Cassazione Civile, Ordinanza n. 26069/2024 del 04/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un assicurato iscritto alla gestione separata INPS che aveva chiesto il computo della contribuzione versata in diverse gestioni, ai fini di ottenere una pensione unica a carico della gestione separata. I giudici di merito avevano ritenuto che la pensione di vecchiaia dovesse decorrere dal 1 dicembre 2007, data in cui l'assicurato aveva maturato età e contribuzione necessarie beneficiando della clausola di salvaguardia della L. n. 243 del 2004, e non dalla data della domanda amministrativa presentata solo nel luglio 2015; di conseguenza avevano riconosciuto anche il diritto al supplemento di pensione per i contributi successivi, con decorrenza dall'agosto 2015. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, ha dedotto violazione dell'art. 3 del d.m. 2 maggio 1996 n. 282, sostenendo che, trattandosi di esercizio di una facoltà di computo dei contributi nella gestione separata, la decorrenza della pensione non poteva essere anteriore alla domanda; secondo, ha dedotto violazione dell'art. 1, terzo comma, del medesimo d.m. n. 282 del 1996, contestando anche il riconoscimento del supplemento, perché esso sarebbe stato richiesto prima del decorso dei termini previsti dalla norma. Il controricorrente ha resistito. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che va distinta la maturazione del diritto a pensione dalla decorrenza del trattamento, e che, quando l'assicurato esercita l'opzione prevista dall'art. 3 del d.m. n. 282 del 1996 per il computo dei contributi ai fini di una pensione unica a carico della gestione separata, la decorrenza del trattamento è ancorata alla domanda amministrativa; solo da tale momento la contribuzione computata può rilevare per la liquidazione della pensione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'INPS, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito sulla retrodatazione della pensione e sul supplemento è quindi stata annullata nei limiti sopra indicati, dovendo il giudice di rinvio riesaminare la decorrenza del trattamento alla luce del principio secondo cui, in presenza della domanda di computo nella gestione separata, la decorrenza non può precedere la domanda stessa.
Norme richiamate
art. 3 d.m. 2 maggio 1996 n. 282
La facoltà degli iscritti alla gestione separata di chiedere il computo di contributi accreditati in altre gestioni ai fini del diritto e della misura della pensione è subordinata alla domanda amministrativa; la decorrenza del trattamento, in tale ipotesi, non può prescindere dalla richiesta dell'interessato.
art. 6 L. 155/1981
La norma disciplina la decorrenza generale della pensione di vecchiaia, ma va letta distinguendo il momento di maturazione del diritto dal momento di decorrenza del trattamento; nel caso di esercizio dell'opzione per il computo nella gestione separata, la decorrenza è ancorata alla domanda.
La clausola di salvaguardia consente di mantenere i requisiti previgenti per il diritto alla pensione a chi li abbia maturati entro il termine previsto, ma non incide automaticamente sulla decorrenza del trattamento, che resta da coordinare con la domanda amministrativa.
È richiamato dal d.m. n. 282 del 1996 come base del regime opzionale di computo dei contributi; la facoltà esercitata comporta l'applicazione delle condizioni previste per l'opzione e richiede la domanda dell'assicurato.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Viene indicato come norma processuale di riferimento per il sindacato di legittimità sulla dedotta violazione di legge.
art. 7 L. 155/1981
È evocato nel quadro del supplemento di pensione, ma la Corte non ne esamina nel merito la portata perché il secondo motivo resta assorbito.
Massime di principio
- La maturazione del diritto a pensione e la decorrenza del trattamento sono piani distinti: il primo dipende dai requisiti anagrafici e contributivi, la seconda può richiedere anche la presentazione della domanda amministrativa quando la disciplina di settore lo prevede.
- Quando l'assicurato esercita una facoltà opzionale che consente il computo di contributi versati in diverse gestioni per ottenere una pensione unica, la decorrenza del trattamento non può essere retrodatata al solo momento di perfezionamento dei requisiti sostanziali, ma va ancorata alla domanda che attiva l'opzione.
- La clausola di salvaguardia sui requisiti pensionistici può conservare il diritto alla prestazione secondo la normativa previgente, ma non esonera dall'applicare le regole specifiche sulla decorrenza previste per il regime prescelto.
- In presenza di una questione preliminare decisiva sulla decorrenza della pensione, le censure relative al supplemento fondato su contributi successivi possono restare assorbite.
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