Cassazione Civile, Ordinanza n. 00989/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio del Territorio, nell'ambito della revisione parziale del classamento di un immobile sito in Roma, aveva rideterminato in aumento la classe e, di conseguenza, la rendita catastale, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, in ragione del significativo scostamento tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della microzona e quello dell'insieme delle microzone comunali. La CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo nullo l'atto per difetto di motivazione. Con il ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, dei principi generali sulla motivazione degli atti catastali e dell'art. 2697 c.c., censurando la decisione di merito per avere ritenuto insufficiente la motivazione dell'atto impositivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., rilevando che la censura dell'Agenzia si poneva in contrasto con un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di revisione del classamento ex art. 1, comma 335, l. n. 311 del 2004. Secondo tale orientamento, l'atto non è congruamente motivato se si limita a richiamare il rapporto tra valore di mercato e valore catastale della microzona e il relativo scostamento, senza indicare gli elementi concreti che hanno interessato la microzona e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare. La ricorrente non ha fornito argomenti idonei a superare tale indirizzo. La Corte ha inoltre condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di legittimità e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311
la revisione parziale del classamento richiede una motivazione che non si esaurisca nel mero richiamo allo scostamento tra valori medi di mercato e catastali della microzona, ma indichi gli elementi concreti della microzona e la loro incidenza sulla singola unità immobiliare
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
è il parametro formale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.
art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.
il ricorso è inammissibile quando la censura si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte
è richiamato dalla ricorrente come norma sulla ripartizione dell'onere probatorio, ma la Corte non sviluppa un'autonoma ratio su tale profilo
art. 380 bis cod. proc. civ.
richiamato per la proposta del relatore in sede camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica alla parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- In materia di revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, l. n. 311 del 2004, la motivazione dell'atto non può limitarsi al solo dato statistico dello scostamento tra valori medi di mercato e valori medi catastali della microzona, ma deve esplicitare gli elementi specifici che caratterizzano la microzona e il nesso tra tali elementi e la nuova classificazione della singola unità immobiliare.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. quando la censura contrasta con un indirizzo giurisprudenziale consolidato e il ricorrente non offra argomenti idonei a rimetterlo in discussione.
- Nei giudizi in cui soccombe un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non trova applicazione l'ulteriore importo dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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