Cassazione Civile, Ordinanza n. 26208/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente del settore elettrico che, a seguito dell’applicazione di una misura cautelare custodiale penale (arresti domiciliari, poi sostituiti con obbligo di firma), rimase assente dal servizio per oltre dodici mesi. La società datrice, richiamando l’art. 34 del CCNL Elettrici, comunicò dapprima la risoluzione del rapporto per il protrarsi dell’impossibilità di prestare attività lavorativa; successivamente intimò anche un licenziamento disciplinare. Dopo una prima cassazione con rinvio limitata al tema dell’improcedibilità dell’appello, la Corte d’appello di rinvio rigettò l’appello del lavoratore. Con il ricorso per cassazione il dipendente dedusse, in sintesi: la nullità o illegittimità della clausola collettiva che consente la risoluzione automatica del rapporto; il contrasto della clausola con la disciplina legale dei licenziamenti e con principi di tipicità e tassatività delle cause di recesso; la violazione di buona fede e correttezza; l’esistenza di un giudicato penale assolutorio; l’erroneità della qualificazione della fattispecie e della prova dell’impossibilità di utilizzare proficuamente la prestazione; nonché l’incompatibilità tra la procedura ex art. 34 CCNL e quella disciplinare. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate o inammissibili tali censure, affermando la legittimità della clausola collettiva e l’insindacabilità in sede di legittimità dell’accertamento di merito sulla perdita di interesse datoriale alla prestazione dopo un’assenza protratta per oltre un anno.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione della Corte d’appello di Napoli che, quale giudice del rinvio, aveva respinto l’appello del lavoratore contro la sentenza di primo grado. È stata ritenuta legittima la risoluzione del rapporto disposta ai sensi dell’art. 34 CCNL Elettrici, in quanto riferita a una prolungata impossibilità della prestazione lavorativa, non imputabile al dipendente, ma valutata ex ante come tale da far venir meno l’interesse del datore alla prestazione residua. La Corte ha inoltre escluso rilevanza al successivo licenziamento disciplinare, perché intervenuto quando il rapporto era già cessato per il primo recesso, e ha qualificato come non scrutinabili in cassazione le doglianze che miravano a una nuova valutazione del materiale probatorio.
Norme richiamate
nel rito del lavoro la sua inosservanza nella fissazione del termine a comparire non determina improcedibilità dell’appello, ma nullità della notificazione sanabile
la nullità della notificazione dell’appello è sanabile mediante rinnovazione disposta dal giudice o per spontanea costituzione dell’appellato
art. 34 CCNL Elettrici
legittima clausola collettiva che prevede la conservazione del posto per un periodo determinato e la risoluzione del rapporto in caso di protratta impossibilità della prestazione dovuta a provvedimenti restrittivi della libertà personale
art. 25 CCNL Elettrici
richiamato come disciplina dei provvedimenti disciplinari, distinta ma non preclusiva rispetto alla procedura di recesso per impedimento prolungato
art. 34 Cost?
artt. 101 Cost.
richiamati dal ricorrente per asserita violazione del contraddittorio e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma le censure sono state respinte
invocato dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato violazione
invocato dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato violazione
invocato per sostenere la nullità della clausola collettiva, ma la Corte ne ha escluso l’illegittimità
richiamato in relazione alla causa del recesso e alla pretesa nullità per illiceità, ma ritenuto non fondato
richiamato per asserita elusione della disciplina legale, ma la Corte ha escluso il contrasto
invocato nel confronto con la disciplina del recesso; la Corte ha ritenuto legittimo il recesso collettivo in base alla clausola applicata
invocato dal ricorrente, ma la fattispecie è stata ricondotta a una diversa ipotesi di recesso
la Corte ha richiamato i criteri oggettivi dell’art. 3 per la valutazione ex ante dell’interesse datoriale e della tollerabilità dell’assenza
invocata dal ricorrente con riferimento alla disciplina dei licenziamenti e alle garanzie procedurali, ma le censure sono state respinte
invocato per buona fede e correttezza, senza esito favorevole al ricorrente
invocato per violazione della buona fede, ma non ritenuto decisivo
invocato per correttezza nell’esecuzione del rapporto, ma non ritenuto violato
richiamato dal ricorrente per sostenere l’inesistenza di un’impossibilità rilevante, ma la Corte ha confermato l’apprezzamento di merito
invocato in tema di presunzioni e prova dell’impossibilità/profittabilità della prestazione
richiamato dal ricorrente sul riparto dell’onere probatorio in materia di licenziamento, senza accoglimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato ai fini dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione
Massime di principio
- La clausola collettiva che preveda la conservazione del posto per un periodo predeterminato e consenta la risoluzione del rapporto in caso di protratta assenza del lavoratore per cause non imputabili è legittima se esprime un bilanciamento ex ante tra interesse del dipendente alla conservazione del posto e interesse dell’impresa alla prestazione residua.
- L’assenza prolungata del lavoratore dovuta a provvedimenti restrittivi della libertà personale può integrare una sopravvenuta impossibilità della prestazione valutabile, ai fini del recesso, secondo criteri oggettivi e con giudizio ex ante, avuto riguardo alle esigenze organizzative dell’impresa e alla prevedibile durata dell’impedimento.
- Nel verificare la legittimità del recesso per protratta impossibilità della prestazione, il giudice deve accertare la persistenza dell’interesse datoriale al momento del recesso; tale apprezzamento, se congruamente motivato, è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come mero riesame del fatto.
- La contemporanea o successiva attivazione di una procedura disciplinare non preclude, di per sé, il recesso fondato sulla clausola collettiva che disciplina l’assenza prolungata per impedimento oggettivo, poiché i due istituti hanno presupposti e finalità differenti.
- Quando il primo recesso è ritenuto legittimo e ha già estinto il rapporto, il successivo licenziamento disciplinare eventualmente intimato in via subordinata può diventare privo di interesse processuale e non richiedere ulteriore esame nel merito.
- In cassazione non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: le doglianze che contestano l’apprezzamento delle prove o la ricostruzione dei fatti sono inammissibili se mirano soltanto a sostituire una diversa lettura a quella compiuta dal giudice di merito.
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