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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35111/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato a una dipendente addetta con qualifica di ausiliaria specializzata, nell’ambito di una procedura di riduzione del personale ex artt. 4 e 24 L. n. 223/1991, conclusa senza accordo sindacale. La lavoratrice ha impugnato il recesso ai sensi della L. n. 92/2012 e il giudice di merito ha annullato il licenziamento, ordinando reintegrazione e tutela risarcitoria. L’istituto ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 5 L. n. 223/1991 e vizio di motivazione: ha contestato la valutazione di equivalenza professionale tra la lavoratrice e gli ausiliari operanti all’interno della struttura, sostenendo che la dipendente fosse prevalentemente addetta al trasporto/accompagnamento dei disabili e che, quindi, fosse legittimo limitare la platea dei licenziandi ai soli addetti a quel servizio, in base alle esigenze tecnico-produttive della singola unità. Ha inoltre invocato un bilanciamento ragionevole e proporzionato degli interessi contrapposti.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento collettivo per ingiustificata limitazione della platea dei lavoratori da collocare in mobilità ai soli addetti al servizio di accompagnamento dei disabili, senza estendere la selezione agli ausiliari impiegati all’interno della struttura riabilitativa. La Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato sul punto: la limitazione dei licenziandi a un reparto o settore è consentita solo quando sia sorretta da oggettive esigenze aziendali connesse al progetto di ristrutturazione; inoltre, nel selezionare i lavoratori, il datore deve rispettare buona fede e correttezza e non può trascurare il possesso, da parte di alcuni dipendenti, di professionalità equivalenti e spendibili in altri settori. La Corte ha ritenuto che la valutazione di equivalenza professionale fosse un apprezzamento di fatto del giudice di merito, non utilmente censurabile nel caso concreto, anche per il limite della doppia conforme. Conseguentemente, ha condannato la parte ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 47 e ss., L. n. 92/2012

    indica il rito speciale utilizzato per impugnare il licenziamento davanti al giudice del lavoro.

  • artt. 4 e 24 L. n. 223/1991

    disciplinano la procedura di riduzione del personale e la mobilità nell’ambito del licenziamento collettivo.

  • art. 5 L. n. 223/1991

    criterio di scelta dei lavoratori da licenziare; la selezione può essere limitata a un settore solo se giustificata da oggettive esigenze tecnico-produttive e organizzative.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    la comparazione dei lavoratori nella procedura collettiva deve avvenire nel rispetto dei canoni di buona fede e correttezza.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per la preclusione al vizio motivazionale in presenza di doppia conforme di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 41 Cost.

    richiamato dalla parte ricorrente come parametro di tutela dell’iniziativa economica privata, ma non ritenuto idoneo a superare la disciplina legale del licenziamento collettivo.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo per riduzione di personale, la platea dei lavoratori da comparare può essere limitata a un reparto o settore solo se tale delimitazione è sorretta da oggettive esigenze aziendali connesse al progetto di ristrutturazione, non già per una scelta discrezionale del datore di lavoro.
  • Ai fini dell’art. 5 L. n. 223/1991, il datore di lavoro non può restringere la selezione ai soli dipendenti del reparto soppresso se vi sono lavoratori con professionalità equivalente impiegabili in altre posizioni dell’azienda.
  • La nozione di professionalità equivalente riguarda il complesso di conoscenze, attitudini e competenze del lavoratore, e non coincide con la mera prevalenza quantitativa di determinate mansioni o con l’uso promiscuo in più settori.
  • La valutazione di equivalenza professionale è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ove deducibile.
  • Nella procedura di licenziamento collettivo, i criteri di scelta devono essere applicati nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, che presidiano la comparazione tra i lavoratori interessati.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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