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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27065/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione concluso tra le parti e successivamente dichiarato nullo per difetto di forma. Il conduttore aveva pagato i canoni di locazione e, dopo la declaratoria di nullità, aveva chiesto la ripetizione delle somme versate come indebito. La Corte d'appello di Roma, in riforma parziale della decisione di primo grado, ha negato la ripetibilità dei canoni, ritenendo che il conduttore avesse comunque goduto dell'immobile per l'intero periodo cui i pagamenti si riferivano e che la restituzione avrebbe determinato un ingiustificato arricchimento del conduttore. Il ricorrente ha proposto un unico motivo di cassazione denunciando violazione degli artt. 1458, 1575, 2033 e 2041 c.c. e dell'art. 27 L. n. 392/1978, sostenendo che, una volta dichiarata la nullità del contratto, i canoni versati dovessero essere ripetuti; ha inoltre escluso che le controparti avessero titolo a un risarcimento del danno per il godimento dell'immobile e ha contestato la possibilità di riconoscere un'indennità da arricchimento senza causa in assenza di specifica domanda. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché la decisione impugnata si era conformata a un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, se il contratto di locazione è nullo, la parte che ha già goduto dell'immobile non può ottenere la restituzione dei canoni corrisposti, poiché ciò comporterebbe un arricchimento senza causa ai suoi danni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il giudice di merito si era uniformato a un orientamento consolidato della Corte, secondo cui, in caso di nullità del contratto di locazione, la parte che abbia fruito del godimento dell'immobile per il periodo coperto dai pagamenti non può pretendere la restituzione dei canoni versati, perché tale esito configurerebbe un indebito arricchimento del conduttore a danno del locatore. Il ricorso non conteneva critiche idonee a mettere in discussione tale indirizzo, limitandosi a richiamare un isolato precedente contrario. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata si è conformata alla giurisprudenza della Corte e il ricorso non offre elementi per mutare orientamento.

  • art. 1458 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere gli effetti restitutori conseguenti alla nullità/risoluzione del rapporto, ma non accolto.

  • art. 1575 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ne ha fatto applicazione per riconoscere il diritto alla ripetizione dei canoni.

  • art. 2033 c.c.

    Invocato per la ripetizione dell'indebito, ma escluso in concreto perché la restituzione dei canoni sarebbe incompatibile con l'avvenuto godimento dell'immobile.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha riaffermato che la restituzione dei canoni dopo il godimento dell'immobile comporterebbe un arricchimento senza causa del conduttore.

  • art. 27 L. n. 392/1978

    Richiamato dal ricorrente come norma di riferimento del rapporto locatizio, senza accoglimento della censura.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in combinazione con l'art. 13 per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di locazione dichiarata nulla per difetto di forma, la declaratoria di nullità non consente automaticamente la ripetizione dei canoni al conduttore se questi ha comunque goduto dell'immobile per il periodo cui i pagamenti si riferiscono.
  • La ripetizione dell'indebito non può essere utilizzata per ottenere un vantaggio incompatibile con la prestazione di fatto ricevuta, poiché ciò si tradurrebbe in un arricchimento senza causa in danno della controparte.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la decisione impugnata segue un orientamento consolidato della Corte e il ricorso non offre argomenti idonei a rimetterlo in discussione.
  • La mera evocazione di un precedente isolato contrario non è sufficiente a superare un orientamento giurisprudenziale univoco e reiterato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese e può essere tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniInadempimento
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
IstitutiNullitàArricchimento senza causaOnere della prova

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