Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3974/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca: (i) della somma di Euro 403.440,41 nei confronti della I.M.E. s.r.l. (profitto per dichiarazione fraudolenta), (ii) della somma di Euro 164.592,00 nei confronti della EASY DIGITAL TRADE s.r.l. (profitto per emissione di fatture per operazioni inesistenti), e (iii) del sequestro per equivalente sui beni di CORATTI Riccardo e FRANCESCATO fino alle somme indicate. Motivi di ricorso principali: assenza del fumus commissi delicti (operazioni di acquisto sarebbero reali, IVA versata alla cedente, mancanza di collegamenti con i presunti promotori), violazione dell'art. 12-bis d.lvo n.74/2000 (sostegno che non vi sarebbe profitto confiscabile perché l'IVA sarebbe stata versata), assenza del dolo specifico, difetto di motivazione circa il periculum in mora; FRANCESCATO deduce altresì di essere mero prestanome e incapace di influire nella gestione, quindi privo di responsabilità soggettiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Per la I.M.E. l'inammissibilità è dovuta in via assorbente al difetto di procura speciale per la proposizione del ricorso; per CORATTI Riccardo e per FRANCESCATO la Corte ha ritenuto che i motivi dedotti attengono in larga parte al merito e non configurano violazioni di legge o vizi motivazionali tanto gravi da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi richiesti. Il Tribunale aveva motivatamente ricostruito elementi indizianti (dichiarazioni confessorie, assenza di struttura operativa delle società, annotazione delle fatture in dichiarazione, sostituzione di società nella presunta triangolazione, costituzione di nuove società per proseguire l'attività) e la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui i costi risultanti da fatture per operazioni inesistenti sono indeducibili e costituiscono profitto confiscabile. Quanto a FRANCESCATO, la Corte ha ritenuto non emergente in modo immediato e incontestabile un difetto dell'elemento soggettivo. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Invocata dalla difesa per sostenere l'assenza di profitto confiscabile in quanto l'IVA sarebbe stata versata alla cedente; la Corte non ha ritenuto che il versamento dell'IVA dimostri automaticamente l'assenza di profitto quando le fatture si riferiscono a operazioni fittizie nell'ambito di una frode a carosello

  • art. 14, comma 4-bis, legge n. 537 del 1993 (richiamato con art. 8 D.L. 2/3/2012, n.16 conv. in L. n.44/2012)

    Richiamato dalla Corte a sostegno del principio per cui i componenti negativi riconducibili a delitti non colposi non sono deducibili; la Corte applica tale principio anche alle fatture emesse nell'ambito di triangolazioni fraudolente, ritenendole indice di finalità evasiva e fonte di profitto confiscabile

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza; censure che attengono al merito delle valutazioni probatorie sono in genere inammissibili.
  • La semplice esistenza di un versamento di IVA 'a monte' non esclude automaticamente la sussistenza di un profitto confiscabile se le fatture esposte in dichiarazione si riferiscono a operazioni fittizie inserite in una catena triangolare finalizzata all'evasione (principio di indeducibilità dei costi formalmente esposti).
  • Per ribaltare una misura reale cautelare con successo in sede di legittimità occorre dimostrare vizi di diritto o una motivazione mancante o incoerente; le contestazioni che richiedono un diverso apprezzamento degli indizi e delle prove devono essere svolte in sede di merito.
  • La posizione di 'prestanome' può escludere il dolo se il difetto di elemento soggettivo emerge in modo immediato e incontestabile (ictu oculi); ove tale evidenza non sussista, la fondatezza di tale difesa va approfondita in sede di merito e non basta per escludere il fumus in sede cautelare.
  • Il periculum in mora (rischio di dispersione delle risorse) può essere desunto dal contesto fraudolento e dalla prassi di sostituzione di soggetti/compagini societarie per eludere controlli: la semplice disponibilità di beni da parte del ricorrente non è di per sé sufficiente a vanificare la misura cautelare se sussistono indizi concreti di rischio di occultamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.