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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10674/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Per effetto dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto la continuazione tra i reati contestati e rideterminato in senso più favorevole la pena. Il ricorso articolava due motivi: con il primo deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al delitto di rissa aggravata, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione del fatto; con il secondo censurava la motivazione sulla recidiva, sull'esclusione delle attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena, prospettando un diverso apprezzamento degli elementi di fatto valutati dal giudice di merito. La Corte ha rilevato che il primo motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva confutato il gravame anche valorizzando quanto direttamente percepito dagli operanti; il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché generico e volto a ottenere una nuova valutazione del merito, a fronte di una motivazione ritenuta congrua in ordine alla recidiva e alla dosimetria della pena, fondata anche sui criteri dell'art. 133 c.p. e sul breve tempo trascorso dall'espiazione della precedente pena.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    detenzione di stupefacenti ex art. 73, comma 5

    richiamato come uno dei reati oggetto della continuazione riconosciuta in appello; la decisione di legittimità non affronta il merito della fattispecie, ma solo l'assetto sanzionatorio complessivo.

  • art. 133 c.p.

    elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen.

    la Corte di merito può valorizzare discrezionalmente gli elementi di gravità del fatto e di personalità dell'imputato nella commisurazione della pena; la Cassazione reputa congrua tale motivazione e non sostituibile con una diversa lettura difensiva.

  • art. 616 c.p.p.

    deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 186 disp. att. c.p.p.

    ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione

    viene richiamato, insieme alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, per giustificare la sanzione pecuniaria accessoria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre una diversa ricostruzione del fatto senza criticare puntualmente le ragioni decisive della decisione.
  • È manifestamente infondato il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione, mira soltanto a ottenere un nuovo giudizio di merito su circostanze già congruamente valutate dal giudice territoriale.
  • In tema di recidiva e trattamento sanzionatorio, il giudice di merito può valorizzare il breve intervallo tra l'espiazione della precedente pena e la commissione di nuovi reati, purché la motivazione dia conto degli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti nell'esercizio del potere discrezionale.
  • La Corte di cassazione non interviene sulla commisurazione della pena quando la decisione impugnata risulti sorretta da motivazione congrua e non illogica, essendo preclusa la sostituzione della valutazione di merito con una diversa apprezzamento difensivo.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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