Cassazione Penale, Ordinanza n. 10641/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di merito, all'esito di sentenza ex art. 599-bis c.p.p. della Corte di appello, agli imputati era stata applicata la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa per un tentativo di estorsione aggravata in concorso e con richiamo all'aggravante mafiosa. In cassazione, con un unico ricorso comune, essi censuravano soltanto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva però che in appello era stata formulata rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio; tale rinuncia, secondo la Corte, investe anche la richiesta di attenuanti generiche, perché si tratta di un punto autonomo della decisione e non di una conseguenza tecnicamente connessa alla pena.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi. Richiama il principio per cui la rinuncia a tutti i motivi di appello diversi da quelli attinenti alla misura della pena comprende anche la domanda di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo emergenti profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis c.p.p.
indica la trattazione del procedimento in forma semplificata in camera di consiglio senza intervento delle parti, secondo la disciplina richiamata dal provvedimento.
art. 599-bis c.p.p.
richiamato come base della sentenza di appello resa su richiesta delle parti.
artt. 110 c.p., 81 cpv. c.p., 56 c.p., 629 cpv. c.p., 416-bis.1 c.p.
norme poste a fondamento della condanna nel merito per concorso di persone, continuazione, tentativo di estorsione aggravata e aggravante/collegamento mafioso richiamato nella sentenza di merito.
art. 616 c.p.p.
viene applicato per la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia in appello a tutti i motivi diversi da quelli relativi alla pena preclude anche la deduzione in cassazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché queste costituiscono un capo autonomo della decisione.
- Le attenuanti generiche non sono un mero effetto riflesso del trattamento sanzionatorio: la loro omessa valutazione integra una questione autonoma, che può essere devoluta al giudice solo se non sia stata previamente abbandonata.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo diversa disciplina, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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