Cassazione Civile, Ordinanza n. 25970/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal cambio di appalto del servizio di igiene urbana del Comune e dall'applicazione della clausola collettiva di salvaguardia occupazionale prevista dall'art. 6 del CCNL Fise Assoambiente. Il giudice d'appello aveva riconosciuto il diritto del lavoratore all'assunzione presso la società subentrante, ritenendo provata la sua stabile adibizione al cantiere per oltre 240 giorni e la ricorrenza dei presupposti contrattuali, ma aveva respinto la domanda di pagamento delle retribuzioni maturate dal subentro sino al ripristino effettivo del rapporto. Il lavoratore ha proposto ricorso principale deducendo: omessa pronuncia sulla domanda di "fidelizzazione" o "cantierizzazione" presso il cantiere con decorrenza dall'8.9.2015; omessa pronuncia sulla responsabilità solidale del Comune ex art. 1676 c.c. e sulla correlata condanna al pagamento delle retribuzioni; violazione dell'art. 1676 c.c. per avere escluso la solidarietà del committente in ragione della confisca della società appaltatrice; nullità della sentenza per omesso esame della retribuzione globale di fatto. Il Comune, con ricorso successivo qualificato come incidentale, ha dedotto omesso esame del fatto che l'utilizzazione del lavoratore nel cantiere sarebbe stata il frutto di una scelta organizzativa della precedente appaltatrice, non coincidente con l'assetto previsto nel Capitolato e nel contratto di servizio, e ha contestato la prevalenza attribuita dalla Corte d'appello alla clausola collettiva rispetto alla gara, nonché l'interpretazione dell'art. 6 del CCNL e la valutazione dell'anzianità utile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del lavoratore nei primi tre motivi, dichiarando assorbito il quarto; ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Comune. Quanto al ricorso principale, ha escluso l'omessa pronuncia sulla domanda di assunzione perché la Corte territoriale aveva già esaminato e accolto il petitum fondato sull'art. 6 CCNL. Ha ritenuto infondate le censure sull'art. 1676 c.c., affermando che l'azione diretta del lavoratore verso il committente presuppone la prova di un debito del committente verso l'appaltatore al momento della domanda, prova che incombe su chi invoca la solidarietà; ha inoltre richiamato l'art. 57 del Codice antimafia, che impone la ricognizione dei creditori da parte dell'amministratore giudiziario, confermando la correttezza della statuizione impugnata sulla necessità di quantificare il credito nei confronti della società confiscata e del Comune. Il quarto motivo, relativo ai criteri di quantificazione delle retribuzioni, è stato assorbito. Quanto al ricorso incidentale, la Cassazione ha rilevato che la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. era inammissibile perché la Corte d'appello aveva già preso in considerazione il fatto storico dell'eccedenza di personale rispetto al Capitolato, e che comunque mancava un concreto interesse del Comune a contestare tale dato in assenza di un attuale pregiudizio allegato. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice omette di decidere su un capo di domanda autonomo; non basta che non esamini singole argomentazioni o profili accessori, se il petitum è stato comunque deciso.
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4
È il vizio dedotto per omessa pronuncia, ma la Corte lo esclude perché la domanda principale era stata già accolta in appello nei suoi elementi essenziali.
Attribuisce ai dipendenti dell'appaltatore un'azione diretta contro il committente per quanto dovuto in relazione all'opera o al servizio appaltato; presuppone la prova dell'esistenza di un debito del committente verso l'appaltatore al momento della domanda.
art. 45 d.lgs. n. 159 del 2011
È richiamato come base della confisca definitiva della società appaltatrice, circostanza rilevante nel contesto della vicenda, ma non tale da escludere in sé la disciplina invocata dal lavoratore.
art. 57 d.lgs. n. 159 del 2011
"L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto."
La norma conferma che, nel contesto della confisca, la ricognizione dei crediti deve avvenire secondo le regole del Codice antimafia; la quantificazione del credito del lavoratore non può prescindere dall'accertamento del credito della società verso il committente.
Il vizio di omessa considerazione della retribuzione globale di fatto è assorbito; la Corte non affronta nel merito la doglianza perché già superata dall'esito sul principale.
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5
Dopo la riforma, è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omesso esame di singoli elementi istruttori o il cattivo apprezzamento delle prove.
Richiamato dal Comune per sostenere un'erronea interpretazione della clausola collettiva, ma la censura è dichiarata inammissibile perché il fatto storico rilevante era stato comunque esaminato.
Richiamato unitamente all'art. 1362 c.c. per l'interpretazione sistematica della clausola negoziale, senza esito favorevole al ricorrente incidentale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
È dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sussiste solo se manca qualsiasi decisione su un capo autonomo di domanda; non ricorre quando il giudice abbia già deciso il petitum sostanziale, pur senza trattare espressamente ogni profilo accessorio o ogni argomento difensivo.
- L'azione diretta dei dipendenti dell'appaltatore contro il committente ex art. 1676 c.c. richiede la prova, da parte di chi la invoca, dell'esistenza di un debito del committente verso l'appaltatore al momento della domanda; senza tale prova la domanda non può essere accolta.
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omissione di singoli elementi probatori o il semplice dissenso sulla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Una censura di omesso esame è inammissibile quando il fatto storico controverso sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, anche se la motivazione non dia conto di tutte le risultanze istruttorie.
- La carenza di un interesse concreto e attuale a contestare un determinato accertamento di fatto comporta l'inammissibilità del motivo di ricorso anche quando la parte impugni la statuizione sotto il profilo del vizio motivazionale.
- rami potenzialmente interessati dall'appalto e dal rapporto di lavoro in cambio di appalto possono essere ricondotti al diritto del lavoro; tuttavia, nella tassonomia disponibile, il nucleo della decisione è processuale e obbligatorio, con specifico rilievo per l'azione ex art. 1676 c.c.
- rami
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