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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35361/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società, esercentente servizio di trasporto pubblico locale con autobus originariamente immatricolati in categoria Euro 2, aveva installato sui propri mezzi filtri antiparticolato (FAP), ottenendo successivamente un inquadramento ambientale Euro 3 o Euro 5 ai fini delle emissioni. Per il primo trimestre 2017 chiedeva il rimborso/credito d’imposta sull’accisa per gasolio commerciale previsto dalla normativa agevolativa. L’Agenzia delle Dogane aveva negato il beneficio sul rilievo che l’agevolazione non spettasse ai veicoli originariamente Euro 2 o inferiori, anche se dotati di FAP. La società impugnava il diniego e, in Cassazione, deduceva: 1) violazione della normativa interna agevolativa, sostenendo che il riferimento fosse alla categoria Euro attuale del mezzo e non all’omologazione originaria; 2) violazione delle norme processuali e probatorie per l’asserito utilizzo da parte del giudice di merito di una perizia non ritualmente acquisita e riferita ad altro contribuente; 3) violazione della Direttiva 2003/96/CE e richiesta, in subordine, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, assumendo che la normativa unionale non consentisse allo Stato membro di restringere l’agevolazione con un requisito ulteriore, quale l’esclusione dei veicoli Euro 2 o inferiori.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l’installazione del FAP non comporti una modifica della categoria originaria del veicolo ai fini fiscali, ma solo un miglioramento limitato al parametro delle emissioni di particolato; pertanto i veicoli originariamente Euro 2 restano esclusi dall’agevolazione. Ha inoltre escluso che l’eventuale richiamo a una perizia estranea al processo avesse inciso sulla decisione, fondata soprattutto sull’interpretazione della normativa. Quanto alla questione unionale, ha affermato che la Direttiva 2003/96/CE lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nel prevedere aliquote ridotte e non impone l’estensione del beneficio ai veicoli Euro 2; di conseguenza ha escluso i presupposti per il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La ricorrente è stata condannata anche alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 645, L. 25 dicembre 2015, n. 208

    "non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore"

    La norma va intesa nel senso che l’agevolazione sul gasolio commerciale è esclusa per i veicoli originariamente classificati Euro 2 o inferiori; la successiva installazione di FAP non muta tale esclusione ai fini fiscali.

  • art. 24-ter, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    La disposizione di recepimento conferma che il gasolio commerciale agevolato non comprende i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.

  • art. 5, D.M. Trasporti 25 gennaio 2008, n. 39

    L’installazione di sistemi di riduzione del particolato produce un diverso inquadramento solo ai fini dell’inquinamento da massa di particolato e non una piena equiparazione alla categoria superiore.

  • art. 101 c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato ritenuto comunque infondato perché la decisione di merito non dipendeva dall’asserita perizia estranea al processo.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione probatoria è stata esclusa perché l’argomentazione del giudice d’appello era basata essenzialmente sull’interpretazione della normativa.

  • art. 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le censure sulla prova non incidevano sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso veicolava censure di violazione di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La parte aveva prospettato in subordine un error in procedendo.

  • art. 7, paragrafi 2 e 3, Direttiva 2003/96/CE

    La direttiva non armonizza integralmente le accise, ma consente agli Stati membri di prevedere aliquote ridotte per il gasolio commerciale entro un margine di discrezionalità, purché siano rispettati i livelli minimi comunitari.

  • art. 267 TFUE

    Non vi era necessità di rinvio pregiudiziale, poiché il contrasto con il diritto unionale non sussisteva.

  • art. 14 preleggi

    Le agevolazioni fiscali, avendo natura eccezionale, non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti mediante interpretazione estensiva o analogica.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali di carattere eccezionale non sono suscettibili di interpretazione estensiva: il beneficio non può essere riconosciuto oltre i casi e i requisiti espressamente previsti dalla legge.
  • In materia di classi ambientali dei veicoli, l’installazione successiva di dispositivi antinquinamento che riducono un solo parametro emissivo non modifica automaticamente la categoria originaria del mezzo ai fini fiscali, se la normativa tecnica prevede un inquadramento limitato a quello specifico profilo.
  • Quando la decisione di merito si fonda sull’interpretazione della norma applicabile, l’eventuale riferimento a elementi probatori impropri o ultronei non determina cassazione se non ha inciso sulla ratio decidendi.
  • La Direttiva 2003/96/CE lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nella disciplina delle aliquote di accisa ridotte sul gasolio commerciale; pertanto il legislatore nazionale può delimitare l’agevolazione entro criteri ulteriori, purché rispetti i livelli minimi comunitari e i principi del diritto dell’Unione.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando l’interpretazione della normativa unionale, alla luce della giurisprudenza già richiamata, non presenta un dubbio rilevante o un contrasto effettivo con la disciplina interna contestata.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazioneGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

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