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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07777/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce dalla fornitura di un lotto di glicole propilenico destinato a fungere da eccipiente nella produzione di un medicinale liquido. Dopo l’immissione in commercio del farmaco, emerse la presenza di impurezze nel lotto fornito, tali da comprometterne l’utilizzabilità. La società acquirente convenne il proprio fornitore italiano e la produttrice estera chiedendo la risoluzione del contratto di fornitura per vizi della cosa venduta e, in subordine, per aliud pro alio. In primo grado venne ritenuto che i vizi fossero riconoscibili e che ciò escludesse la garanzia per vizi; venne inoltre negato il risarcimento per intervenuta interruzione del nesso causale. In appello fu dichiarata la risoluzione del contratto tra acquirente e fornitore e fu accolta la manleva dell’assicuratore, ma per il resto venne confermata la decisione di primo grado sull’interruzione del nesso causale. In Cassazione la società acquirente dedusse: 1) omesso esame e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la ritenuta mancata prova dell’esecuzione dei controlli sulla materia prima prima dell’uso; 2) omessa pronuncia sulle istanze istruttorie relative a tali controlli; 3) falsa applicazione dell’art. 1227, comma 2, c.c. e contestazione della ricostruzione del concorso colposo e della ripartizione del danno; 4) violazione dell’art. 1497 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla mancanza di qualità essenziali e sull’aliud pro alio. Il fornitore propose ricorso incidentale contestando: 1) la propria qualificazione come importatore invece che distributore e quindi l’applicazione dell’art. 54 d.lgs. 219/2006; 2) la motivazione sulla compensazione delle spese con l’assicuratrice; 3) il mancato riconoscimento della responsabilità della produttrice estera e la mancata esclusiva imputazione della responsabilità alla società acquirente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della società acquirente e il ricorso incidentale della società fornitrice. Ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della società produttrice estera. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi del ricorso principale perché diretti contro una sola delle due rationes decidendi autonome che sorreggevano l’accertamento dell’interruzione del nesso causale e perché, in parte, fondati su censure di vizio motivazionale non scrutinabili in presenza di doppia conforme. Ha rigettato il terzo motivo perché mirava sostanzialmente a sovvertire l’accertamento di fatto sulla condotta omissiva della ricorrente e sulla sua rilevanza causale. Ha rigettato il quarto motivo, correggendo però la motivazione sul punto, nel senso che non ricorreva comunque una fattispecie di mancanza delle qualità essenziali o di aliud pro alio. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto infondato il motivo sulla qualificazione di Azelis: anche se non fosse importatore in senso tecnico, gli obblighi di controllo e di richiesta della dichiarazione sulle impurezze gravavano comunque lungo tutta la catena di fornitura. Gli altri motivi incidentali sono stati respinti o assorbiti. Le spese di legittimità sono state poste a carico della società acquirente in favore della società produttrice estera e dell’assicuratore, mentre sono state compensate tra la società acquirente e la società fornitrice.

Norme richiamate

  • art. 1491 c.c.

    La garanzia per vizi è esclusa quando i vizi siano riconoscibili secondo la disciplina applicabile e secondo l’accertamento compiuto nei gradi di merito.

  • art. 1497 c.c.

    La mancanza di qualità essenziali non è configurabile quando il bene non sia radicalmente difforme da quanto pattuito; la Corte ha corretto sul punto la motivazione confermando il rigetto della domanda.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    La condotta omissiva del danneggiato può integrare un fattore autonomo idoneo a escludere o limitare il risarcimento quando costituisca causa più prossima del danno e il danno sarebbe stato evitabile con l’ordinaria diligenza.

  • art. 54, comma 4, d.lgs. 219/2006

    "Il possesso da parte del produttore di materie prime di un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciato da un'autorità competente nell'ambito della Comunità Europea non esonera l'importatore o il produttore del medicinale finito dalla responsabilità dell'esecuzione di controlli sulla materia prima e dalle verifiche sul produttore"

    L’obbligo di controllo non si esaurisce nella verifica del prodotto, ma comprende anche le verifiche sul produttore; il certificato GMP non esonera da tali controlli.

  • Allegato n. 1 al d.lgs. 219/2006, punto 3.2.(5)

    "tali impurezze e i loro limiti massimi di tolleranza vanno dichiarati"

    Se un materiale è stato preparato con un metodo che lascia impurezze non controllate nella monografia, queste devono essere dichiarate, insieme ai limiti di tolleranza e alla procedura di test adeguata.

  • art. 360 c.p.c.

    La censura di vizio di motivazione non può essere utilizzata per riesaminare il merito; la falsa applicazione di legge è denunciabile solo come errore di sussunzione, non come mero errore nell’accertamento dei fatti.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia deve riguardare domande o eccezioni; non si configura, in sé, sull’istanza istruttoria se il motivo in sostanza mira a contestare l’accertamento di fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione delle regole sulla prova è apprezzabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale e non mediante un nuovo esame degli atti.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sulla valutazione delle prove è ammissibile solo se la motivazione sia effettivamente mancante, apparente o manifestamente contraddittoria, non per sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La soccombenza in cassazione comporta i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico delle parti ricorrenti, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando una decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente da sola a giustificare il decisum, il ricorrente deve censurarle tutte; l’omessa impugnazione di una sola ratio rende inammissibile il motivo che colpisce soltanto l’altra.
  • In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate e confrontate le differenti ragioni di fatto poste a base delle due sentenze di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente un riesame del merito né degli atti di causa; è configurabile solo nei limiti in cui la motivazione mostri una reale anomalia denunciabile in cassazione.
  • La falsa applicazione di legge ricorre solo se il giudice ha erroneamente sussunto una fattispecie correttamente accertata sotto una norma sbagliata; se la doglianza riguarda il diverso accertamento dei fatti, il vizio è di fatto e non è direttamente deducibile come violazione di legge.
  • In materia di fornitura di materie prime farmaceutiche, gli obblighi di controllo e di richiesta di informazioni sulle impurezze non si arrestano alla conformità nominale alla farmacopea, ma si estendono alle verifiche sul produttore e alla dichiarazione delle impurezze e dei relativi limiti.
  • La mancata attivazione dei controlli imposti dalla disciplina di settore può integrare un fattore autonomo idoneo a escludere il nesso causale tra il vizio originario del prodotto e il danno successivamente lamentato.
  • La garanzia per vizi e la responsabilità risarcitoria possono essere escluse quando il difetto fosse riconoscibile con l’ordinaria diligenza richiesta agli operatori della catena di fornitura e quando l’omissione dei controlli dovuti costituisca la causa più prossima dell’evento dannoso.
  • La qualificazione formale del soggetto nella catena di fornitura non esaurisce il perimetro degli obblighi di diligenza quando la disciplina di settore estende espressamente i controlli a tutti gli anelli della filiera coinvolti nella messa in commercio e nell’impiego del bene.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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