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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03901/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'ente e gli eredi del suo ex rappresentante legale hanno impugnato l'avviso di accertamento con cui, per l'anno d'imposta 2007, l'Ufficio aveva rideterminato imponibili IRES, IRAP e IVA, recuperando a tassazione maggiori imposte e sanzioni. La contestazione nasceva da un PVC che aveva riqualificato come commerciale, e in particolare come sponsorizzazione, il contributo di euro 150.000 ricevuto da una fondazione, ritenendo che vi fossero obblighi di facere e di pubblicità a favore dell'erogante; inoltre l'Ufficio aveva ripreso a tassazione una sopravvenienza attiva di euro 60.000 per fatture da ricevere rimaste iscritte sia all'apertura sia alla chiusura dell'esercizio, e aveva disconosciuto altri costi per difetto di prova e di inerenza. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sulla qualificazione del rapporto tra fondazione e associazione, sostenendo che si trattasse di promessa unilaterale di contributo e non di contratto di sponsorizzazione; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulle sopravvenienze attive, contestando l'imputazione del componente positivo di reddito al 2007; 3) violazione delle norme sull'inerenza e sull'onere della prova in relazione ai costi disconosciuti; 4) nullità per omessa pronuncia su responsabilità dell'ex rappresentante legale, intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi e tardività dell'azione dell'Ufficio ex art. 38 c.c.

La decisione

La Corte ha accolto solo il secondo motivo. Ha ritenuto inammissibile il primo perché la qualificazione del rapporto come sponsorizzazione era un accertamento di fatto sorretto da adeguata motivazione e non censurato nei termini corretti; ha rigettato il terzo perché i contribuenti non avevano fornito i chiarimenti e la documentazione richiesti a fronte dei costi contestati; ha rigettato in parte e dichiarato inammissibile in parte il quarto, affermando la responsabilità solidale del soggetto che aveva amministrato l'associazione per i debiti tributari sorti ex lege e rilevando, per le sanzioni, la carenza di interesse o comunque la non rilevanza della questione nel giudizio di legittimità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la motivazione apparente ma ha ravvisato errore di diritto nell'avere considerato come sopravvenienza attiva del 2007 l'iscrizione invariata di 'fatture da ricevere' per euro 60.000, senza un evento certo di estinzione della passività; ha quindi cassato la sentenza sul punto e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha annullato l'avviso di accertamento limitatamente al recupero a tassazione di tale posta. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 148 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato quale norma sulle agevolazioni per enti associativi, escluse dall'Ufficio per contestata natura commerciale dell'ente

  • art. 88, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    la sopravvenienza attiva richiede la sopravvenuta certezza dell'estinzione di una passività o di altro evento che trasformi il debito in provento fiscalmente rilevante; non basta la mera permanenza in bilancio di una voce passiva

  • art. 109, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato per il principio di competenza nella imputazione dei costi e delle passività; se l'iscrizione del debito è frutto di errore o fittizia, la rettifica va riferita all'esercizio originario

  • art. 3, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1972, n. 633

    invocato per sostenere la rilevanza IVA del rapporto riqualificato come prestazione di servizi/sponsorizzazione

  • artt. 1173, 1321, 1987 e 1989 c.c.

    invocati dai ricorrenti per sostenere la tesi della promessa unilaterale di contributo, ma ritenuti inconferenti rispetto all'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sui costi e sulla loro inerenza/documentazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per escludere la censura sul rapporto tra fondazione e associazione, in mancanza di denuncia di omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 38 c.c.

    richiamato in tema di responsabilità personale e solidale di chi ha agito come amministratore di associazione non riconosciuta

  • art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 472

    richiamato per affermare la non trasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie, questione ritenuta comunque priva di interesse nel caso concreto

  • art. 1957 c.c.

    ritenuto non applicabile alla responsabilità dell'amministratore per debiti tributari dell'associazione

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte, una volta cassata la sentenza sul solo punto di diritto e non occorrendo nuovi accertamenti, di decidere la causa nel merito

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    richiamato a sostegno dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo

  • art. 25 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato incidentalmente per indicare i registri IVA da cui poteva emergere una passività, senza che ciò bastasse di per sé a integrare la sopravvenienza attiva

Massime di principio

  • In materia di imposte sui redditi, la sopravvenienza attiva presuppone un evento successivo, certo e obiettivo, che estingua o renda insussistente una passività già iscritta; la mera permanenza in bilancio di una voce debitoria non basta a integrare un componente positivo tassabile.
  • Se una passività è stata iscritta per errore o è fittizia, la rettifica fiscale non può essere imputata all'esercizio successivo come sopravvenienza attiva, ma deve essere riferita all'esercizio in cui l'errore o la falsità si sono verificati.
  • La qualificazione di un rapporto come sponsorizzazione, e non come semplice promessa unilaterale di contributo, è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per omesso esame di un fatto decisivo, non mediante una mera diversa lettura del rapporto.
  • La deduzione dei costi richiede, quando l'Ufficio contesti la documentazione e chieda chiarimenti, la produzione di elementi idonei a provare l'effettività e la riferibilità dei componenti negativi; la mera allegazione astratta dell'utilità del costo non è sufficiente se manca la prova concreta.
  • Per i debiti tributari di un'associazione non riconosciuta risponde solidalmente anche il soggetto che, nel periodo considerato, abbia svolto funzioni di amministrazione, perché tali debiti sorgono ex lege e non su base negoziale.
  • Le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi del soggetto sanzionato, ma la questione può essere priva di interesse se l'Amministrazione non abbia effettivamente azionato la pretesa nei loro confronti o se il tema riguardi la fase esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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