Sentenza del 02/11/2021 n. 1250 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti impugnavano avvisi di accertamento e sanzioni per i periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013, contestando che l'associazione avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti (presunte sponsorizzazioni mai avvenute). I ricorrenti deducevano vizi procedurali e di motivazione (mancato contraddittorio, mancata allegazione di atti richiamati, violazione degli oneri probatori degli artt. 2697 e 2727 c.c.), oltre a censurare la corretta applicazione dell'art. 21, comma 7, DPR n. 633/1972 in relazione al recupero IVA. Alcuni appellanti contestavano inoltre che la verifica non avesse riguardato il 2013 e chiedevano l'inammissibilità o nullità degli atti per assenza di motivazione.
La decisione
Il Collegio ha riunito i quattro appelli. Ha ritenuto infondati i motivi relativi al mancato contraddittorio, alla presunta carenza di allegazione e alla valutazione degli elementi indiziari, confermando in larga parte la legittimità dell'attività istruttoria e l'accertamento fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti. Ha però accolto il motivo relativo all'erronea applicazione dell'art. 21, comma 7, DPR 633/1972: ha dichiarato illegittime le riprese dell'Ufficio nella parte in cui aveva liquidato l'IVA nella misura ordinaria anziché applicare la misura agevolata prevista per le associazioni sportive (50%) e ha limitato il recupero agli importi effettivamente liquidati e non versati dall'associazione. Ha respinto le doglianze relative al periodo d'imposta 2013 e la eccezione di nullità. In parziale riforma, quindi, l'accertamento è stato confermato eccetto la rideterminazione dell'IVA secondo il regime agevolato. Sono state condannate le spese in favore dell'Ufficio in euro 3.500 e i contribuenti in solido a euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi
Consente la riunione dei procedimenti connessi o di identico oggetto; applicata per unire i quattro appelli relativi agli stessi fatti, soggetti e periodi d'imposta.
D.P.R. 633/1972 art. 21, comma 7
Secondo la Commissione, l'art. 21/7 impone che il cedente (o falso prestatore) rimanga debitore dell'IVA esposta in fattura in caso di operazione inesistente; tuttavia, se l'associazione aveva liquidato l'IVA nella misura agevolata prevista per le ASD, l'Ufficio non poteva recuperare l'IVA applicando la misura ordinaria: la ripresa è illegittima nella parte in cui non ha rispettato il regime agevolato (50%).
D.P.R. 633/1972 art. 54, comma 3
Richiamato in combinazione con l'art. 21/7 per la determinazione dell'imposta; la Corte ha valutato la corretta applicazione delle disposizioni IVA tenendo conto del regime agevolato per le ASD.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) art. 12, comma 7
Il processo verbale di constatazione (p.v.c.) notificato garantisce il contraddittorio preventivo; la Commissione ha ritenuto regolare il contraddittorio anche senza ulteriori formalità perché il p.v.c. era stato notificato e si erano svolti incontri.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 art. 7, comma 10
L'onere di allegazione all'atto amministrativo è limitato se il contribuente ha già avuto integrale e legale conoscenza del documento (es. p.v.c. notificato); perciò l'assenza di allegazione non ha reso l'atto viziato quando il p.v.c. era noto.
Codice civile artt. 2697 e 2727
Richiamati in tema di onere della prova: l'Amministrazione può provare l'inesistenza delle operazioni anche con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; una volta assolto l'onere probatorio dall'Ufficio, il contribuente deve fornire prova contraria.
Codice civile artt. 2728 e 2729
Richiamati per la natura e i requisiti delle presunzioni (relative/assolute; le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti per assumere valore probatorio).
D.Lgs. 472/1997 art. 16, comma 7
Richiamata nella doglianza sulla nullità degli atti sanzionatori per carenza motivazionale; la Commissione ha ritenuto infondata la doglianza in considerazione delle specificità del procedimento sanzionatorio e della giurisprudenza applicabile.
D.P.R. 600/1973 art. 39, comma 1, lett. d)
Norma richiamata a supporto del principio che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti in materia di accertamento tributario.
Massime di principio
- Il processo verbale di constatazione notificato al contribuente costituisce spesso la base del contraddittorio: se è stato regolarmente notificato e sono stati svolti incontri, non è automaticamente assorbente l'assenza di ulteriori formalità.
- In materia di operazioni inesistenti l'Amministrazione può far valere presunzioni semplici purché siano gravi, precise e concordanti; superato tale livello, grava sul contribuente l'onere di dimostrare con prove positive la legittimità delle operazioni.
- L'onere di allegazione dei documenti richiamati nella motivazione dell'avviso è ridotto quando il contribuente abbia già ricevuto e conosca integralmente i documenti (es. p.v.c.): in tali casi la mancata allegazione non invalida l'atto.
- Quando l'IVA esposta in fattura è stata liquidata dall'emittente secondo un regime agevolato (es. ASD), l'Ufficio non può recuperare l'imposta applicando arbitrariamente la misura ordinaria: il recupero deve rispettare il regime effettivamente applicabile e limitarsi a quanto effettivamente liquidato e non versato.
- Le eccezioni di nullità o carenze motivazionali degli atti sanzionatori richiedono valutazione alla luce delle specifiche norme del procedimento sanzionatorio (D.Lgs. 472/1997) e della giurisprudenza: non ogni carenza formale determina automaticamente la nullità.
- Se sono questioni connesse o lo stesso oggetto, è possibile chiedere o attendersi la riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 546/1992 per una decisione organica e coerente.
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