Cassazione Civile, Ordinanza n. 33563/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso per imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione a una sequenza di operazioni attuative di un progetto di acquisizione di un ramo aziendale: cessione di un portafoglio immobiliare composto da tredici gallerie commerciali e due retail park, e cessione della partecipazione totalitaria nella società conferitaria dei diritti di sfruttamento economico-commerciale di tale portafoglio. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Amministrazione finanziaria, ritenendo che l'imposta di registro dovesse essere applicata con riguardo ai singoli atti e non al risultato unitario dell'operazione complessiva. In cassazione l'Agenzia deduceva, con due motivi, violazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 53 Cost., sostenendo che si dovesse considerare il collegamento funzionale tra i negozi; inoltre censurava l'erronea applicazione della norma di interpretazione autentica introdotta dalle leggi n. 205/2017 e n. 145/2018, che a suo dire non avrebbe dovuto impedire la considerazione di elementi extratestuali e atti collegati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che, per effetto dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, come modificato e chiarito in via di interpretazione autentica, l'imposta di registro va applicata in base al contenuto dell'atto presentato alla registrazione, senza fare riferimento ad elementi extratestuali o ad atti collegati, salvo specifiche eccezioni di legge. Conseguentemente, l'Amministrazione non poteva riqualificare la sequenza negoziale come cessione indiretta di ramo d'azienda, dovendo limitarsi a valutare separatamente i singoli atti. La decisione di merito è stata quindi confermata; le spese sono state compensate per l'evoluzione normativa e l'incertezza giurisprudenziale, e non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
"l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi"
L'interpretazione deve essere compiuta sul solo contenuto dell'atto presentato alla registrazione; non possono essere considerati elementi extratestuali o atti collegati, salvo espressa previsione normativa.
art. 53 Cost.
La censura di violazione è stata ritenuta infondata alla luce della qualificazione dell'imposta di registro come imposta d'atto e della legittimità costituzionale della norma interpretativa.
art. 1, comma 87, L. 27 dicembre 2017, n. 205
"Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro... sono apportate le seguenti modificazioni..."
Ha modificato l'art. 20 chiarendo che l'interpretazione degli atti avviene sulla base del solo atto presentato, prescindendo da elementi extratestuali e atti collegati.
art. 1, comma 1084, L. 30 dicembre 2018, n. 145
"L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131"
Attribuisce natura di interpretazione autentica alla modifica dell'art. 20 e ne comporta l'applicazione retroattiva ai giudizi pendenti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non è stato applicato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, come novellato e interpretato autenticamente, impone una qualificazione dell'atto fondata esclusivamente sugli elementi desumibili dal suo testo, senza ricorrere ad atti collegati o dati extratestuali, salvo le eccezioni espressamente previste dal testo unico.
- La norma di interpretazione autentica, quando qualificata come tale dal legislatore, opera retroattivamente anche nei giudizi pendenti, salvo contrasto con principi costituzionali non ravvisato nella specie.
- L'Amministrazione finanziaria non può, ai fini dell'imposta di registro, riqualificare una pluralità di atti separati come un'unica cessione di azienda o di ramo d'azienda se tale risultato unitario non emerge dal singolo atto sottoposto a registrazione nei limiti consentiti dall'art. 20.
- La corretta applicazione dell'art. 20 richiede che gli effetti giuridici di ciascun atto siano valutati singolarmente e separatamente, non potendo il prelievo essere fondato sul risultato economico complessivo dell'operazione negoziale.
- La qualificazione di un intervento legislativo come interpretazione autentica esprime l'intento di imporre un significato vincolante alla disposizione precedente e può giustificare l'applicazione della nuova lettura a fattispecie anteriori.
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