Sentenza del 02/11/2021 n. 4895 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Ici-Imu - Immobile fatiscente -Dichiarazione di notorietà resa per anni precedenti - Mancata contestazione - Riduzione dell'imposta del 50% - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento per l'ICI/IMU relativo all'anno 2010 per un immobile dichiarato fatiscente/inagibile. La società aveva presentato nel 17 dicembre 2004 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la fatiscenza dell'immobile. Il Comune contestava che per il 2010 non fosse stata ripresentata una nuova autodichiarazione o richiesta di variazione catastale e quindi negava la riduzione del 50% prevista per immobili inagibili.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto l'appello del Comune e confermato la decisione della CTP che aveva riconosciuto la riduzione del 50% dell'imposta per il 2010. Il Collegio ha ritenuto valida la dichiarazione del 2004, non smentita né contestata dall'amministrazione, e ha applicato il principio, richiamato dalla Cassazione, secondo cui la riduzione spetta anche in assenza di nuova richiesta quando lo stato di inagibilità è documentalmente noto al Comune. Nessuna spesa di giudizio è stata regolata per la mancata costituzione della società appellata.
Norme richiamate
art. 8 co. 1, d.lgs. n. 504/1992
art. 8 co. 1, d.lgs. 504/1992
Prevede la riduzione del 50% dell'imposta per gli immobili inagibili; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è modalità idonea per dimostrare l'inagibilità e far valere la riduzione.
Cass. n. 18453/2016
Affermata la regola per cui, in tema di ICI, la riduzione del 50% per immobile dichiarato inagibile va riconosciuta anche in assenza di nuova richiesta del contribuente quando lo stato è documentalmente noto all'ente impositore, in virtù dei principi di collaborazione e buona fede; al contribuente non può essere richiesta la prova di fatti già noti al Comune.
Massime di principio
- Una dichiarazione di inagibilità valida e documentalmente acquisita al Comune (anche se risalente a anni precedenti) può legittimare la riduzione dell'imposta anche per anni successivi se l'amministrazione non ne ha mai contestato la veridicità.
- Il principio di collaborazione e buona fede tra ente impositore e contribuente impedisce di imporre al contribuente l'obbligo di ripetere la prova di fatti già noti all'amministrazione.
- Spetta al Comune, qualora dubiti dello stato dell'immobile o voglia aggiornare la situazione, attivare accertamenti (richiesta di nuova dichiarazione, sopralluogo, etc.); l'inattività o la mancata contestazione favorisce il contribuente.
- La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è una modalità ammessa per documentare l'inagibilità ai fini della riduzione prevista dall'art. 8 co.1 d.lgs. 504/1992.
- Per i contribuenti: conservare e produrre documentazione probatoria antecedente è rilevante; per le amministrazioni: è necessario contestare tempestivamente o verificare l'attualità dei fatti se si vuole negare agevolazioni già riconosciute.
- In assenza di specifica e documentata attività di verifica da parte del Comune, le richieste di maggiori imposte possono essere respinte se poggiano sulla sola assenza di una nuova autodichiarazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 nov 2021Sentenza del 02/11/2021 n. 463 - Comm. Trib. Prov. Modena
- Sentenza · 2 nov 2021Sentenza del 02/11/2021 n. 836 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 2 nov 2021Sentenza del 02/11/2021 n. 1250 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 2 nov 2021Sentenza del 02/11/2021 n. 3324 - Comm. Trib. Prov. Caserta
- Sentenza · 2 nov 2021Sentenza del 02/11/2021 n. 30974 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 2 nov 2021Sentenza del 02/11/2021 n. 30975 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →