Sentenza del 02/11/2021 n. 30975 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Con avviso di accertamento relativo al 2004 l'Ufficio aveva ritenuto imponibili per IVA le prestazioni rese dalla Sodalitas, contestando l'operatività dell'esenzione prevista dal D.P.R. 633/1972, art. 10, comma 1, n. 27-ter, e aveva inoltre rettificato IRES e IRAP. L'Ufficio sosteneva che la Sodalitas non rientrasse tra gli "organismi di diritto pubblico" beneficiari dell'esenzione. La Sodalitas eccepiva invece di essere costituita e interamente partecipata da enti territoriali, soggetta a controllo pubblico e svolgere attività di assistenza sociale non commerciale, per cui spettava l'esenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ufficio e confermato la decisione favorevole alla Sodalitas (CTP e CTR). Pur correggendo la motivazione della CTR, la Cassazione ha stabilito che: a) non è corretto utilizzare la definizione di "organismi di diritto pubblico" prevista per i contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) per estendere automaticamente l'esenzione IVA; b) la nozione di soggetto beneficiario dell'esenzione IVA deve essere interpretata restrittivamente e alla luce della normativa comunitaria (Sesta Direttiva/Directive 77/388/CEE e successive) e della giurisprudenza comunitaria; c) per l'esenzione come "organismo di diritto pubblico" occorre che l'attività sia esercitata in veste di pubblica autorità e secondo un regime giuridico pubblicistico; d) tuttavia, ai fini dell'esenzione per prestazioni di assistenza sociale, possono rientrare anche enti non formalmente pubblici (anche societari e con scopo di lucro) se, sul piano fattuale, risultano "enti aventi finalità di assistenza sociale" riconoscibili sulla base degli elementi concreti (attività prevalente di carattere sociale, modalità di finanziamento, controllo pubblico, assenza di ricerca sistematica del profitto, tariffe in funzione delle possibilità degli assistiti, ecc.). Alla luce degli elementi accertati, la Sodalitas è stata considerata ente con finalità di assistenza sociale; perciò l'esenzione IVA è stata ritenuta operante. Spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 27-ter
Norma nazionale che prevede l'esenzione IVA per le prestazioni connesse all'assistenza sociale (es. case di riposo). Va interpretata restrittivamente e alla luce della normativa e giurisprudenza comunitaria; il criterio soggettivo 'organismi di diritto pubblico' richiede valutazione concreta e non può essere automaticamente esteso tramite definizioni proprie di altri ambiti normativi (es. appalti).
Direttiva UE 77/388/CEE (Sesta direttiva), art. 4, comma 5 e art. 13, parte A, lett. g)
Art. 4, comma 5: "Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non son considerati soggetti passivi per le attività ... che esercitano in quanto pubbliche autorità..."; Art.13 lett. g): esenzione per prestazioni di assistenza sociale rese da organismi di diritto pubblico o altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale.
Fornisce i parametri europei: l'esenzione si applica in relazione allo svolgimento dell'attività in veste di pubblica autorità e riconosce altresì la possibilità di esenzione per "altri organismi riconosciuti" con carattere sociale; riconoscimento formale non è sempre necessario, il giudice può valutare la fattispecie concreta.
D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, comma 26
Definizione, ai fini dei contratti pubblici, di "organismo di diritto pubblico" basata su personalità giuridica e dominanza pubblica. La Corte rileva che tale definizione non è sovrapponibile a quella rilevante ai fini IVA: la disciplina degli appalti ha finalità diverse e non può ampliare automaticamente le esenzioni fiscali.
L. n. 328 del 2000, art. 10
Norma delegante per il riordino delle IPAB e per la disciplina delle istituzioni di assistenza; richiamata per contesto normativo relativo a enti di assistenza sociale e alla possibilità di trasformazione della loro forma giuridica.
D.P.C.M. 16 febbraio 1990
Indicata come riferimento per i criteri che il giudice deve usare per accertare concretamente la natura degli enti di assistenza e beneficenza; le valutazioni sono sostanziali e non meramente formali.
Massime di principio
- L'esenzione IVA per prestazioni di assistenza sociale va interpretata restrittivamente e alla luce della normativa comunitaria: non basta la forma societaria o la partecipazione pubblica per qualificare automaticamente un fornitore come "organismo di diritto pubblico" esente.
- Per essere esclusi dall'ambito soggettivo dell'IVA come "organismi di diritto pubblico" occorre che l'attività sia svolta in veste di pubblica autorità e nel regime pubblicistico proprio delle pubbliche amministrazioni; attività svolte in regime di diritto privato e senza prerogative pubbliche non beneficiano automatic.ente di tale esclusione.
- Indipendentemente dalla forma giuridica (anche società di capitali e soggetti formalmente privati), è possibile ottenere l'esenzione per prestazioni sociali se, in concreto, l'ente presenta i requisiti fattuali di ente con finalità di assistenza sociale: prevalenza dell'attività sociale, modalità di finanziamento, controllo pubblico, assenza di ricerca sistematica del profitto, politiche tariffarie sociali ecc.
- La qualificazione tributaria non dipende esclusivamente da riconoscimenti amministrativi formali: il giudice valuta gli elementi oggettivi e sostanziali dell'attività e della struttura dell'ente.
- Non è corretto trasferire automaticamente definizioni disciplinari di settori diversi (es. appalti pubblici) nel campo tributario: la ratio è diversa e può portare a risultati opposti.
- In presenza di attività economiche che abbiano carattere commerciale reale e possano determinare significative distorsioni di concorrenza, l'ente può essere considerato soggetto passivo e le prestazioni assoggettate a IVA; va sempre valutato il rischio di concorrenza distorsiva.
- In caso di società in house (partecipata al 100% da enti pubblici) occorre verificare se la società agisca come mero braccio operatore soggetto al controllo pubblico e dotata di prerogative pubbliche o se invece operi come impresa autonoma; tale distinzione è decisiva ai fini IVA.
- La giurisprudenza comunitaria è prevalente nel dirimere le questioni di interpretazione dei benefici di esenzione IVA e va applicata nei criteri che distinguono attività svolte in quanto pubbliche autorità da attività economiche a carattere sociale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 nov 2021Sentenza del 02/11/2021 n. 463 - Comm. Trib. Prov. Modena
- Sentenza · 2 nov 2021Sentenza del 02/11/2021 n. 836 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 2 nov 2021Sentenza del 02/11/2021 n. 1250 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 2 nov 2021Sentenza del 02/11/2021 n. 3324 - Comm. Trib. Prov. Caserta
- Sentenza · 2 nov 2021Sentenza del 02/11/2021 n. 4895 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 2 nov 2021Sentenza del 02/11/2021 n. 30974 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →