Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26084/2024 del 04/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato privatizzato di tre dipendenti assunti nel 2010 in area II, fascia F3, con profilo di "assistente alla fruizione, accoglienza, vigilanza" presso la Galleria degli Uffizi. I lavoratori hanno chiesto l’accertamento di un demansionamento sostenendo di essere stati adibiti, dall’assunzione fino alla proposizione della domanda giudiziale, a mansioni inferiori di mera custodia, vigilanza e accoglienza riconducibili alla fascia F1, oltre al risarcimento del danno professionale. Il tribunale ha accolto la domanda e la corte d’appello ha confermato, ritenendo che le attività concretamente svolte fossero proprie del profilo di operatore F1 e che un accordo locale non potesse derogare alla disciplina legale. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 5 e 52 d.lgs. 165/2001, dell’art. 2103 c.c., nonché degli artt. 1 d.l. 146/2015, 2 d.lgs. 165/2001 e 1 l. 241/1990, sostenendo che le mansioni svolte rientravano comunque nel profilo di assunzione e, comunque, nell’area di inquadramento, sicché non vi era demansionamento; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2043, 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 125 c.p.c., contestando la prova del danno alla professionalità e la sua qualificazione, ritenuta dalla Corte territoriale patrimoniale. I controricorrenti hanno resistito chiedendo anche una rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale e sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art. 52 d.lgs. 165/2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del Ministero, ritenendo che, nel pubblico impiego privatizzato, l’art. 52 d.lgs. 165/2001 consente l’assegnazione a mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento e non attribuisce al lavoratore il diritto a svolgere tutte le mansioni del profilo professionale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando le domande originarie dei lavoratori. Il secondo motivo è stato assorbito dall’accoglimento del primo. È stata inoltre ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 52 d.lgs. 165/2001.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.

  • artt. 5 e 52 d.lgs. 165/2001

    nel pubblico impiego privatizzato il giudizio di equivalenza delle mansioni si compie nell’ambito dell’area di inquadramento; non è consentito pretendere l’assegnazione di tutte le mansioni del profilo.

  • art. 2103 c.c.

    non trova applicazione diretta nel pubblico impiego privatizzato, che è regolato dall’art. 52 d.lgs. 165/2001.

  • art. 1 d.l. 146/2015, conv. in l. 182/2015

    invocato dal Ministero per sostenere la priorità delle attività di sorveglianza e custodia dei beni museali.

  • art. 2 d.lgs. 165/2001

    richiamato per i criteri di funzionalità ed efficienza dell’azione amministrativa e per il ruolo della contrattazione collettiva.

  • art. 1 l. 241/1990

    richiamato a sostegno dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento dell’azione amministrativa.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale norma sul risarcimento del danno, ma il danno è escluso per assenza del presupposto del demansionamento.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul tema della prova del danno, assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato sul tema delle presunzioni in relazione alla prova del danno, ma la censura resta assorbita.

  • art. 125 c.p.c.

    invocato per censurare la motivazione della sentenza sul danno.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per dare continuità all’orientamento giurisprudenziale già espresso.

  • art. 384 c.p.c.

    consente la decisione della causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 23 l. 87/1953

    base per dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.

  • art. 97 Cost.

    il sistema di classificazione e l’interpretazione dell’art. 52 d.lgs. 165/2001 sono letti in funzione del buon andamento dell’amministrazione.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    richiamato come parametro rispetto alla Carta sociale europea.

  • Carta sociale europea, Parte I, § 1 e Parte II, art. 1, § 2

    il riferimento al lavoro liberamente intrapreso è interpretato come divieto di lavoro forzato o coattivo, non come diritto a una mansione gradita.

  • art. 2 d.lgs. 42/2004

    richiamato per distinguere i beni culturali dai beni dell’amministrazione.

  • art. 40, comma 1, d.lgs. 165/2001

    richiamato per valorizzare il ruolo della contrattazione collettiva nella disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato.

  • art. 45, comma 1, d.lgs. 165/2001

    richiamato per affermare che i trattamenti economici sono definiti dalla contrattazione collettiva.

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001

    richiamato nel quadro del nuovo sistema di classificazione per aree e fasce di merito.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, il parametro per verificare la legittimità dello ius variandi è l’equivalenza formale delle mansioni nell’ambito dell’area di inquadramento, secondo la classificazione prevista dalla contrattazione collettiva.
  • L’assegnazione non esclusiva di alcune mansioni del profilo professionale, purché equivalenti e ricomprese nell’area di appartenenza, non integra di per sé demansionamento.
  • Il lavoratore non ha un diritto soggettivo a svolgere tutte le attività descritte nel proprio profilo professionale; è legittima una distribuzione flessibile delle mansioni coerente con l’organizzazione del servizio.
  • Nel sistema delle aree introdotto dal CCNL del comparto ministeri, le fasce economiche rappresentano progressioni retributive e non livelli autonomi di contenuto professionale tali da fondare, da sole, una pretesa a mansioni più ampie.
  • La domanda risarcitoria per demansionamento presuppone l’accertamento del demansionamento stesso; se questo viene escluso, resta assorbita la censura sul danno.
  • Nel giudizio di cassazione, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito rigettando le domande originarie.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.