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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36403/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del destinatario, di una intimazione di pagamento riferita originariamente a 38 cartelle di pagamento e 2 avvisi di debito emessi dall'agente della riscossione; in cassazione l'impugnazione viene però limitata a otto cartelle espressamente indicate nel ricorso. La sentenza di appello aveva ritenuto regolarmente notificate le cartelle e infondata l'eccezione di prescrizione, affermando per i crediti erariali il termine decennale. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., sostenendo che per tributi erariali cristallizzati in atti amministrativi e non giudiziali operasse la prescrizione quinquennale e non quella decennale. Con il secondo motivo, limitatamente a quattro cartelle, denunciava la violazione delle norme sulla notifica degli atti tributari e processuali, assumendo la nullità/inesistenza della notifica per mancata prova dell'invio e ricezione della raccomandata informativa, necessaria secondo la sua prospettazione in mancanza di consegna a mani proprie.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo nella parte relativa alla notificazione delle cartelle, perché la consegna era avvenuta a persona di famiglia e, in tale ipotesi, per la disciplina dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, non è richiesta la raccomandata informativa. Ha invece accolto il primo motivo solo in parte: ha confermato la prescrizione decennale per i tributi erariali principali, ma ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ricondotto al termine decennale anche interessi e sanzioni, che invece sono soggetti al termine quinquennale. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa rinviata alla CTR competente, in diversa composizione, per verificare se per interessi e sanzioni relativi alle otto cartelle impugnate sia maturata la prescrizione quinquennale e per regolare le spese.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione ordinaria decennale, ma la Corte distingue tra tributi principali e accessori, ritenendo il decennio applicabile solo ai crediti erariali principali ove non vi sia una prescrizione speciale più breve

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    la Corte lo applica per affermare la prescrizione quinquennale degli interessi e, in generale, delle prestazioni periodiche

  • art. 2953 c.c.

    la mancata impugnazione degli atti di riscossione non determina conversione del termine breve in decennale, salvo titolo giudiziale definitivo

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    consente la notifica della cartella anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento; se la consegna avviene a destinatario, familiare convivente, addetto alla casa/ufficio/azienda o portiere, non è necessaria la successiva raccomandata informativa

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato solo per quanto non regolato dall'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 in tema di notifiche tributarie

  • art. 137 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla notifica, ma la Corte ritiene infondata la censura alla luce della disciplina speciale della riscossione

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la notifica, ma ritenuto non dirimente nel caso di notificazione ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come vizio di motivazione, ma non conduce ad accoglimento sul capo relativo alla notifica

  • art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni

    la Corte lo applica per affermare la prescrizione quinquennale delle sanzioni tributarie non coperte da giudicato

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale per la definizione del ricorso

  • art. 24 Cost.

    evocato nel ragionamento della Corte costituzionale richiamato in motivazione, per chiarire che la mancata CAN non incide in modo indefettibile sul diritto di difesa

Massime di principio

  • In tema di riscossione mediante ruolo, la mancata impugnazione delle cartelle o degli atti prodromici rende il credito irretrattabile, ma non comporta automaticamente la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c.; tale conversione opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
  • Per i crediti tributari principali erariali, in assenza di una prescrizione speciale più breve, il termine ordinario è decennale; per interessi e sanzioni, invece, continua ad applicarsi il termine quinquennale previsto dalle norme speciali e dall'art. 2948 c.c.
  • Nella notificazione della cartella di pagamento eseguita dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, la consegna a persona di famiglia o ad altro consegnatario legittimato esclude la necessità della successiva raccomandata informativa; tale formalità è richiesta solo in ipotesi diverse, come l'irreperibilità o il rifiuto di ricevere l'atto.
  • La prova del perfezionamento della notificazione va valutata secondo la disciplina speciale della riscossione e la documentazione prodotta in giudizio, non essendo decisiva la sola invocazione delle regole ordinarie della notificazione processuale quando opera il regime speciale previsto per le cartelle esattoriali.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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