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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05816/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attrice)

La controversia

La controversia origina da una vicenda immobiliare in cui una persona, unitamente alla madre, aveva concluso un preliminare di vendita e un patto di retrovendita relativi a quote di un immobile, in un contesto descritto come collegato a un finanziamento con interessi elevati e alla dedotta violazione del divieto di patto commissorio. In seguito, la società originariamente alienante aveva ceduto le quote a un diverso soggetto societario. L'attrice aveva quindi promosso domande di accertamento della simulazione e nullità della compravendita, di accertamento del credito, di inefficacia dell'atto ex art. 2901 c.c. e di risarcimento danni. In appello la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione nei confronti della società alienante perché cancellata dal registro delle imprese e aveva rigettato l'appello nei confronti dell'acquirente, ritenendo insussistente l'interesse ad agire anche per la mancata specificazione del credito tutelato. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione dell'art. 102 c.p.c. e dell'art. 331 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio, assumendo che nell'azione revocatoria era necessaria la partecipazione del debitore alienante e quindi dei soci della società estinta; 2) violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 2901 c.c. per errata negazione dell'interesse ad agire, nonostante la deduzione del credito e delle ragioni della tutela revocatoria; 3) omessa pronuncia sulla sussistenza del patto commissorio e sulla rilevanza dei fatti allegati; 4) violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 2901 c.c. per avere richiesto la specificazione certa del credito e per non avere esaminato gli ulteriori motivi di gravame sulla conoscenza del pregiudizio da parte dell'acquirente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione. La decisione è fondata sul rilievo che, in un giudizio di revocatoria ordinaria, sussiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente; se una delle parti necessarie è una società estinta per cancellazione dal registro delle imprese, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti dei soci succeduti nei rapporti giuridici, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. La Corte territoriale, invece di dichiarare inammissibile l'impugnazione o decidere nel merito, avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio. La sentenza di appello è stata quindi annullata per nullità del giudizio di secondo grado svolto senza contraddittorio integro.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è richiamato come base del motivo di ricorso per nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 102 c.p.c.

    è interpretato nel senso che, nelle cause inscindibili e in presenza di litisconsorzio necessario, il contraddittorio deve essere integro e, se manca una parte necessaria, il giudice deve disporne l'integrazione

  • art. 331 c.p.c.

    il giudice dell'impugnazione deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie pretermesse; la mancata notificazione del gravame a un litisconsorte necessario non determina inammissibilità ma nullità della sentenza resa senza integrazione

  • art. 100 c.p.c.

    è invocato quanto all'interesse ad agire; la Corte di cassazione non si pronuncia nel merito perché il primo motivo assorbe gli altri

  • art. 2901 c.c.

    è richiamato quale fondamento dell'azione revocatoria ordinaria e della nozione ampia di credito tutelabile; non è tuttavia oggetto di decisione autonoma per effetto dell'assorbimento

  • art. 2744 c.c.

    è richiamato in relazione alla dedotta nullità per patto commissorio, ma la censura resta assorbita

  • art. 2902, secondo comma, c.c.

    è richiamato per spiegare gli effetti dell'accoglimento della revocatoria sul terzo acquirente, che acquista ragioni di credito verso l'alienante

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale relativa alla trattazione camerale del ricorso in cassazione

  • art. 644 cod. proc. civ.

    nel testo è riportato in modo non coerente con il riferimento penale; è menzionato solo come dato narrativo della vicenda pregressa

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria il contraddittorio è necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente del bene oggetto dell'atto impugnato, poiché la decisione incide direttamente sulla posizione giuridica di tutti e tre i soggetti.
  • Se una parte necessaria del giudizio è una società cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione e la posizione processuale si trasferiscono ai soci; il giudice dell'impugnazione deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
  • La mancata notifica dell'impugnazione a un litisconsorte necessario non rende inammissibile il gravame né ne pregiudica la tempestività, ma impone la sanatoria del vizio mediante integrazione del contraddittorio.
  • La decisione nel merito pronunciata in grado di appello senza contraddittorio integro determina nullità dell'intero giudizio di impugnazione e della sentenza che lo conclude, rilevabile anche d'ufficio in cassazione.
  • In tema di revocatoria, l'accoglimento della domanda comporta effetti immediati sia nei confronti del terzo acquirente, sia nei confronti del debitore alienante, sul quale deve potersi accertare la frode e l'esistenza del credito; perciò il giudice non può prescindere dalla partecipazione di tutti i soggetti necessari.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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