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Sentenza

Sentenza del 02/11/2021 n. 3324 - Comm. Trib. Prov. Caserta

Massima n. 127/2021; ACCERTAMENTO - Società di capitali - Presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'avviso di accertamento contestava redditi IRPEF derivanti dalla presunta distribuzione pro quota di utili extracontabili accertati in capo alla società XXX S.r.l., sulla base della partecipazione del ricorrente (33%). Le indagini della Guardia di Finanza avrebbero accertato che la società era un mero schermo impiegato in un sistema di frode (missing trader) con assenza di documentazione contabile; i proventi non risultando contabilizzati venivano ritenuti entrati nella disponibilità dei soci e distribuiti. Il ricorrente ha contestato la mancata notifica del PVC e l'attribuzione della quota del 33%, senza fornire documentazione o elementi probatori a confutazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Commissione Tributaria ha ritenuto legittima la presunzione di attribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci in società di capitali a ristretta base partecipativa, richiamando consolidata giurisprudenza della Cassazione. Il ricorrente non ha fornito prova contraria (es. che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti ovvero che fosse estraneo alla gestione), pertanto l'accertamento è stato confermato. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000 per onorari.

Norme richiamate

  • Cassazione, Sez. 5, sent. n. 27778/2017

    “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti, non essendo comunque a tal fine sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili"

    Stabilisce la presunzione legale che utili non contabilizzati in società a ristretta base vengano attribuiti ai soci pro quota; incombe sul contribuente l'onere di provare la non distribuzione mediante evidenze concrete di accantonamento o reinvestimento, non bastando l'asserita perdita contabile.

  • Cassazione, Sez. 5, ord. n. 16913/2020

    “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali con ristretta base partecipativa, ove sia accertata la percezione di redditi societari non contabilizzati, opera la presunzione di loro distribuzione 'pro quota' ai soci, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti dalla società, non occorrendo che l'accertamento emesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su elementi di riscontro tesi a verificare, attraverso l'analisi delle loro movimentazioni bancarie, l'intervenuto acquisto di beni di particolare valore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati"

    Conferma che l'Amministrazione non è tenuta a fornire ulteriori riscontri personali sui movimenti bancari dei soci per fondare l'accertamento: la presunzione pro quota è sufficiente salvo prova contraria specifica del contribuente.

  • Cassazione, Sez. 5, ord. n. 26317/2021

    Richiamata quale ulteriore conferma dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili può essere superata solo con prove documentali e concrete sulla destinazione dei maggiori ricavi.

Massime di principio

  • In società di capitali a ristretta base partecipativa, quando emergono utili o ricavi non contabilizzati opera presunzione di distribuzione pro quota ai soci; l'amministrazione fiscale può quindi imputare tali utili ai soci senza dover prima dimostrare spesa o acquisto personale.
  • Spetta al contribuente l'onere di fornire prove concrete e documentali che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti: ad es. scritture che dimostrino accantonamenti, verbali che attestino reinvestimenti effettivi o evidenze che documentino l'incapacità di disporre delle somme (vincoli, piani di investimento formalizzati).
  • La mera produzione o deduzione di un bilancio ufficiale chiuso in perdita non è di per sé idonea a confutare la presunzione; servono elementi specifici che ricomprendano la destinazione delle somme accertate.
  • La qualificazione della società come 'schermo' o 'missing trader' e la mancanza di documentazione contabile rafforzano la legittimità dell'accertamento e la presunzione di distribuzione ai soci.
  • L'Amministrazione non è obbligata, per fondare l'imputazione agli soci, ad allegare riscontri sulle singole movimentazioni bancarie dei soci: la presunzione può fondarsi su circostanze aziendali e investigative, salvo prova contraria.
  • Nel caso di utili mai contabilizzati e mai dichiarati, non si pone il problema della doppia imposizione (non essendo tali utili mai stati tassati in capo alla società).
  • Per opporsi efficacemente è strategico produrre documentazione già in sede di verifica (contratti, estratti conto societari che dimostrino accantonamenti o reinvestimenti, delibere sociali, prove di estraneità gestionale) e, se del caso, dimostrare l'assenza di disponibilità personale delle somme.

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