Sentenza del 21/10/2022 n. 6937 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Massima n. 18/2022 Atto Tributario - Motivazione - Per relationem - Condizioni e limiti - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del diniego di rimborso dell'imposta di registro pagata in relazione al decreto di omologazione di un concordato fallimentare con terzo assuntore ex art. 124 R.D. 16 marzo 1942 n. 267. La contribuente sosteneva che il decreto dovesse essere tassato in misura fissa ai sensi dell'art. 8, lett. g) della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986 e denunciava, altresì, difetto di motivazione dell'atto amministrativo (richiamo per relationem a documenti) e violazione del principio di alternatività IVA/registro (ossia che l'atto sarebbe soggetto a IVA e quindi non alla tassa proporzionale di registro).
La decisione
Appello rigettato. La Corte conferma la decisione di primo grado: il decreto di omologazione del concordato con intervento del terzo assuntore è caratterizzato da effetti immediatamente traslativi e va assoggettato a imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8, lett. a) della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. La base imponibile deve essere determinata in relazione al valore dei beni e dei diritti trasferiti (applicazione dell'art. 21, comma 3 del D.P.R. n. 131/1986), e non sul passivo concordatario. Quanto alla motivazione per relationem, la Corte precisa che l'obbligo di allegazione riguarda solo gli atti non già integralmente e legalmente conosciuti dal contribuente: nel caso di specie l'atto è stato sufficientemente motivato e il contribuente era posto in condizione di conoscere e contestare l'an e il quantum della pretesa. Non viene provata l'applicabilità dell'IVA che escluderebbe la tassazione proporzionale. Spese compensate.
Norme richiamate
Statuto del contribuente (L. 212/2000), art. 7, comma 1
L'obbligo di allegazione all'atto degli eventuali documenti richiamati in motivazione (motivazione per relationem) vale solo per gli atti che il contribuente non abbia già integralmente e legalmente conosciuto; se il documento è noto, il richiamo è valido a condizione che la motivazione consenta al contribuente di comprendere le ragioni dell'accertamento.
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) - art. 1, commi 161 e 162
Disposizioni procedurali che richiedono che gli avvisi di accertamento siano motivati e che, se la motivazione richiama altro atto non conosciuto dal contribuente, tale atto debba essere allegato salvo riproduzione del contenuto essenziale; conferma gli obblighi informativi e di motivazione dell'atto impositivo.
Prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale per i trasferimenti di beni e diritti; applicata al decreto di omologazione con terzo assuntore per gli effetti traslativi che fanno acquisire i beni all'assuntore.
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 - Tariffa, Parte Prima, art. 8, lett. g)
Prevede l'imposta in misura fissa per alcuni provvedimenti di omologazione; la Corte esclude la rilevanza formale del richiamo nominale a "atti di omologazione" quando il decreto produce effetti traslativi immediati, sindacando la prevalenza della natura sostanziale dell'atto.
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 - art. 21, comma 3
Stabilisce criteri per la determinazione della base imponibile: quando sussistono connessioni tra cessione di beni e accollo dei debiti, l'imposta proporzionale deve essere commisurata al valore dell'attivo (beni e diritti ceduti), non al passivo.
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 - art. 40 (principio di alternatività IVA/registro)
Principio secondo cui l'imposta proporzionale di registro è esclusa se l'atto è assoggettato ad IVA, evitando duplicazioni: la Corte richiede prova dell'assoggettamento a IVA per accogliere l'eccezione, che nel caso non è stata fornita.
Massime di principio
- Il decreto di omologazione del concordato con intervento di terzo assuntore, quando produce effetti traslativi immediati, deve essere tassato in misura proporzionale (art. 8, lett. a) Tariffa DPR 131/1986) e la base imponibile va determinata sul valore dei beni e dei diritti trasferiti (art. 21, comma 3 DPR 131/1986).
- La qualificazione formale come "atto di omologazione" non è determinante se, nella sostanza, il provvedimento realizza un trasferimento di beni: conta la natura sostanziale e gli effetti reali dell'atto.
- L'obbligo di allegare agli avvisi di accertamento i documenti richiamati in motivazione (motivazione per relationem) si applica soltanto ai documenti non già integralmente e legalmente conosciuti dal contribuente; se il contribuente ha già ricevuto o conosce l'atto, il richiamo è ammissibile purché consenta la comprensione delle ragioni dell'accertamento.
- L'eccezione di alternatività IVA/registro richiede la prova che l'operazione sia effettivamente soggetta a IVA; in mancanza di tale prova prevale l'applicazione della tassa proporzionale di registro.
- In giudizio, il contribuente che chiede qualificazioni diverse dell'atto (es. imponibilità in misura fissa) deve provare che la fattispecie ricade effettivamente nell'ipotesi normativa alternativa; la giurisprudenza di legittimità recente è orientata a considerare prevalente la natura traslativa quando il terzo assuntore acquisisce beni con l'omologa.
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