Cassazione Penale, Sentenza n. 3966/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato la decisione del nuovo collegio che, a seguito della separazione della posizione processuale, aveva dichiarato inammissibile l'appello relativo alla richiesta di concordato. Il ricorrente sosteneva che il rigetto del primo concordato avesse aperto il rapporto processuale, rendendo quindi ammissibile l'impugnazione anche nella sede successiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio secondo cui la separazione di una posizione processuale genera un nuovo procedimento: in esso le prove acquisite nel processo-madre sono utilizzabili secondo le ordinarie regole di trasmigrazione, ma le valutazioni processuali (comprese quelle relative all'ammissibilità dell'impugnazione) non sono esportabili e non vincolano il nuovo collegio. Conseguentemente il nuovo collegio era legittimato a pronunciarsi autonomamente sull'ammissibilità e a dichiararla inammissibile. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
Il procedimento di legittimità si è celebrato con contraddittorio scritto ai sensi della norma citata; indicazione della forma procedurale adottata nel processo di cassazione.
cod. proc. pen., art. 238-bis
Richiamata la possibilità di utilizzabilità delle sentenze come mezzi di prova secondo la disciplina prevista; la Corte precisa che le sentenze/prove possono essere trasferite nel nuovo processo secondo le ordinarie regole.
cod. proc. pen., art. 616
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e la comminazione di una somma a favore della Cassa delle ammende; qui determinata equitativamente in euro 3.000,00.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 4, n. 1529 del 12/12/2013 (Franzè, Rv. 258565)
Principio consolidato secondo cui la separazione di una posizione processuale genera un nuovo procedimento nel quale le acquisizioni probatorie sono utilizzabili, ma le valutazioni processuali del procedimento-madre non vincolano il nuovo collegio.
Massime di principio
- La separazione di una posizione processuale determina la nascita di un nuovo procedimento: le valutazioni processuali (es. decisioni su ammissibilità) assunte nel procedimento-madre non sono vincolanti per il nuovo collegio.
- Le prove raccolte nel procedimento originario possono essere utilizzate nel procedimento separato secondo le ordinarie regole di trasmigrazione delle prove; tuttavia il nuovo collegio mantiene discrezionalità sulle valutazioni processuali.
- Se un nuovo collegio dichiara inammissibile un'appello nel procedimento separato, tale decisione è legittima e autonomamente valutabile, a prescindere dalle decisioni di ammissibilità del procedimento-madre.
- La dichiarazione di inammissibilità in Cassazione comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., responsabilità per le spese e possibile applicazione di una somma alla Cassa delle ammende determinata equitativamente.
- Prassi consigliata: in caso di separazione di posizioni, riproporre tempestivamente gli atti di impugnazione e porre con chiarezza le questioni di ammissibilità davanti al nuovo collegio; conservare e indicare la provenienza probatoria per facilitarne la trasmigrazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3967/2023 del 31/01/2023
- Sentenza penale · 31 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3968/2023 del 31/01/2023
- Sentenza penale · 31 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3974/2023 del 31/01/2023
- Sentenza penale · 31 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3975/2023 del 31/01/2023
- Sentenza penale · 31 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3976/2023 del 31/01/2023
- Sentenza penale · 31 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3977/2023 del 31/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →