Sentenza del 26/09/2018 n. 22945 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva parzialmente accolto l'appello della società contribuente e respinto alcune riprese fiscali relative agli anni 2003 e 2004. Le contestazioni riguardavano, tra l'altro, la deducibilità di costi per lettere di patronage, business plans, consulenze finanziarie e spese di viaggio, nonché quote di ammortamento relative a costi ritenuti non ammortizzabili e l'IVA detratta in eccesso. L'Agenzia ha inoltre denunciato l'omessa pronuncia e la carenza di motivazione della sentenza regionale su alcune specifiche doglianze dell'appello incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla certezza e determinabilità dei costi per lettere di patronage, perché la ripresa fiscale era stata fondata sulla loro non congruità e non sulla loro indeterminatezza. Ha rigettato il sesto motivo, relativo alle spese di viaggio, ritenendo adeguata la motivazione della sentenza regionale. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva esaminato la certezza dei costi per business plans e consulenze, ma non la loro inerenza. Ha inoltre accolto i motivi settimo e ottavo, relativi all'omessa pronuncia e alla motivazione apparente sulle quote di ammortamento, e i motivi nono e decimo, concernenti l'omessa decisione e motivazione sulla ripresa IVA. Il terzo, quarto e quinto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
In caso di mancata notificazione della sentenza, l'impugnazione deve essere proposta entro il termine previsto dalla legge dalla pubblicazione della sentenza.
La Corte ha applicato il termine annuale previgente, anziché quello semestrale introdotto dalla riforma del 2009, perché il giudizio era stato instaurato prima del 4 luglio 2009.
Art. 58, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69
La riduzione del termine lungo per impugnare da un anno a sei mesi si applica solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge, non alle fasi o ai gradi successivi di un giudizio già iniziato.
Un ricorso per cassazione non è automaticamente inammissibile perché contiene la riproduzione di documenti, purché, eliminando le parti riprodotte integralmente, i motivi e le relative argomentazioni restino immediatamente individuabili.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75
La deducibilità dei costi richiede, oltre alla certezza e alla determinabilità, anche l'inerenza del costo all'attività d'impresa. Il giudice deve esaminare e motivare specificamente su ciascun presupposto contestato.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
La detrazione dell'IVA presuppone che l'imposta sia correttamente applicata e riferita a operazioni inerenti all'attività del soggetto passivo; una contestazione specifica sull'aliquota o sul regime IVA deve essere esaminata con motivazione adeguata.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 53
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva sulle domande e sui motivi di appello. L'omessa pronuncia o una motivazione meramente apparente integra un vizio rilevante e comporta la cassazione della decisione.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e sulle specifiche censure ritualmente proposte; l'omesso esame di un motivo di appello determina nullità della sentenza.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza derivante, tra l'altro, dall'omessa pronuncia o dalla carenza radicale di motivazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice deve esaminare separatamente tutti i presupposti della deducibilità contestati dall'Amministrazione, come certezza, determinabilità, inerenza e congruità; la prova di uno solo di essi non basta a giustificare la decisione.
- L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello incidentale o una motivazione solo apparente comporta la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di merito.
- La documentazione contabile, il contratto, le fatture e l'iscrizione in bilancio possono dimostrare l'effettivo sostenimento del costo, ma non provano automaticamente la sua inerenza all'attività d'impresa.
- I costi relativi a prestazioni periodiche e continuative devono essere imputati correttamente all'esercizio di competenza; la loro capitalizzazione e ammortizzazione richiede una specifica giustificazione giuridica ed economica.
- Quando una norma processuale modifica i termini di impugnazione, occorre verificare la disciplina transitoria e la data di instaurazione del giudizio, non soltanto la data della sentenza o del successivo grado.
- In sede di cassazione la Corte può cassare la sentenza per difetti di pronuncia o motivazione e rinviare la causa, senza decidere definitivamente sulla deducibilità dei costi o sulla debenza dell'IVA.
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