Cassazione Civile, Ordinanza n. 25955/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata dalla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese, in applicazione dell'art. 391 c.p.c., comma 4.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio dell'appalto del servizio di igiene urbana del Comune di San Sebastiano al Vesuvio a una società subentrante. Un lavoratore aveva agito per ottenere l'accertamento del diritto all'assunzione dalla data di settembre 2015, invocando l'art. 6 del CCNL Fise Assoambiente. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, riformando il primo grado e riconoscendo il diritto all'assunzione presso la società, indicata come definitivamente confiscata ai sensi della normativa antimafia. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma il ricorso non è stato esaminato nel merito perché, con memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., la ricorrente ha depositato rinuncia al giudizio, notificata al controricorrente, che l'ha accettata per iscritto.
Norme richiamate
art. 6 CCNL Fise Assoambiente
La domanda originaria era fondata su questa clausola collettiva, richiamata come base del diritto all'assunzione presso l'impresa subentrante nell'appalto.
art. 45 d.lgs. n. 159 del 2011
La società resistente in appello era indicata come definitivamente confiscata secondo la disciplina antimafia.
art. 12-sexies L. n. 356 del 1992
È richiamato per qualificare la misura di confisca definitiva gravante sulla società ricorrente.
È il rito utilizzato per il deposito della memoria con rinuncia al ricorso e accettazione della controparte.
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio.
In caso di estinzione per rinuncia, non deve provvedersi sulle spese; il comma 4 è richiamato espressamente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese di lite, salvo diversa disciplina espressamente applicabile.
- Se la controversia viene definita in rito per rinuncia al ricorso, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e non si pronuncia sul merito della decisione impugnata.
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