Sentenza del 21/10/2022 n. 1157 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
IVA - applicabilità della sanzione art. 6 comma 2 D.Lgs. 471/1997 agli enti non residenti identificati in Italia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'atto di contestazione di sanzioni n. TQ9I/2011 per l'anno 2005 relativo alla mancata fatturazione della differenza di corrispettivo sulla cessione di un immobile in Varazze alla società R s.r.l.; i motivi di appello contestavano: a) l'indicazione errata della nomina di un rappresentante legale in Italia; b) l'errato inquadramento giuridico della Fondazione come ente di famiglia/non commerciale; c) l'errata indicazione dell'esistenza di altri interessi immobiliari in Italia; d) la qualificazione della Fondazione come soggetto passivo IVA; e) la mancata considerazione degli atti del procedimento penale, che non avrebbero rilevato attività commerciale. Fatti di base: preliminare di vendita 17.5.2005 con prezzo pattuito €2.500.000, atto di compravendita 12.9.2005 con prezzo indicato €580.000, emissione di fattura dalla Fondazione per €580.000 dopo apertura posizione IVA; pagamenti effettuati in più tranche e azione civile sulla simulazione che dimostrerebbe il reale corrispettivo.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado delle Marche ha rigettato l'appello, confermando la decisione della CTP di Pesaro. Ha ritenuto che la nomina di un rappresentante fiscale e l'apertura della partita IVA siano riconducibili agli obblighi fiscali connessi all'operazione commerciale (anche se non abituale) e che il corrispettivo reale sia quello pattuito (€2.500.000), non il prezzo simulato (€580.000). Sono state quindi confermate le sanzioni per omessa fatturazione e per errata indicazione del prezzo, irrogate ai sensi dell'art. 6 comma 2 e dell'art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997. L'appellante è stata condannata al pagamento delle spese di lite del grado, liquidate in €1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Applicata per sanzionare l'omessa registrazione/fatturazione dei corrispettivi: la Corte ha ritenuto legittima l'irrogazione della sanzione nella misura prevista (5% dei corrispettivi non registrati) in relazione alla differenza tra corrispettivo reale e quello fatturato.
Applicata per la non corretta indicazione del prezzo di vendita nella dichiarazione IVA: la Corte ha confermato la sanzione per la dichiarazione errata del corrispettivo imponibile.
Richiamato per affermare che anche gli enti non commerciali devono assolvere agli obblighi formali e sostanziali previsti per le operazioni commerciali non abituali; l'apertura della partita IVA impone gli adempimenti previsti dal DPR.
art. 73, comma 1, lett. d)
Richiamato per inquadrare la tassazione delle società e degli enti non residenti: la natura non commerciale della fondazione non esclude la tassazione delle operazioni che costituiscono esercizio di attività commerciale, anche se non abituali.
Richiamato implicitamente quanto all'ammissibilità dell'appello: la Corte ha osservato la genericità dei motivi di appello e i dubbi sulla loro ammissibilità ex art. 53, pur decidendo nel merito il rigetto.
Massime di principio
- Un ente non residente identificato in Italia che apre una posizione IVA è soggetto agli obblighi IVA anche per operazioni commerciali non abituali; la qualifica di 'non commerciale' non esclude la rilevanza IVA se l'operazione è oggettivamente di natura commerciale.
- La nomina di un rappresentante fiscale in Italia è sintomatica dell'assunzione di obblighi fiscali nel territorio italiano e può essere collegata all'obbligo di fatturazione e dichiarazione IVA.
- Se il prezzo pattuito in un preliminare e i pagamenti effettivi dimostrano un corrispettivo maggiore rispetto a quello formalmente indicato nell'atto di vendita, l'amministrazione può ricostruire il corrispettivo reale e applicare imposte e sanzioni; la simulazione del prezzo non sottrae al regime fiscale gli imponibili realmente percepiti.
- Le sanzioni previste dagli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 471/1997 possono essere irrogate anche agli enti non residenti identificati in Italia quando non adempiendo agli obblighi IVA abbiano realizzato operazioni commerciali rilevanti ai fini fiscali.
- Il comportamento volto a ottenere un vantaggio fiscale (es. fatturare un prezzo inferiore e aprire comunque partita IVA) può incidere negativamente anche sulla rilevanza del decorso dei termini (ex pluriennio) e aggravare la posizione fiscale dell'ente.
- In situazioni simili è opportuno: a) verificare la necessità e la correttezza dell'identificazione IVA e della nomina del rappresentante fiscale; b) emettere/integrare le fatture correttamente e rettificare dichiarazioni se necessario; c) conservare documentazione comprovante il reale corrispettivo e i pagamenti; d) avvalersi di consulenza fiscale preventiva per evitare contestazioni e sanzioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 ott 2022Sentenza del 21/10/2022 n. 965 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza · 21 ott 2022Sentenza del 21/10/2022 n. 4045 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 21 ott 2022Sentenza del 21/10/2022 n. 6937 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
- Sentenza · 21 ott 2022Sentenza del 21/10/2022 n. 31270 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 ott 2022Sentenza del 20/10/2022 n. 622 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
- Sentenza · 20 ott 2022Sentenza del 20/10/2022 n. 624 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →