Cassazione Civile, Ordinanza n. 16712/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un’istanza di rimborso IRES per l’anno d’imposta 2011, presentata da una società che aveva investito in cinque impianti fotovoltaici e che riteneva di poter cumulare la tariffa incentivante del c.d. II/III conto energia con l’agevolazione "Tremonti ambiente". Dopo il silenzio-rifiuto dell’Ufficio, la società aveva impugnato il diniego; in primo grado il ricorso era stato respinto, mentre in appello la CTR aveva accolto la domanda ritenendo sufficiente la perizia di parte per dimostrare i presupposti del rimborso. L’Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: con il primo deduce violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme agevolative, sostenendo che, trattandosi di rimborso, gravava sulla contribuente l’onere di provare integralmente i presupposti del beneficio e che la CTR avrebbe erroneamente valorizzato la perizia di parte; con il secondo lamenta la violazione dell’art. 6, commi 15, 16 e 17, l. 388/2000 e dell’art. 19 d.m. 5 luglio 2012, assumendo che mancasse la rappresentazione degli investimenti ambientali in bilancio e la riapprovazione del bilancio; con il terzo censura l’interpretazione dell’obbligo di comunicazione al MISE, che la CTR avrebbe indebitamente degradato a mera facoltà.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Dichiara inammissibile il primo motivo perché, sotto l’apparente deduzione della violazione dell’art. 2697 c.c., l’Ufficio contesta in realtà la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, senza dedurre correttamente un vizio di motivazione o l’omesso esame di un fatto decisivo. Respinge inoltre il secondo e il terzo motivo: conferma che, ai fini della Tremonti ambiente, la norma richiede la rappresentazione degli investimenti ambientali in bilancio ma non la riapprovazione dei bilanci, e che la comunicazione al MISE non integra un requisito essenziale di accesso all’agevolazione, trattandosi di adempimento a finalità statistica, non suscettibile di interpretazione estensiva delle cause di decadenza. La ricorrente è condannata alla rifusione delle spese di lite.
Norme richiamate
La doglianza sulla ripartizione dell’onere della prova non può essere usata per contestare, in cassazione, la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 6, commi 13-19, L. 23 dicembre 2000, n. 388
Disciplina l’agevolazione c.d. Tremonti ambiente e i relativi presupposti per la detassazione degli investimenti ambientali.
art. 6, commi 15, 16 e 17, L. 23 dicembre 2000, n. 388
La disposizione impone la rappresentazione in bilancio degli investimenti ambientali, ma non richiede la riapprovazione del bilancio; le cause di decadenza dal beneficio non sono estensibili analogicamente.
art. 6, comma 17, L. 23 dicembre 2000, n. 388
La comunicazione al MISE non è qualificata come requisito essenziale per il beneficio, avendo funzione meramente statistica.
art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Costituisce la base procedurale dell’istanza di rimborso proposta dalla contribuente.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come vizio di violazione di legge per tutti e tre i motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Richiamato dalla Corte come corretto paradigma, in alternativa alla violazione di legge, per censurare l’eventuale erronea valutazione di un fatto storico decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato nei confronti dell’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
d.m. 19 febbraio 2009
Richiamato come disciplina del II conto Energia relativo agli impianti fotovoltaici.
d.m. 6 agosto 2010
Richiamato come disciplina del III conto Energia relativo agli impianti fotovoltaici.
d.m. 5 luglio 2012
Indicato come chiarimento successivo sulla cumulabilità tra tariffa incentivante e agevolazione fiscale.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 58/E del 20 luglio 2016
È richiamata come prassi favorevole alla tesi della non necessità di riapprovazione del bilancio.
Massime di principio
- In tema di rimborso d’imposta, il contribuente deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso; tuttavia, in cassazione, non è ammissibile sotto la veste di violazione dell’art. 2697 c.c. una censura che miri solo a rivalutare il materiale probatorio o la credibilità di una perizia.
- Le cause di decadenza dai benefici fiscali devono essere previste in modo espresso e non possono essere ampliate in via analogica o per interpretazione estensiva.
- Quando una norma agevolativa richiede la rappresentazione di un investimento in bilancio, tale previsione non implica di per sé l’obbligo di riapprovazione dei bilanci, se la legge non lo dice espressamente.
- L’adempimento comunicativo previsto dalla disciplina agevolativa non integra automaticamente un requisito essenziale per il beneficio se la sua funzione è meramente statistica o amministrativa e non è accompagnato da una espressa previsione di decadenza.
- La corretta deduzione del vizio processuale o motivazionale richiede di indicare specificamente il fatto storico decisivo trascurato o la concreta fallacia del ragionamento del giudice di merito.
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