Cassazione Penale, Ordinanza n. 22512/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado nei confronti dell'imputata per concorso in detenzione/cessione di stupefacenti e per altri reati connessi, nonché per ricettazione, applicando la pena di anni otto, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 44.445,00 di multa. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva, con due motivi, da un lato contraddittorietà, manifesta illogicità e omissione di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità penale; dall'altro violazione di legge e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La censura sulla responsabilità mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le doglianze sollecitassero una inammissibile rilettura del materiale probatorio e una diversa valutazione dei fatti, attività riservata al giudice di merito. Quanto alle attenuanti generiche, ha osservato che la Corte di appello aveva già fornito una motivazione coerente e non illogica sul diniego del beneficio, dunque non censurabile in sede di legittimità. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base del concorso di persone nei reati contestati
art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato come norma incriminatrice in materia di stupefacenti
art. 2, l. 2 ottobre 1967, n. 865
richiamato come ulteriore disposizione contestata, senza specificazione nel testo della sentenza
art. 23, l. 18 aprile 1975, n. 110
richiamato come ulteriore disposizione contestata, senza specificazione nel testo della sentenza
richiamato come norma incriminatrice per ricettazione
menzionato per ribadire i limiti del sindacato di legittimità sui vizi motivazionali
norma sulle attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento è stato ritenuto adeguatamente motivato
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In cassazione non è consentita una pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione di merito né una diversa valutazione del compendio probatorio più favorevole al ricorrente.
- Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti del controllo di legittimità: non può tradursi nella richiesta di sostituire la ricostruzione fattuale del giudice di merito con una lettura alternativa delle prove.
- La doglianza che non si confronti specificamente con l'iter logico-giuridico seguito nei gradi di merito è inammissibile perché non deduce un vero vizio di legittimità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione non manifestamente illogica e coerente con le risultanze processuali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
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