Cassazione Civile, Ordinanza n. 06082/2023 del 28/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Le ricorrenti impugnavano l’avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato l’imposta di registro ritenendo non applicabile l’agevolazione prevista per i trasferimenti gratuiti di aziende, rami d’azienda, quote sociali e azioni ex art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990. La vicenda riguardava la costituzione di una società lussemburghese, l’aumento di capitale mediante conferimento in nuda proprietà di immobili italiani e la successiva donazione delle quote ai figli. Le contribuenti sostenevano: 1) che l’esenzione spettasse perché si trattava di quote sociali trasferite a discendenti; 2) che la CTR avesse erroneamente ritenuto non provata l’attività economica della società, in violazione dell’art. 115 c.p.c.; 3) che la società avesse comunque una struttura operativa idonea all’avvio di un processo produttivo, con errata applicazione degli artt. 2082 e 2055 c.c. e dell’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva negato l’agevolazione fiscale, affermando che, per il trasferimento di partecipazioni in società di capitali, l’esenzione spetta solo se il trasferimento consente l’acquisizione o l’integrazione del controllo e la società trasferita svolge effettivamente attività d’impresa. Ha inoltre reputato inammissibili o comunque infondati i motivi di ricorso perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito e perché carenti di specifica indicazione dei documenti richiamati. Le ricorrenti sono state condannate, in solido, alle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990
"I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia ... a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta"; "il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell’attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni"
L’agevolazione per il passaggio generazionale si applica solo ai trasferimenti di aziende o partecipazioni in società che svolgono effettivamente attività d’impresa; nel caso di partecipazioni societarie è necessario che il trasferimento consenta il controllo e che la società non sia mera società di godimento o immobiliare priva di esercizio d’impresa.
art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 346/1990
L’imposta di donazione non si applica in alcuni casi espressamente previsti; la Corte richiama la disciplina per delimitare il rapporto tra imposta di donazione e imposta di registro.
art. 55, comma 1, D.Lgs. n. 346/1990
La donazione deve comunque essere soggetta a registrazione.
Concorre alla disciplina della registrazione dell’atto di donazione.
art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 346/1990
"sono registrati gratuitamente"
Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all’art. 3 sono registrati gratuitamente.
Richiamato per le liberalità non soggette all’imposta di donazione.
Richiamato per le liberalità d’uso o di riconoscenza non soggette all’imposta di donazione.
Richiamato per le donazioni di modico valore.
La sua violazione non può essere dedotta per censurare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; sarebbe configurabile solo se la decisione fosse fondata su prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai limiti di legge.
La valutazione delle prove rientra nel potere del giudice di merito e non integra, di per sé, violazione dell’art. 115 c.p.c.
Le doglianze sulle risultanze probatorie, per essere scrutinabili, devono rispettare i limiti del vizio di motivazione e gli oneri di specificità.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se non indica specificamente e non trascrive gli atti e i documenti su cui si fonda.
Richiamato in relazione alla doppia conforme, esclusa nel caso concreto.
Evocato dalle ricorrenti per sostenere l’esercizio di attività d’impresa; la Corte respinge la censura perché volta a rivalutare il merito.
Richiamato nel terzo motivo, ma ritenuto inconferente rispetto alla questione fiscale e alla valutazione del materiale probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’agevolazione fiscale per il trasferimento gratuito di partecipazioni sociali finalizzata al passaggio generazionale richiede non solo che il trasferimento consenta al beneficiario di acquisire o integrare il controllo della società, ma anche che la società trasferita svolga effettivamente attività d’impresa.
- La ratio dell’esenzione è conservare la continuità dell’impresa e i suoi effetti economico-sociali; ne restano escluse le partecipazioni in società meramente immobiliari o di godimento, perché il trasferimento del controllo di tali enti non è equiparabile al trasferimento di un’azienda operativa.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere dedotta come surrogato di una critica alla valutazione delle prove: la censura è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio oltre i limiti di legge.
- Quando il ricorso per cassazione si fonda su documenti o atti processuali, è necessario assolvere in modo puntuale l’onere di specifica indicazione e trascrizione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste formale della violazione di legge.
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