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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20707/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'incarico conferito nel dicembre 1994 dal Comune di Como a due ingegneri e a un architetto per la progettazione delle opere di difesa e protezione contro le esondazioni del lago di Como, nel comparto piazza Cavour-lungo Lario Trento e Trieste. Il Comune ha poi agito per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, assumendo che i progettisti avessero commesso errori e omissioni nella progettazione, con conseguenti cedimenti e costi ulteriori per perizie di variante e stallo dei lavori. Il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il nesso causale tra gli asseriti errori e il danno, pur valorizzando la mancata prova liberatoria dell'adempimento da parte dei professionisti. La Corte d'appello ha confermato il rigetto, pur dando atto dell'esistenza di errori progettuali, perché ha ritenuto non dimostrato che tali errori fossero causalmente ricollegabili ai danni lamentati dall'ente, anche alla luce della relazione ANAC. Con il ricorso per cassazione il Comune ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c., sostenendo che, accertato l'inadempimento dei progettisti, la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere provato o comunque accertare il nesso causale, senza addossare al Comune l'onere relativo; 2) nullità della sentenza e del procedimento per violazione del giudicato interno e contraddittorietà della motivazione, oltre che per erronea esclusione della colpa grave dei progettisti, lamentando che la Corte territoriale avesse travalicato il thema decidendum e male interpretato gli esiti della relazione ANAC; 3) nullità della sentenza e del procedimento per avere negato la rinnovazione della CTU, assumendo erroneamente che la mancata produzione dei progetti originari impedisse l'indagine peritale, nonostante tale documentazione dovesse, secondo il ricorrente, essere supplita dall'attività dell'ausiliare. Nel controricorso alcuni intimati si sono costituiti anche quali eredi del progettista Ugo Majone, ma la Corte ha rilevato l'inammissibilità del controricorso limitatamente a tali soggetti per difetto di prova della successione nel processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso limitatamente a tre controricorrenti che si erano dichiarati eredi di uno dei professionisti originari, per mancata prova documentale dei presupposti della successione nel processo. Nel resto ha rigettato il ricorso del Comune. La Corte ha ritenuto inammissibili le censure sul primo e secondo motivo perché, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e nullità, miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso il nesso causale tra gli errori progettuali e il danno lamentato. Ha inoltre osservato che il creditore-danneggiato, in responsabilità contrattuale, resta onerato della prova del nesso di causalità tra inadempimento e danno, mentre l'art. 1218 c.c. incide sulla prova dell'adempimento e non su quella del nesso causale. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, perché la Corte d'appello aveva correttamente affermato che i progetti originari costituivano fatto costitutivo della domanda risarcitoria e dovevano quindi essere allegati e prodotti dalla parte attrice; la CTU non può supplire alla mancata produzione di documenti e fatti principali non ritualmente allegati. Il ricorso è stato quindi respinto nel merito nei confronti dei resistenti rimasti, con condanna del Comune alle spese e declaratoria dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    L'articolo esonera il creditore dalla prova della colpa del debitore, ma non dalla prova del nesso causale tra inadempimento e danno.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento richiede che il danno sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento; se tale collegamento non è provato, la domanda va rigettata.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, incluso il nesso causale, grava sull'attore-creditore.

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze formalmente inquadrate come violazioni di legge o nullità sono inammissibili se mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con le rationes decidendi.

  • art. 110 c.p.c.

    Chi resiste o impugna come successore a titolo universale deve provare documentalmente i presupposti della successione nel processo.

  • art. 194 c.p.c.

    La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per supplire alla mancata allegazione o prova di fatti principali.

  • art. 92 disp. att. c.p.c.

    La CTU opera nei limiti del materiale ritualmente acquisito e delle indagini consentite.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    I documenti devono essere prodotti nei termini processuali; il CTU non può acquisire documenti tardivamente o mai prodotti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La reiezione del ricorso comporta, se dovuto, l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in adunanza camerale.

  • art. 41 c.p.

    Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo ai fini della soluzione della controversia.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di responsabilità concorsuale, ma non accolto dalla Corte.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità contrattuale, il creditore che chiede il risarcimento deve provare non solo l'inadempimento, ma anche che il danno lamentato sia conseguenza causalmente imputabile a tale inadempimento; se il nesso causale resta incerto, la domanda va respinta.
  • L'art. 1218 c.c. alleggerisce il creditore dalla prova della colpa del debitore, ma non sposta sul debitore l'onere di provare l'assenza del nesso causale tra la propria condotta e il danno.
  • La censura per violazione di legge è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di errori giuridici, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può colmare la mancata allegazione o produzione di documenti costitutivi della domanda; il CTU può valutare fatti già ritualmente introdotti, ma non supplire alle carenze probatorie della parte.
  • Chi deduce la successione a titolo universale nel processo deve darne prova documentale; in mancanza, la costituzione o l'impugnazione del successore può essere dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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