Cassazione Civile, Ordinanza n. 26872/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce dalla pubblicazione, su un quotidiano di ampia diffusione locale, di un articolo intitolato "Il mio ex marito è un evasore", firmato dalla giornalista e relativo a una vicenda familiare tra ex coniugi. Nell'articolo si riferiva che un imprenditore spezzino del settore balneare, identificabile nel resistente, non avrebbe voluto versare l'assegno divorzile e sarebbe stato denunciato all Guardia di Finanza come evasore fiscale; circostanza poi risultata infondata. In primo grado la domanda risarcitoria era stata rigettata per asserito legittimo esercizio del diritto di cronaca, ritenendo rispettati verità, pertinenza e continenza. In appello, invece, il resistente otteneva la condanna solidale dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale e alla sanzione pecuniaria ex art. 12 l. n. 47/1948. I ricorrenti impugnano tale decisione con sei motivi: 1) violazione delle norme sulla diffamazione a mezzo stampa, sostenendo che, trattandosi del resoconto di un'intervista, la verità andava valutata rispetto alla corrispondenza tra dichiarazioni riportate e dichiarazioni effettivamente rese; 2) violazione delle regole su prova e onere probatorio, contestando che gravasse su di loro la dimostrazione dell'avvenuta denuncia alla Guardia di Finanza; 3) violazione delle norme sulla diffamazione, contestando la necessità di esprimere la notizia in termini dubitativi e non assertivi; 4) violazione delle norme sulla diffamazione, contestando il difetto di pertinenza perché la vicenda aveva comunque interesse pubblico; 5) violazione delle norme sulle presunzioni, contro la prova del danno non patrimoniale; 6) violazione delle norme sul risarcimento, contro la ritenuta esistenza e liquidazione del danno in difetto di prova del pregiudizio.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Dichiara inammissibili i primi tre motivi perché la sentenza impugnata si fonda su una duplice ratio decidendi autonoma: oltre al difetto di verità, anche e soprattutto il difetto di pertinenza della notizia; la mancata censura efficace di quest'ultima rende superflue le doglianze sulla verità. Respinge il quarto motivo, ritenendo di merito, adeguatamente motivato e non sindacabile in cassazione, l'accertamento secondo cui la pubblicazione atteneva a fatti privati di modesto interesse pubblico, collocabili in una dimensione di pettegolezzo e non di cronaca. Dichiara inammissibile il quinto motivo perché diretto solo a contestare la valutazione del materiale presuntivo e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito. Respinge infine il sesto motivo, osservando che il danno non patrimoniale non è stato considerato in re ipsa, ma identificato nella sofferenza morale e nel patimento interiore derivanti dalla diffusione locale della notizia e dai dileggi subiti, con liquidazione fondata su criteri già valorizzati dalla giurisprudenza. Vengono inoltre poste le spese del giudizio di legittimità a carico solidale dei ricorrenti e disposto l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Richiamato con riferimento alla dedotta violazione delle regole di valutazione della prova.
Richiamato con riferimento alla dedotta violazione delle regole di valutazione della prova.
Richiamato per contestare l'onere della prova e la prova del danno.
Richiamato come norma sulle presunzioni semplici, ma la censura è ritenuta inammissibile perché mira a contestare il ragionamento del giudice di merito.
Richiamato come norma sulle presunzioni semplici, ma la censura è ritenuta inammissibile perché mira a contestare il ragionamento del giudice di merito.
Richiamato insieme all'art. 595 c.p. quale base della scriminante del diritto di cronaca.
Richiamato quale norma sulla diffamazione, nell'ambito della verifica della scriminante del diritto di cronaca.
Richiamato quale norma generale sulla responsabilità aquiliana, applicata al danno da diffamazione.
Richiamato per il danno non patrimoniale e la sua risarcibilità.
Richiamato per la liquidazione equitativa del danno.
Richiamato per i criteri di liquidazione del danno risarcibile.
art. 12 l. 8 febbraio 1948, n. 47
Richiamato per la sanzione pecuniaria accessoria nel caso di diffamazione a mezzo stampa.
Richiamato per il procedimento camerale in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di diffamazione a mezzo stampa, la scriminante del diritto di cronaca richiede il concorso dei requisiti di verità, pertinenza e continenza; il difetto di anche uno solo di tali requisiti basta a escluderla.
- Se la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, l'impugnazione deve investire utilmente tutte le rationes: altrimenti le censure sulle altre ragioni restano inammissibili per difetto di interesse.
- L'apprezzamento della pertinenza della notizia, della sua offensività concreta e dell'esistenza o meno della scriminante del diritto di cronaca è valutazione di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale nei casi ancora rilevanti.
- Quando la notizia giornalistica riguardi vicende privatistiche prive di effettivo interesse pubblico, la loro diffusione può degradare a mera notizia da pettegolezzo e non integrare la pertinenza richiesta per la cronaca.
- Il danno non patrimoniale da diffamazione non è in re ipsa: deve essere allegato e può essere dimostrato anche per presunzioni, valorizzando la sofferenza morale, il patimento interiore, la diffusione della notizia e la qualità della persona offesa.
- La contestazione in cassazione del ragionamento presuntivo del giudice di merito è inammissibile quando si risolva in una mera diversa lettura del fatto e delle prove, senza denunciare reali violazioni dei canoni legali delle presunzioni.
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