Cassazione Penale, Ordinanza n. 10643/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato, definito in appello con sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. a seguito di concorde richiesta delle parti, ha ottenuto in parziale riforma della decisione di primo grado la rideterminazione della pena in anni tre di reclusione ed euro 2.666 di multa per un fatto qualificato ai sensi degli artt. 56, 629, comma 2, e 416-bis.1 c.p. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo formalmente incentrato su violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata pronuncia di una sentenza ex art. 129 c.p.p., cioè il mancato rilievo di una causa di proscioglimento in sede di definizione del patteggiamento in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, dopo la reintroduzione del patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di secondo grado che accolga la richiesta non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di circostanze aggravanti, poiché l'effetto devolutivo dell'impugnazione è limitato dai motivi ai quali l'imputato ha rinunciato. Conseguentemente, la doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. è stata reputata non accoglibile. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indica la trattazione del procedimento in forma semplificata in Cassazione.
consente il patteggiamento in appello; il giudice di secondo grado, quando accoglie la richiesta concordata, decide nei limiti dell'impugnazione e della rinuncia ai motivi non devoluti.
prevede l'obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di proscioglimento; nel caso di patteggiamento in appello non richiede una motivazione autonoma sul mancato proscioglimento, secondo l'orientamento richiamato.
regola le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
artt. 56, 629, comma 2, 416-bis.1 c.p.
individuano il titolo di reato oggetto della condanna e della rideterminazione della pena; il testo non sviluppa ulteriormente il contenuto delle fattispecie.
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p. il giudice di secondo grado non ha l'onere di motivare espressamente sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando definisce il procedimento accogliendo la richiesta concordata delle parti.
- La rinuncia ai motivi di appello circoscrive la cognizione del giudice ai soli punti non oggetto di rinuncia; non possono quindi essere riproposte in cassazione doglianze incompatibili con l'assetto negoziale della decisione concordata.
- La censura fondata sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. è inammissibile quando il provvedimento impugnato sia una sentenza resa all'esito di patteggiamento in appello e non emerga dal testo un obbligo motivazionale ulteriore.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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