Cassazione Civile, Ordinanza n. 12497/2025 del 11/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
Una dipendente pubblica adibita ai servizi di vigilanza aveva chiesto il pagamento di compensi per lavoro straordinario svolto e accantonato tra il 2014 e il 2017. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo che l'ordine di servizio n. 18 del 17 giugno 2014, qualificando il 'turno di sottoguardia' come servizio essenziale e indispensabile, valesse come autorizzazione implicita allo straordinario. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte il gravame ministeriale: aveva escluso il pagamento per le ore riferibili ai giorni festivi, ma aveva confermato il diritto al compenso per le ore eccedenti l'orario ordinario, ritenendo che la programmazione dei turni imposta dal datore di lavoro, pur eccedente l'orario contrattuale, integrasse autorizzazione implicita e fosse coerente con i canoni di correttezza e buona fede. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2108 e 2126 c.c., delle norme collettive sul lavoro straordinario e sulla banca ore, nonché degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che lo straordinario fosse stato riconosciuto anche in assenza di una previa autorizzazione valida e che l'ordine di servizio fosse solo espressione dell'organizzazione interna, non già atto autorizzatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non cogliesse la ratio della decisione di merito, poiché la Corte d'appello non aveva fondato il diritto sul generico ordine di servizio, ma aveva desunto un'autorizzazione implicita dall'inserimento delle ore eccedenti nei turni obbligatoriamente da osservare. Ha dichiarato inammissibili le censure ex art. 2697 c.c. perché dirette, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ribadendo che tali violazioni ricorrono solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o attribuisce a prove legali un valore diverso da quello normativamente previsto. Nel merito, la Corte ha confermato che nel pubblico impiego contrattualizzato il compenso per straordinario spetta quando la prestazione è resa con autorizzazione datoriale, anche implicita, o comunque non insciente o prohibente domino; la presenza di vincoli di spesa e delle regole contabili può rilevare sul piano della responsabilità interna dei funzionari, ma non elimina il diritto del lavoratore alla retribuzione quando la prestazione sia stata effettivamente richiesta o tollerata dal datore. Le censure relative alla contrattazione integrativa sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità e di allegazione. Nessuna statuizione sulle spese, perché la parte intimata non ha svolto difese.
Norme richiamate
Il compenso per lavoro straordinario presuppone la prestazione oltre l'orario normale e, nel pubblico impiego contrattualizzato, il relativo diritto sorge in presenza di autorizzazione datoriale, anche implicita.
La norma è ritenuta integrativa della disciplina collettiva: se la prestazione, come lo straordinario, è resa coerentemente con la volontà del datore o di chi ne conforma l'organizzazione, va remunerata anche se la richiesta non rispetta regole interne o di spesa.
art. 27 del CCNL integrativo 1998/2001 del Comparto Ministeri
Le ore accantonate in banca ore possono essere recuperate con riposo compensativo oppure retribuite come straordinario ove autorizzate; l'autorizzazione può essere anche implicita.
art. 73 del CCNL Ministeri 2006/2009
Richiamato dal ricorrente come norma sulla disciplina dello straordinario, ma la Corte non ravvisa una violazione utile a cassare la sentenza impugnata.
art. 44 del CCIM del 22 dicembre 2006
rubricato “Banca delle ore”
La banca ore non esclude il pagamento dello straordinario quando le ore eccedenti siano state autorizzate, anche in via implicita.
art. 43 del CCNI del 2009 per il personale MIBACT
Le censure fondate su tale contrattazione integrativa sono state dichiarate inammissibili per mancata specificazione e mancata produzione nei modi dovuti.
La censura è inammissibile quando non denuncia un vero errore sul riparto dell'onere probatorio, ma mira solo a ottenere una diversa valutazione delle prove.
La violazione sussiste solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti e acquisite d'ufficio fuori dei casi consentiti, non quando valuti diversamente le prove offerte.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova legale un valore diverso da quello previsto o tratta come vincolante una prova liberamente apprezzabile.
È il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge, ma non consente di trasformare la censura in richiesta di nuovo esame del merito.
I motivi fondati su contratti collettivi integrativi devono essere specifici e autosufficienti, con indicazione e trascrizione delle clausole rilevanti.
Per la deduzione di violazioni di contratti collettivi integrativi occorre il deposito degli atti e la puntuale indicazione delle clausole invocate.
art. 36 Cost.
La Corte valorizza la necessità di assicurare la retribuzione della prestazione lavorativa effettivamente resa, in linea con il diritto costituzionale a una giusta remunerazione.
art. 47, comma 8, d.lgs. n. 165 del 2001
Rilevato per distinguere il regime di pubblicità dei contratti collettivi nazionali da quello dei contratti integrativi decentrati.
art. 13, comma 1, quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo nei confronti delle amministrazioni dello Stato soggette a prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato il diritto al compenso per lavoro straordinario non richiede necessariamente un'autorizzazione espressa, essendo sufficiente anche un'autorizzazione implicita o comunque una prestazione resa con la consapevolezza e la volontà del datore di lavoro o del soggetto che organizza il servizio.
- Quando lo straordinario è inserito nei turni obbligatoriamente da osservare, la condotta datoriale può integrare un'autorizzazione implicita, specie se la programmazione dei turni eccede l'orario normale e risulta funzionale al servizio.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia effettivamente invertito l'onere della prova; non è sufficiente mascherare sotto tale rubrica una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo in casi rigorosi: uso di prove non introdotte dalle parti o trattamento difforme dal regime legale delle prove; non basta contestare l'apprezzamento del convincimento del giudice di merito.
- Le clausole della contrattazione integrativa devono essere dedotte in modo autosufficiente nel ricorso per cassazione, con specifica indicazione e produzione delle clausole asseritamente violate; in difetto, la censura è inammissibile.
- Le regole interne sulla spesa pubblica e sui limiti autorizzativi possono rilevare sul piano della responsabilità amministrativa o dirigenziale, ma non eliminano il diritto del dipendente alla retribuzione per la prestazione effettivamente resa e coerentemente richiesta o tollerata.
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