Sentenza n. 2041/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro di Palermo che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di 2.500 euro mediante carta docente o analoghi buoni elettronici
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che aveva condannato l’amministrazione al riconoscimento della somma di 2.500 euro mediante emissione di carta docente o analoghi buoni elettronici per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, comprovato dal passaggio in giudicato del titolo e dall’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notificazione del titolo. Ha inoltre richiesto la rivalutazione monetaria e la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al puntuale pagamento delle spettanze riconosciute. In caso di inutile decorso del termine, il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione, dovrà agire quale commissario ad acta entro ulteriori sessanta giorni, su istanza della parte. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile analogicamente tale regola anche alle condanne al pagamento di somme diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001. È stata riconosciuta, a carico dell’amministrazione e a valere sulla sorte capitale, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento. È stata respinta la richiesta di rivalutazione monetaria, perché il giudice ordinario non si era pronunciato sul punto e, per i crediti retributivi successivi al 31 dicembre 1994, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi, salva l’eventuale rivalutazione eccedente gli interessi, non documentata nel caso concreto. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; ha inoltre imposto al commissario il deposito telematico degli atti tramite PAT. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in 552 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine per l’adempimento, nominare un commissario ad acta e disporre la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso inutile del termine decorrente dalla notificazione del titolo giudiziale costituisce, nel caso concreto, presupposto per l’azione di ottemperanza contro l’amministrazione debitrice.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, applicata analogicamente dal giudice.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Esclude, in materia retributiva, il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali; la rivalutazione può essere riconosciuta soltanto per l’eventuale eccedenza rispetto agli interessi, purché provata.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una penalità di mora quale misura coercitiva indiretta per incentivare l’adempimento dell’obbligo risultante dal giudicato.
Fondano la condanna dell’amministrazione soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza sono sufficienti, per ordinare l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione, l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento spontaneo dopo la notificazione del titolo.
- Quando il titolo giudiziale condanna un’amministrazione al pagamento di una somma di denaro, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione, con facoltà di delega a dirigente o funzionario competente.
- L’incarico di commissario ad acta o di ausiliario del giudice costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta appartenente all’amministrazione resistente può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai decreti previsti dalla legge n. 89/2001.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
- Per i crediti retributivi relativi a periodi successivi al 31 dicembre 1994, rivalutazione monetaria e interessi legali non sono cumulabili; la rivalutazione è riconoscibile solo per l’eventuale differenza eccedente gli interessi, che deve essere specificamente documentata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1540/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1541/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1542/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1545/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1546/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1549/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →