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Sentenza

Sentenza del 06/12/2016 n. 24935 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato la cartella relativa a imposte di successione e imposte ipotecarie e catastali, sostenendo: l'irregolarità o inesistenza della notifica effettuata direttamente dal concessionario tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e senza relata; l'impossibilità di sanare tale vizio mediante la proposizione del ricorso; l'insufficiente motivazione della cartella, contenente soltanto i riferimenti all'avviso di liquidazione; e l'intervenuta decadenza dell'amministrazione dai termini di riscossione previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica della cartella effettuata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, senza necessità di relata. Ha inoltre confermato che la cartella, emessa sulla base di un avviso di liquidazione divenuto definitivo, è sufficientemente motivata mediante il richiamo all'atto presupposto e ai suoi estremi. Quanto ai termini, ha stabilito che la cartella svolge una funzione meramente esecutiva e non è soggetta al termine decadenziale previsto per l'attività di liquidazione; il credito tributario definitivamente accertato è invece soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1

    La cartella può essere notificata direttamente dal concessionario tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e, in tale modalità, non è necessaria una distinta relata di notifica.

  • Codice di procedura civile, art. 156, comma 3

    La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    La Corte ha richiamato il principio del raggiungimento dello scopo, pur ritenendo in concreto valida la notifica.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 3

    Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

    Quando la cartella segue un avviso di liquidazione già notificato e divenuto definitivo, è sufficiente indicare gli estremi dell'atto presupposto, senza ripetere integralmente la motivazione della pretesa.

  • D.M. 3 settembre 1999, n. 321, artt. 1 e 6

    Le indicazioni contenute nella cartella devono consentire l'individuazione dell'atto e del debito tributario; il rinvio all'avviso di liquidazione definitivo può soddisfare tale requisito.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 27

    L'attività di liquidazione dell'imposta di successione è soggetta a uno specifico termine decadenziale, così da impedire che il contribuente rimanga esposto indefinitamente all'azione liquidatoria.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 41, comma 2

    Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

    Dopo la definitiva liquidazione o accertamento dell'imposta, la successiva riscossione riguarda un diritto di credito e segue il termine ordinario decennale di prescrizione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 17 e 25

    I termini decadenziali previsti per la riscossione mediante ruolo non si applicano alla notifica della cartella relativa all'imposta di successione quando la liquidazione è già stata effettuata con uno specifico avviso; per la riscossione opera il termine decennale di prescrizione.

Massime di principio

  • Una cartella notificata direttamente dal concessionario tramite raccomandata con ricevuta di ritorno può essere valida anche senza relata di notifica, purché la documentazione consenta di verificare la consegna.
  • Quando la cartella deriva da un precedente avviso di liquidazione o accertamento divenuto definitivo, la motivazione può consistere nel richiamo puntuale a tale atto e ai relativi estremi.
  • La proposizione del ricorso dimostra normalmente che l'atto è stato conosciuto e può rendere irrilevanti alcuni vizi meramente formali della notifica, salvo i casi di inesistenza giuridica dell'atto.
  • Occorre distinguere tra termine di decadenza per la liquidazione dell'imposta e termine di prescrizione per la riscossione di un credito già definitivamente accertato.
  • Per le imposte di successione, una volta definita la pretesa con l'avviso di liquidazione, la successiva attività di riscossione è generalmente soggetta al termine decennale di prescrizione, non ai termini decadenziali previsti per la fase liquidatoria.

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