Cassazione Penale, Sentenza n. 48623/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Denuncia vizi di notifica del decreto che dispone il giudizio (notifica effettuata presso l'abitazione dei genitori mentre l'imputato si era trasferito presso i nonni), mancanza della prova della effettiva ricezione della raccomandata da parte del presunto convivente; censura il diniego, da parte dei giudici di merito, dell'escussione dei componenti del nucleo familiare per verificare la composizione e lo stato di convivenza nell'anno 2012 e lamenta la mancata acquisizione delle dichiarazioni dei redditi relative al 2012. Infine contesta il calcolo della prescrizione sostenendo che il reato era già estinto per prescrizione (richiama termini di 30 giorni per comunicare variazioni reddituali, la decorrenza rispetto all'anno fiscale 2012 e i periodi di sospensione legati al legittimo impedimento del difensore).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che, facendo risalire il fatto al 7 febbraio 2014, si è perfezionato il termine prescrizionale (anni 7 e mesi 6) e pertanto il reato è estinto per prescrizione. Per la presenza della causa estintiva del reato la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso. Ha inoltre escluso l'applicabilità in sede di Cassazione dell'art. 129, comma finale, cod. proc. pen., non risultando evidente una causa di non punibilità rilevabile d'ufficio.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma sostanziale contestata in primo e secondo grado; concerne il fatto per cui l'imputato è stato condannato (la sentenza di Cassazione non è entrata nel merito della colpevolezza perché ha pronunciato l'estinzione del reato per prescrizione).
art. 129, comma finale, cod. proc. pen.
Richiamato in motivazione: la Corte ha ritenuto non possibile applicare d'ufficio le ipotesi di non punibilità previste da tale disposizione nella presente sede, poiché non risultava evidente il ricorrere di una delle cause ivi indicate.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Marino; Sez. U. n. 35490/2009; Cass., Bornigia; Cass., Battaglia)
Principio richiamato: se ricorre una causa di estinzione del reato, la Corte di legittimità deve pronunciarne immediata declaratoria e ciò preclude l'esame nel merito delle censure che, in caso di accoglimento, avrebbero portato solo ad annullamento con rinvio.
Massime di principio
- Se in sede di cassazione emerge una causa di estinzione del reato (es. prescrizione), la Corte deve dichiarare l'estinzione e annullare senza rinvio; non procede quindi all'esame nel merito delle altre doglianze.
- La regolarità della notifica e la prova dell'avvenuta ricezione sono elementi rilevanti e a carico dell'accusa: l'assenza di prova può essere motivo di censura, ma non prevale se sussiste una causa estintiva del reato.
- Quando la contestazione riguarda omissioni o varianti di reddito relative a diversi anni fiscali, è necessario verificare la composizione del nucleo familiare e i redditi relativi all'anno specifico; il giudice di merito deve valutare l'opportunità di escutere testimoni/familiari o acquisire dichiarazioni dei redditi per quegli anni.
- Il calcolo della prescrizione va effettuato con attenzione rispetto alla data di consumazione del reato e alle eventuali sospensioni processuali (per es., legittimo impedimento del difensore), poiché questi elementi possono determinare l'estinzione prima della decisione di merito.
- La richiesta di declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato può essere efficace anche in sede di cassazione e portare all'annullamento senza rinvio se la prescrizione è già maturata.
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