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Sentenza

Sentenza del 02/11/2021 n. 1250 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti impugnavano avvisi di accertamento e sanzioni per i periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013, contestando che l'associazione avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti (presunte sponsorizzazioni mai avvenute). I ricorrenti deducevano vizi procedurali e di motivazione (mancato contraddittorio, mancata allegazione di atti richiamati, violazione degli oneri probatori degli artt. 2697 e 2727 c.c.), oltre a censurare la corretta applicazione dell'art. 21, comma 7, DPR n. 633/1972 in relazione al recupero IVA. Alcuni appellanti contestavano inoltre che la verifica non avesse riguardato il 2013 e chiedevano l'inammissibilità o nullità degli atti per assenza di motivazione.

La decisione

Il Collegio ha riunito i quattro appelli. Ha ritenuto infondati i motivi relativi al mancato contraddittorio, alla presunta carenza di allegazione e alla valutazione degli elementi indiziari, confermando in larga parte la legittimità dell'attività istruttoria e l'accertamento fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti. Ha però accolto il motivo relativo all'erronea applicazione dell'art. 21, comma 7, DPR 633/1972: ha dichiarato illegittime le riprese dell'Ufficio nella parte in cui aveva liquidato l'IVA nella misura ordinaria anziché applicare la misura agevolata prevista per le associazioni sportive (50%) e ha limitato il recupero agli importi effettivamente liquidati e non versati dall'associazione. Ha respinto le doglianze relative al periodo d'imposta 2013 e la eccezione di nullità. In parziale riforma, quindi, l'accertamento è stato confermato eccetto la rideterminazione dell'IVA secondo il regime agevolato. Sono state condannate le spese in favore dell'Ufficio in euro 3.500 e i contribuenti in solido a euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 546/1992 art. 29

    In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi

    Consente la riunione dei procedimenti connessi o di identico oggetto; applicata per unire i quattro appelli relativi agli stessi fatti, soggetti e periodi d'imposta.

  • D.P.R. 633/1972 art. 21, comma 7

    Secondo la Commissione, l'art. 21/7 impone che il cedente (o falso prestatore) rimanga debitore dell'IVA esposta in fattura in caso di operazione inesistente; tuttavia, se l'associazione aveva liquidato l'IVA nella misura agevolata prevista per le ASD, l'Ufficio non poteva recuperare l'IVA applicando la misura ordinaria: la ripresa è illegittima nella parte in cui non ha rispettato il regime agevolato (50%).

  • D.P.R. 633/1972 art. 54, comma 3

    Richiamato in combinazione con l'art. 21/7 per la determinazione dell'imposta; la Corte ha valutato la corretta applicazione delle disposizioni IVA tenendo conto del regime agevolato per le ASD.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) art. 12, comma 7

    Il processo verbale di constatazione (p.v.c.) notificato garantisce il contraddittorio preventivo; la Commissione ha ritenuto regolare il contraddittorio anche senza ulteriori formalità perché il p.v.c. era stato notificato e si erano svolti incontri.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 art. 7, comma 10

    L'onere di allegazione all'atto amministrativo è limitato se il contribuente ha già avuto integrale e legale conoscenza del documento (es. p.v.c. notificato); perciò l'assenza di allegazione non ha reso l'atto viziato quando il p.v.c. era noto.

  • Codice civile artt. 2697 e 2727

    Richiamati in tema di onere della prova: l'Amministrazione può provare l'inesistenza delle operazioni anche con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; una volta assolto l'onere probatorio dall'Ufficio, il contribuente deve fornire prova contraria.

  • Codice civile artt. 2728 e 2729

    Richiamati per la natura e i requisiti delle presunzioni (relative/assolute; le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti per assumere valore probatorio).

  • D.Lgs. 472/1997 art. 16, comma 7

    Richiamata nella doglianza sulla nullità degli atti sanzionatori per carenza motivazionale; la Commissione ha ritenuto infondata la doglianza in considerazione delle specificità del procedimento sanzionatorio e della giurisprudenza applicabile.

  • D.P.R. 600/1973 art. 39, comma 1, lett. d)

    Norma richiamata a supporto del principio che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti in materia di accertamento tributario.

Massime di principio

  • Il processo verbale di constatazione notificato al contribuente costituisce spesso la base del contraddittorio: se è stato regolarmente notificato e sono stati svolti incontri, non è automaticamente assorbente l'assenza di ulteriori formalità.
  • In materia di operazioni inesistenti l'Amministrazione può far valere presunzioni semplici purché siano gravi, precise e concordanti; superato tale livello, grava sul contribuente l'onere di dimostrare con prove positive la legittimità delle operazioni.
  • L'onere di allegazione dei documenti richiamati nella motivazione dell'avviso è ridotto quando il contribuente abbia già ricevuto e conosca integralmente i documenti (es. p.v.c.): in tali casi la mancata allegazione non invalida l'atto.
  • Quando l'IVA esposta in fattura è stata liquidata dall'emittente secondo un regime agevolato (es. ASD), l'Ufficio non può recuperare l'imposta applicando arbitrariamente la misura ordinaria: il recupero deve rispettare il regime effettivamente applicabile e limitarsi a quanto effettivamente liquidato e non versato.
  • Le eccezioni di nullità o carenze motivazionali degli atti sanzionatori richiedono valutazione alla luce delle specifiche norme del procedimento sanzionatorio (D.Lgs. 472/1997) e della giurisprudenza: non ogni carenza formale determina automaticamente la nullità.
  • Se sono questioni connesse o lo stesso oggetto, è possibile chiedere o attendersi la riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 546/1992 per una decisione organica e coerente.

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