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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31891/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva contestato a un'associazione sportiva dilettantistica l'inapplicabilità del regime agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991, ritenendo che l'ente svolgesse in concreto attività commerciale e determinando il reddito d'impresa per l'anno 2011. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente solo sul secondo motivo, ritenendo nullo l'avviso perché sottoscritto digitalmente in un momento in cui, secondo i giudici regionali, tale modalità non sarebbe stata consentita per gli atti impositivi. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 6, del CAD, dell'art. 23 e dell'art. 40 del CAD, nonché delle norme del 2017 che hanno modificato la disciplina, sostenendo che il divieto temporaneo di uso di strumenti informatici riguardava solo le attività ispettive e di controllo fiscale e non gli avvisi di accertamento; inoltre, la notifica cartacea di copia conforme dell'atto informatico sarebbe stata valida e comunque l'atto era pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate, richiamando un precedente conforme, e afferma che l'avviso di accertamento firmato digitalmente nel periodo di vigenza dell'art. 2, comma 6, CAD non è nullo per difetto di sottoscrizione, poiché l'esclusione dell'uso di strumenti informatici si riferisce alle sole attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, non agli atti impositivi emessi all'esito di tali attività. La Corte osserva inoltre che, una volta ritenuta applicabile la disciplina del CAD, è legittima la notifica della copia analogica conforme del documento informatico, munita di attestazione di conformità, anche mediante gli ordinari canali di notifica; in ogni caso, essendo l'atto giunto a conoscenza del destinatario, opera il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., comma 3. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 6, d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD)

    testo vigente dal 14 settembre 2016 al 26 gennaio 2018

    il limite all'uso del documento informatico riguardava le attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, non gli avvisi di accertamento e gli altri atti impositivi emessi all'esito dei controlli

  • art. 23, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD)

    la copia analogica di un documento informatico, se conforme all'originale attestato da pubblico ufficiale autorizzato, ha la stessa efficacia probatoria dell'originale

  • art. 40 d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD)

    le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le regole tecniche

  • art. 2, commi 6 e 6-bis, d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD)

    come modificato dal d.lgs. n. 217 del 2017

    la modifica conferma l'applicabilità del CAD agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e irrogazione delle sanzioni tributarie, distinguendoli dalle attività ispettive e di controllo fiscale

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    invocato nel ricorso quale criterio interpretativo, ma la Corte valorizza il dato sistematico e le modifiche normative sopravvenute

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    l'introduzione della notifica a mezzo PEC per gli avvisi di accertamento è coerente con la digitalizzazione degli atti impositivi

  • d.l. n. 193 del 2016, art. 7-quater, comma 6

    ha introdotto la possibilità di notifica via PEC degli avvisi di accertamento, a conferma dell'apertura al documento informatico

  • art. 156 c.p.c., comma 3

    la nullità della notificazione non può essere dichiarata se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo, ossia è pervenuto a conoscenza del destinatario

Massime di principio

  • Nel periodo in cui il CAD escludeva l'applicazione delle proprie disposizioni alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, tale esclusione non si estendeva agli avvisi di accertamento e, in generale, agli atti impositivi emessi all'esito dell'attività di controllo.
  • La sottoscrizione digitale di un avviso di accertamento non determina nullità per difetto di sottoscrizione se l'atto rientra nel perimetro di applicazione del CAD e la disciplina non prevede un espresso divieto per gli atti impositivi.
  • La notifica di una copia analogica conforme di un documento informatico è valida se è attestata la conformità all'originale e, in mancanza di specifiche preclusioni, può avvenire secondo le regole ordinarie della notificazione.
  • La nullità della notificazione non va dichiarata quando, nonostante un'eventuale irregolarità formale, l'atto sia comunque pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario e abbia raggiunto il suo scopo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullità

Testo integrale

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