Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 22512/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado nei confronti dell'imputata per concorso in detenzione/cessione di stupefacenti e per altri reati connessi, nonché per ricettazione, applicando la pena di anni otto, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 44.445,00 di multa. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva, con due motivi, da un lato contraddittorietà, manifesta illogicità e omissione di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità penale; dall'altro violazione di legge e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La censura sulla responsabilità mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le doglianze sollecitassero una inammissibile rilettura del materiale probatorio e una diversa valutazione dei fatti, attività riservata al giudice di merito. Quanto alle attenuanti generiche, ha osservato che la Corte di appello aveva già fornito una motivazione coerente e non illogica sul diniego del beneficio, dunque non censurabile in sede di legittimità. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come base del concorso di persone nei reati contestati

  • art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamato come norma incriminatrice in materia di stupefacenti

  • art. 2, l. 2 ottobre 1967, n. 865

    richiamato come ulteriore disposizione contestata, senza specificazione nel testo della sentenza

  • art. 23, l. 18 aprile 1975, n. 110

    richiamato come ulteriore disposizione contestata, senza specificazione nel testo della sentenza

  • art. 648 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice per ricettazione

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    menzionato per ribadire i limiti del sindacato di legittimità sui vizi motivazionali

  • art. 62-bis c.p.

    norma sulle attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento è stato ritenuto adeguatamente motivato

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • In cassazione non è consentita una pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione di merito né una diversa valutazione del compendio probatorio più favorevole al ricorrente.
  • Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti del controllo di legittimità: non può tradursi nella richiesta di sostituire la ricostruzione fattuale del giudice di merito con una lettura alternativa delle prove.
  • La doglianza che non si confronti specificamente con l'iter logico-giuridico seguito nei gradi di merito è inammissibile perché non deduce un vero vizio di legittimità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione non manifestamente illogica e coerente con le risultanze processuali.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioRicettazione
RamiProcesso penaleStupefacentiDelitti contro il patrimonio
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.