Cassazione Civile, Ordinanza n. 18018/2023 del 23/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da cinque ordinanze-ingiunzione irrogate dal Comune per asserite violazioni della disciplina sull'imposta di soggiorno relative a una struttura per locazione turistica: omessa richiesta delle credenziali per il portale telematico comunale, omessa richiesta del pagamento dell'imposta nel corso del soggiorno e omessa trasmissione trimestrale dei dati di riscossione. Il giudice di pace aveva respinto l'opposizione della destinataria. In appello, però, il Tribunale aveva annullato le sanzioni ritenendo che, secondo la disciplina nazionale, regionale e regolamentare, l'obbligo di riscossione e degli adempimenti connessi gravasse solo su chi incassava definitivamente i canoni/corrispettivi; nel caso concreto, poiché il pagamento avveniva tramite booking.com, sarebbe stato quest'ultimo il soggetto obbligato, non la proprietaria/gestore. Il Comune ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011, dell'art. 4, comma 5-ter, d.l. n. 50/2017 conv. in l. n. 96/2017, dell'art. 5 l.r. Piemonte n. 13/2017 e dell'art. 5 del regolamento comunale n. 349/2012, sostenendo che il solo intervento del portale non esonera il gestore della struttura; il soggetto obbligato resta chi gestisce la struttura ricettiva e incassa il pagamento definitivo, mentre la piattaforma è un mero intermediario, salvo la diversa ipotesi di convenzione espressamente prevista per i gestori di portali telematici.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Comune. Ha interpretato la disciplina dell'imposta di soggiorno nel senso che l'obbligo di pagamento e gli adempimenti correlati gravano sul gestore della struttura ricettiva che incassa il corrispettivo definitivo, essendo questo il soggetto in grado di verificare il presupposto impositivo e di applicare la rivalsa sugli ospiti. La possibilità per i gestori di portali telematici di assolvere gli adempimenti fiscali opera solo nella specifica ipotesi prevista dalla normativa regionale per le locazioni turistiche e richiede convenzioni con il Comune, non essendo sufficiente il mero utilizzo della piattaforma per le prenotazioni. Poiché booking.com, nel caso concreto, era solo intermediario e non soggetto che sostituiva il gestore nella posizione debitoria, la sentenza di appello è stata cassata con rinvio al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011
Individua il gestore della struttura ricettiva come soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
art. 4, comma 5-ter, d.l. n. 50/2017 conv. in l. n. 96/2017
La disciplina è letta come volta a chiarire che, quando vi sia divergenza tra proprietario/gestore della struttura e soggetto che incassa il canone, l'obbligo di versamento ricade su chi incassa definitivamente il corrispettivo.
art. 5, comma 5, lett. d), l.r. Piemonte n. 13/2017
Conferma che il gestore della struttura è il soggetto tenuto agli obblighi connessi all'imposta di soggiorno.
art. 5, comma 7, l.r. Piemonte n. 13/2017
Prevede, per le locazioni turistiche, la possibilità che i gestori di portali telematici assolvano gli adempimenti fiscali anche relativi all'imposta di soggiorno mediante convenzioni con i Comuni.
art. 5, comma 10, Regolamento del Comune di Torino n. 349
È letto in coerenza con la disciplina sovraordinata: obbliga il gestore della struttura e non trasforma automaticamente il portale prenotazioni nel soggetto passivo degli adempimenti.
art. 109 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Richiamato come ulteriore obbligo connesso del gestore di struttura ricettiva relativo alla comunicazione delle persone alloggiate.
decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013
Richiamato per la disciplina della comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate.
art. 5-bis l.r. 5 marzo 1987, n. 12
Richiamato quale fonte degli obblighi di trasmissione mensile dei dati sui flussi turistici.
d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322
Richiamato in relazione al sistema statistico nazionale e alla trasmissione dei dati turistici.
Massime di principio
- In materia di imposta di soggiorno, il soggetto tenuto al pagamento e agli adempimenti accessori è il gestore della struttura ricettiva che incassa il corrispettivo definitivo, non il mero intermediario della prenotazione.
- La presenza di una piattaforma telematica di prenotazione e incasso non trasferisce automaticamente su di essa la posizione di responsabile della riscossione dell'imposta, se la piattaforma opera solo come tramite e non vi è una specifica convenzione prevista dalla normativa applicabile.
- La deroga che consente ai gestori di portali telematici di assolvere gli adempimenti fiscali è di stretta interpretazione e opera solo nei casi espressamente previsti dalla disciplina regionale e/o mediante convenzione con il Comune competente.
- Ai fini dell'irrogazione della sanzione, l'amministrazione deve dimostrare il presupposto di fatto che fonda la responsabilità del destinatario, in particolare l'effettiva titolarità dell'obbligo di riscossione e versamento secondo la disciplina speciale.
- L'accertamento del soggetto obbligato va compiuto in base a un'interpretazione sistematica della normativa nazionale, regionale e regolamentare, privilegiando il criterio dell'effettivo incasso del canone e della concreta possibilità di verificare il presupposto impositivo.
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