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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25969/2024 del 03/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di un assicurato diretta a ottenere il ripristino della pensione di anzianità revocata dall'INPS, pensione inizialmente erogata in base alla costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962. L'interessato sosteneva di aver lavorato alle dipendenze dell'impresa familiare del padre nel periodo 1969-1972 e di avere versato volontariamente i contributi per tale arco temporale. La Corte d'appello aveva però ritenuto non provata per iscritto l'esistenza del rapporto di lavoro, avendo la parte prodotto solo tre certificazioni sostitutive di atto di notorietà, e aveva anche escluso che fosse stata dimostrata l'impossibilità di far valere nei confronti del datore di lavoro la pretesa alla costituzione della riserva matematica per la rendita vitalizia. Nel ricorso per cassazione, l'interessato articolava due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 13, comma 5, l. n. 1338/1962 e dell'art. 111 Cost., assumendo erronea la pretesa necessità di una previa escussione del datore di lavoro affinché questi costituisse la riserva matematica; con il secondo deduceva violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse escluso la prova documentale del contratto di lavoro senza esaminare alcuni documenti prodotti in giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la decisione impugnata era sorretta da una duplice ratio decidendi autonoma: da un lato, la mancanza di prova documentale del contratto di lavoro; dall'altro, la mancata dimostrazione dell'impossibilità di far costituire al datore di lavoro la rendita vitalizia. Poiché il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile, è rimasto intatto uno dei due pilastri della decisione di merito; di conseguenza, anche il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché l'eventuale accoglimento non avrebbe comunque potuto condurre alla cassazione della sentenza. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile anche nel merito della sua impostazione, poiché mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, censura non proponibile come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma, semmai, nei limiti del vizio motivazionale di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; inoltre, il ricorso non indicava specificamente il contenuto dei documenti asseritamente trascurati né la decisività dei relativi fatti storici.

Norme richiamate

  • art. 13 l. n. 1338/1962

    la censura sull'interpretazione della norma è stata reputata priva di interesse, perché una delle rationes decidendi della sentenza impugnata è rimasta intatta; la Corte richiama la necessità che il motivo colpisca tutte le autonome rationes poste a base della decisione

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente insieme all'art. 13 l. n. 1338/1962, senza che la Corte entri nel merito della doglianza, dichiarata inammissibile per difetto di interesse

  • art. 115 c.p.c.

    non può essere utilizzato per censurare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    la doglianza sulla valutazione del materiale probatorio non integra di per sé violazione di legge, ma, al più, vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la censura relativa all'omesso esame di documenti è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente il fatto storico decisivo desumibile dai documenti trascurati e la sua decisività; nel caso concreto tali indicazioni mancavano

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo, non determinabile

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata è fondata su una duplice ratio decidendi autonoma, il ricorso per cassazione deve investire entrambe le ragioni decisorie: se una sola ratio resta ferma, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse perché l'eventuale accoglimento degli altri motivi non potrebbe comunque portare alla cassazione della decisione.
  • La doglianza che contesta la valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di merito non può essere prospettata come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma, se ne ricorrono i presupposti, solo come vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di documenti deve indicare specificamente il contenuto dei documenti, il fatto storico in essi rappresentato e la decisività di tale fatto; una mera elencazione di documenti asseritamente non esaminati è insufficiente.
  • Nel giudizio di cassazione, la parte che intenda superare una ratio di inammissibilità basata sulla prova documentale deve confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni del giudice di merito e con l'autonoma base decisoria relativa alla prova del fatto costitutivo e alle condizioni di legge per la tutela richiesta.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioniProve
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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