Cassazione Penale, Sentenza n. 3976/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di rigetto dell'appello ex art. 310 c.p.p. avverso il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990 (narcotraffico). Denunciava: 1) vizio di motivazione e violazione di legge perché il Tribunale avrebbe ritenuto che le questioni sollevate dovessero essere dedotte mediante richiesta di riesame ex art. 299 c.p.p., precludendo così l'impugnazione; 2) carenza della gravità indiziaria, considerando che le intercettazioni e le risultanze non dimostrerebbero un coinvolgimento organico (e rilevando l'assenza del ricorrente dall'Italia nel periodo rilevante e la mancanza di contatti con gli altri indagati); 3) errata valutazione dell'adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.), ritenendo la misura domiciliare idonea dato il disgregarsi del sodalizio e l'allontanamento del ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo punto ha osservato che, benché il Tribunale avesse prospettato una questione di inammissibilità, ha comunque esaminato e rigettato le doglianze nel merito, per cui la censura non aveva interesse. Sul secondo e terzo motivo la Corte ha ritenuto che si trattasse di valutazioni di merito sulle prove e sulla ricostruzione fattuale (intercettazioni, interventi economici, attività organizzative), riservate al giudice di merito e adeguatamente motivate dal Tribunale del riesame; pertanto insindacabili in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i reati in questione e il principio secondo cui la difesa deve produrre elementi specifici per dimostrarne l'insussistenza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'appello contro i provvedimenti sulle misure cautelari; il ricorso per cassazione era diretto avverso l'ordinanza di rigetto dell'appello ex art. 310.
Previsione relativa all'istanza di sostituzione della misura cautelare e al riesame: il Tribunale aveva richiamato la rilevanza di tale strumento, ma poi ha comunque valutato le doglianze nel merito, rendendo priva di interesse la censura sull'eventuale inammissibilità.
Norme penal-tributarie che incriminano il traffico e l'importazione di stupefacenti; le condotte contestate (narcotraffico) hanno portato all'applicazione della misura cautelare e giustificano la maggiore gravùzza indiziaria valutata dal giudice.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per taluni reati; la Corte ha ricordato che spetta alla difesa allegare elementi specifici per superare tale presunzione e giustificare misure meno afflittive.
Richiamato in relazione alla funzione del riesame: l'istanza di riesame serve a controllare la validità dell'ordinanza cautelare rispetto ai requisiti previsti dalla norma.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti del giudizio di legittimità: la Corte di cassazione non può rivedere la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma solo la conformità della motivazione ai canoni logici e giuridici.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito: le critiche riguardanti valutazioni probatorie e ricostruzioni fattuali sono inammissibili se il giudice di merito ha motivato in modo congruo e logico.
- Per i reati per i quali l'art. 275, comma 3 c.p.p. fa sorgere una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, è la difesa che deve produrre elementi specifici per dimostrare che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno afflittive.
- Se il giudice del riesame esamina ed argomenta le ragioni del mantenimento della misura, eventuali doglianze sulla valutazione delle intercettazioni e dei comportamenti degli indagati saranno difficilmente accolte in cassazione, salvo vizio manifesto della motivazione.
- La prospettazione di un difetto di ammissibilità di un'istanza (es. ex art. 299) perde rilievo se l'organo ha comunque deciso la questione nel merito; in tal caso il ricorrente può non avere interesse a sollevare la censura.
- In situazioni analoghe è consigliabile che la difesa produca elementi concreti e specifici (es. prova dell'interruzione dei contatti, documentazione sull'assenza di ruoli organizzativi, elementi sulla concreta impossibilità di reiterazione) già in sede di riesame per ottenere l'applicazione di misure meno afflittive.
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