Cassazione Penale, Sentenza n. 3975/2023 del 31/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con unico motivo relativo all'illegalità del calcolo della pena: il giudice avrebbe indicato una pena pecuniaria inferiore al minimo edittale (ha assunto come minimo euro 15.900 anziché euro 15.493), non avrebbe applicato la duplicazione dell'importo minimo prevista dall'art. 32, comma 47, DL n. 269/2003 (aumento del 100% delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 44 d.P.R. 380/2001), non avrebbe operato l'aumento per il vincolo della continuazione tra i due reati contestati e avrebbe omesso di disporre l'ordine di demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo l'illegalità della pena. Ha dichiarato la legittimazione del Procuratore Generale a proporre ricorso contro una sentenza di patteggiamento quando questa risulti illegale; ha rilevato errori nel calcolo delle pene (minimo errato, mancata duplicazione prevista dall'art. 32 comma 47 DL 269/2003, mancato aumento per la continuazione) e l'omessa applicazione delle misure accessorie obbligatorie (demolizione e ripristino). Per tali ragioni ha annullato la sentenza senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
Disciplina il rito dell'accordo di applicazione della pena (patteggiamento); la sentenza emessa ai sensi di tale norma è impugnabile per i profili consentiti dalla legge, inclusa l'illegalità della pena.
art. 44 lett. c) d.P.R. 380/2001
Norma che prevede le sanzioni pecuniarie per le violazioni urbanistiche/edilizie; la Corte ha rilevato che il giudice ha indicato erroneamente il minimo edittale (ha usato euro 15.900 invece di euro 15.493 previsto dalla lettera c)).
Norma in materia di beni culturali contestata nel capo di imputazione; rilevante ai fini dell'applicazione di sanzioni e di eventuali ordini ripristinatori, la sua omissione riguardo alle misure accessorie è stata censurata.
art. 32, comma 47, DL n. 269/2003
le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 44 del d.P.R. 380/2001 sono incrementate del cento per cento
Prevede la duplicazione (aumento del 100%) delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 44 DPR 380/2001; la Corte ha ritenuto che tale duplicazione non sia stata applicata dal giudice, rendendo illegale la pena comminata.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi deducibili in cassazione contro sentenze ex art. 444 c.p.p. a determinate fattispecie (volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica e illegalità della pena/ misura di sicurezza); la Corte ha ritenuto che l'illegalità della pena rientri tra i motivi ammissibili.
Regola le impugnazioni per cessazione del processo in relazione a sanzioni amministrative accessorie; richiamata nella giurisprudenza citata riguardo all'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie in sentenze di patteggiamento.
Giurisprudenza della Cassazione
Diversi precedenti sono stati richiamati: legittimazione del PG ad impugnare patteggiamento illegale, ampia nozione di "illegalità della pena" (Sez. U, n. 38809/2022 e altri) e principio per cui l'illegalità della pena invalida l'accordo sul trattamento sanzionatorio e determina l'annullamento senza rinvio (Sez.6, n. 44948/2019).
Massime di principio
- Il Procuratore Generale è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento quando la sentenza risulti illegale rispetto a norme specifiche.
- Nel calcolo di sanzioni pecuniarie per violazioni edilizie (art. 44 DPR 380/2001) occorre rispettare il minimo edittale previsto dalla norma e applicare eventuali disposizioni speciali di incremento (es. art. 32 comma 47 DL 269/2003: duplicazione del 100%).
- Se sono contestati più reati deve essere verificata la sussistenza del vincolo della continuazione; in caso di continuazione va applicato l'aumento previsto, e la mancata applicazione è vizio che può rendere la pena illegale.
- Per reati edilizi e contro i beni culturali, l'ordine di demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi possono essere misure obbligatorie accessorie e la loro omissione nella sentenza di patteggiamento può costituire motivo di censura.
- L'illegalità della pena, ove accertata, invalida l'accordo raggiunto tra parti nel patteggiamento e può comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza che lo ha recepito, con trasmissione degli atti al giudice di merito per il prosieguo.
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