Sentenza del 21/10/2022 n. 31270 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza della Corte di cassazione che aveva respinto il loro ricorso contro la sentenza della CTR che, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle entrate, aveva confermato gli avvisi di accertamento relativi a IRAP e IVA per gli anni 2006-2008 nei confronti della società e a IRPEF nei confronti dei soci. Gli accertamenti riguardavano il maggior valore di cessione di alcuni immobili determinato sulla base di elementi indiziari (tra cui i valori OMI). In particolare i ricorrenti deducevano la sussistenza di un giudicato esterno (derivante da sentenza relativa all'anno 2005) e, in sede di revocazione, contestavano l'assenza di motivazione della Corte nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di giudicato esterno e l'omissione nel rilevarne l'esistenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non fosse proponibile la revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 5, contro sentenze della Corte di cassazione e che, comunque, la dedotta erroneità della valutazione circa il giudicato esterno costituisse un errore di apprezzamento (errore di diritto/giudizio) non rientrante nelle ipotesi di revocazione per errore di fatto previste dall'art. 391-bis c.p.c. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e sussistono i presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
Norme richiamate
Codice di procedura civile
art. 395 c.p.c., n. 5; art. 391-bis c.p.c.; art. 378 c.p.c.
La revocazione ex art. 395 n.5 contro sentenze della Corte di cassazione è inammissibile. L'errore revocatorio ai sensi di art. 391-bis richiede un errore di fatto (incongruenza tra realtà processuale e affermazione giudiziale); non sono invece suscettibili di revocazione gli errori di valutazione o di diritto.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha integrato il D.P.R. n.115/2002 prevedendo l'obbligo di versamento aggiuntivo del contributo unificato in determinate ipotesi per i ricorsi proposti dopo il 30/01/2013; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, comma 1 quater; richiamo ad art. 13, art. 1 bis
Norme sul contributo unificato: la sentenza ricorda la possibilità di applicare gli ulteriori obblighi contributivi a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La revocazione di una decisione della Corte di cassazione è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla legge; non è ammessa una generale riconsiderazione di valutazioni di fatto o di diritto operate dalla Corte.
- Per ottenere la revocazione ai sensi di art. 391-bis c.p.c. è necessario dimostrare un vero e proprio errore di fatto (contrasto con la realtà processuale), non è sufficiente contestare la valutazione o l'interpretazione delle risultanze processuali.
- L'eccezione di giudicato esterno può essere rilevante solo se il precedente giudicato riguarda lo stesso oggetto e si fonda sulle stesse risultanze fattuali; sentenze relative ad annualità diverse o basate su elementi probatori differenti non costituiscono automaticamente giudicato favorevole.
- In materia tributaria, l'utilizzo di elementi indiziari (es. valori OMI) per la determinazione del maggior valore di cessione è ammissibile se supportato da un quadro probatorio complessivo; la mera contestazione del metodo valutativo da parte del contribuente non vale a configurare un errore di fatto revocatorio.
- Chi propone impugnazioni successivamente al 30/01/2013 deve considerare possibili conseguenze contributive (ulteriore contributo unificato) in caso di inammissibilità del ricorso.
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