Cassazione Civile, Ordinanza n. 16446/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008 nei confronti di una società, rideterminando maggiori ricavi e maggiori imposte IRES, IRAP e IVA sulla base di uno studio di settore e di una pretesa infedele indicazione dei dati rilevanti. La società aveva ottenuto l’annullamento dell’atto in primo grado e il rigetto dell’appello in secondo grado. In cassazione l’Ufficio ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sugli studi di settore e sull’onere della prova, sostenendo che lo scostamento dagli standard, una volta svolto il contraddittorio, sarebbe stato da solo sufficiente a sorreggere l’accertamento, senza necessità di ulteriori prove o presunzioni; con il secondo ha denunciato la violazione della norma sull’accertamento analitico-induttivo, sostenendo che l’erronea compilazione dei dati dello studio di settore consentisse comunque di emettere l’avviso e determinare induttivamente i ricavi. I controricorrenti hanno eccepito, da un lato, la tardività del ricorso e, dall’altro, la carenza di interesse e di legittimazione dell’Ufficio nei confronti degli ex soci e dell’ex liquidatore della società estinta.
La decisione
La Corte ha rigettato l’eccezione di tardività nei confronti degli ex soci, ritenendo tempestiva la notifica del ricorso per il notificante; ha respinto anche l’eccezione di carenza di interesse nei confronti degli ex soci, affermando che, in caso di estinzione della società in corso di giudizio, gli ex soci subentrano nei rapporti debitori della società e permane l’interesse dell’Amministrazione a coltivare il giudizio sull’accertamento. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dell’ex liquidatore, perché non era stato notificato un autonomo atto di accertamento di responsabilità nei suoi confronti, essendo stata proposta solo la prosecuzione del giudizio verso i soci. Quanto al merito, la Corte ha accolto il primo motivo dell’Agenzia: ha ritenuto che la CTR avesse erroneamente richiesto ulteriori elementi oltre allo scostamento rispetto allo studio di settore, poiché, una volta attivato il contraddittorio e applicato lo standard corretto, gli studi di settore possono sorreggere l’accertamento analitico-induttivo, restando a carico del contribuente la prova contraria. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331 conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427
Fondamento normativo dell’accertamento fondato sugli studi di settore nel caso esaminato.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova: il contribuente può fornire prova contraria dopo il contraddittorio sugli studi di settore.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L’accertamento analitico-induttivo può essere legittimamente fondato sugli studi di settore, una volta svolto il contraddittorio con il contribuente.
art. 39, comma 2, lett. d-ter), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma invocata nel secondo motivo per sostenere la possibilità di determinare induttivamente i ricavi in presenza di dati infedeli relativi allo studio di settore.
Richiamato nell’eccezione di tardività; la Corte ha ritenuto che la notifica fosse tempestiva per il notificante.
La notifica a mezzo posta si perfeziona per il notificante al momento della consegna del plico all’ufficio giudiziario.
L’estinzione della società determina la successione degli ex soci nei debiti sociali nei limiti previsti dalla legge.
Il subentro degli ex soci è ricostruito come meccanismo di tipo derivativo-successorio nel processo.
art. 36, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La responsabilità degli amministratori/liquidatori richiede un autonomo accertamento di responsabilità notificato ai medesimi.
art. 36, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La responsabilità dei liquidatori/amministratori deve essere accertata con apposito atto prima di poter essere fatta valere nei loro confronti.
art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
Richiamato sulla decadenza dalla carica del liquidatore per effetto del decorso del termine quinquennale dalla cancellazione della società.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Norme processuali che hanno regolato la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, lo scostamento dai parametri non vale da solo in astratto, ma, dopo l’obbligatorio contraddittorio con il contribuente, può legittimare un accertamento analitico-induttivo se lo standard è applicabile al caso concreto.
- Una volta che l’Ufficio abbia correttamente individuato lo studio di settore pertinente e attivato il contraddittorio, grava sul contribuente l’onere di allegare e provare le circostanze specifiche che giustificano un reddito inferiore a quello stimato.
- L’Amministrazione finanziaria conserva interesse a coltivare il giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento anche dopo l’estinzione della società, perché gli ex soci succedono nei rapporti debitori della società estinta nei limiti di legge.
- Nella prosecuzione del giudizio contro gli ex soci della società estinta non è necessario verificare in quella sede se essi abbiano effettivamente ricevuto somme in sede di liquidazione; tale verifica attiene alla successiva fase della riscossione o ad azioni dirette nei loro confronti.
- L’ex liquidatore non può essere coinvolto nel giudizio di impugnazione dell’avviso originariamente emesso verso la società se non sia stato previamente e autonomamente destinatario di un atto di accertamento di responsabilità conforme alla disciplina speciale.
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