Cassazione Penale, Sentenza n. 48621/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p., con la censura che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato gli artt. 75 e 82 c.p.p. ritenendo che si sia verificato un trasferimento/duplice esercizio dell'azione civile (revoca tacita della costituzione di parte civile). Il ricorrente sosteneva che l'azione civile promossa davanti al giudice civile non aveva ad oggetto la sola liquidazione del danno ma l'accertamento della responsabilità a suo carico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello ha correttamente applicato il principio secondo cui opera la revoca tacita della costituzione di parte civile solo se sussiste identità tra le due domande civili quanto a soggetti, petitum e causa petendi. Nel caso di specie è stata accertata la diversità soggettiva (parte civile civile aveva anche agito contro la ASL, non parte nel penale) e la diversità oggettiva (giudizio civile volto a responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, con fatti più ampi rispetto al processo penale), quindi non si è verificato trasferimento dell'azione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e al rimborso alle parti civili delle spese di rappresentanza e difesa (liquidate in complessivi Euro 4.200).
Norme richiamate
Ground di cassazione relativo a specifiche violazioni di legge; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché non ha dimostrato un errore giuridico idoneo a superare il filtro di ammissibilità.
Disciplina i rapporti tra l'azione civile esercitata nel processo penale e l'eventuale azione civile instaurata separatamente; viene interpretato insieme all'art. 82 per valutare se sussiste trasferimento/duplicazione della domanda civile.
Prevede la revoca tacita della costituzione di parte civile quando la stessa azione civile venga esercitata davanti al giudice civile in modo coincidente; la giurisprudenza richiede identità di soggetto, petitum e causa petendi per parlare di revoca tacita.
Norma penale sulla responsabilità per omicidio colposo; è il capo di imputazione per il quale D'Amico era stato ritenuto responsabile nei gradi di merito.
Massime di principio
- La revoca tacita della costituzione di parte civile sussiste solo se la domanda civile proposta davanti al giudice civile è sostanzialmente identica a quella esercitata nel processo penale: occorre coincidenza di soggetti coinvolti, petitum e causa petendi.
- La presenza di nuovi convenuti o l'ampliamento della causa petendi (es. azione per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale fondata su fatti più ampi) rompe l'identità delle domande e impedisce il trasferimento/duplice esercizio dell'azione civile.
- In Cassazione le censure devono individuare chiaramente errori di diritto; riproporre fatti o contestare valutazioni di merito senza mostrare specifiche violazioni normative espone il ricorso a dichiarazione di inammissibilità.
- Chi intende tutelare il proprio danno sia in sede penale sia in sede civile deve curare la formulazione degli atti affinché emerga l'autonomia delle domande o, se si intende evitare duplicazioni, valutare rinunce/accordi per non incorrere nella revoca tacita.
- Le sentenze di inammissibilità possono comportare condanne alle spese, al pagamento di somme alla Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese delle parti civili: valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso infondati.
Testo integrale
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