Cassazione Civile, Ordinanza n. 26071/2024 del 04/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un socio lavoratore di cooperativa, collegato anche a un rapporto di appalto/subappalto con una società committente. La corte d'appello aveva condannato la cooperativa a restituire somme trattenute integralmente a titolo di contributi, e la cooperativa insieme alla società committente a corrispondere al lavoratore il TFR, ritenendo che il TFR non fosse assorbibile dalle somme complessivamente erogate in busta paga anche se superiori ai minimi del CCNL applicabile. La società committente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha denunciato violazione degli artt. 437 e 345 c.p.c., sostenendo che la domanda di TFR proposta in appello dal lavoratore avrebbe comportato una mutatio libelli, perché avrebbe mutato il titolo della pretesa rispetto al primo grado, dove la domanda sarebbe stata ancorata alla nullità/fittizietà del rapporto associativo; 2) ha dedotto violazione dell'art. 2120 c.c. e della l. n. 142/2001, sostenendo che, per il socio lavoratore di cooperativa, il TFR spetterebbe solo se previsto da pattuizione o comportamento concludente, e non per effetto diretto della legge; 3) ha dedotto omesso esame/motivazione su fatti decisivi relativi alla quantificazione del TFR, richiamando la c.t.u. svolta in primo grado che avrebbe quantificato un importo inferiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la mutatio libelli, osservando che la domanda di TFR non mutava i fatti costitutivi né il bene della vita richiesto, perché il diritto al TFR discende dal rapporto di lavoro subordinato, anche se inserito nel diverso assetto del socio lavoratore di cooperativa. Ha inoltre affermato che, dopo la l. n. 142/2001, non sussiste alcuna incompatibilità tra la posizione di socio lavoratore e l'applicazione dell'art. 2120 c.c.: ai soci lavoratori si applicano le regole speciali della legge cooperativistica e, in via generale, le norme lavoristiche compatibili, tra cui il TFR. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché introduceva questioni nuove non adeguatamente dedotte e documentate nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del lavoratore; nulla è stato disposto per la cooperativa rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
richiamato per escludere che in appello vi fosse stata una mutatio libelli della domanda di TFR
art. 437 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 345 c.p.c. per la dedotta preclusione al mutamento della domanda in appello
art. 2120 c.c.
fonte del diritto al trattamento di fine rapporto; applicabile anche al socio lavoratore di cooperativa con rapporto subordinato
l. n. 142/2001, art. 1, comma 3
prevede un distinto ed ulteriore contratto di lavoro rispetto al rapporto associativo e l'applicazione, in quanto compatibili, delle norme lavoristiche generali
l. n. 142/2001, art. 2
richiamato per indicare una specifica deroga: cessando il rapporto di lavoro con quello associativo non si applica l'art. 18 Statuto lavoratori
l. n. 142/2001, art. 5
richiamato per affermare che con l'esclusione del rapporto associativo si estingue ex lege anche il rapporto di lavoro
art. 91 c.p.c.
base della condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
richiamato per la statuizione sulle condizioni per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di lavoro, la domanda va identificata in base al contenuto sostanziale della pretesa e ai fatti costitutivi allegati, non alla sola formula letterale usata dalla parte: non vi è mutatio libelli se resta immutato il bene della vita richiesto e il nucleo fattuale della pretesa.
- Per il socio lavoratore di cooperativa, la l. n. 142/2001 configura un sistema a due rapporti collegati: al rapporto associativo si affianca un distinto rapporto di lavoro; alle situazioni non espressamente derogate si applicano le norme lavoristiche generali, purché compatibili.
- Il diritto al TFR ex art. 2120 c.c. spetta anche al socio lavoratore di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, poiché la disciplina del TFR non è incompatibile con la posizione del socio lavoratore e non richiede una previsione pattizia o un comportamento concludente della cooperativa dopo la riforma del 2001.
- In cassazione, le censure che investono fatti e risultanze di merito sono inammissibili se non sono specificamente localizzate negli atti dei gradi precedenti e se introducono questioni nuove non documentate in modo puntuale.
- La verifica di compatibilità delle norme lavoristiche con la posizione del socio lavoratore deve essere condotta in concreto, ma l'esclusione richiede una specifica incompatibilità o una deroga espressa; in mancanza, opera la disciplina generale di tutela del lavoro subordinato.
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