanze.
  • La confisca "allargata" ex art. 240-bis c.p. è qualificata come misura di sicurezza e può essere disposta se ricorrono i presupposti; non costituisce automaticamente reformatio in peius se non introduce una misura nuova o più grave rispetto al primo grado.
  • Il giudice ha l'onere di motivare perché ritiene non giustificata la provenienza lecita dei beni; la mera produzione di una dichiarazione difensiva non è sufficiente se gli elementi oggettivi (quantitativi di denaro, contesto, precedenti, beni di pregio) contrastano con la versione difensiva.
  • L'assenza di riscontro diretto (es. essere colti in flagrante vendita) non esclude la condanna quando esistono molteplici elementi indiziari convergenti (accessi, beni, videosorveglianza, ruolo di tutela dei locali, ecc.).
  • Per contestare efficacemente in sede di legittimità la mancanza di verifiche tecniche (es. corrispondenza chiavi/serratura) è normalmente necessario dimostrare che tale omissione ha inciso in modo determinante sul giudizio di responsabilità; altrimenti, la Cassazione tende a ritenere la questione sottoposta al sindacato del merito.

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